Imu 2015 sui terreni tra dubbi e perplessità applicative

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Entro il 16.6.2015 va versata la prima rata dell’IMU. Rispetto all’anno 2014, la disciplina prevista per il settore dell’agricoltura è stata innovata con l’art. 1, commi 1, 1-bis e 2, del d.l. 24.1.2015, n. 4, convertito nella l. 24.3.2015, n. 34, rivedendo i conteggi relativamente ai terreni montani e ai terreni parzialmente montani.
Il conteggio dell’importo dovuto va effettuato applicando l’aliquota del 7,6 per mille, se il comune non ha deliberato una diversa misura.

GLI ESONERI DALL’IMU

A) ESONERI OGGETTIVI:
a) terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, che sono ubicati nei comuni totalmente montani che sono classificati come “totalmente montani” inseriti nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT;
b) terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, che sono ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della l. 28.12.2001, n. 448.
B) ESONERO CONDIZIONATO:
a)  terreni agricoli, compresi quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti e da IAP di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni parzialmente montani indicati nell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT; l’esenzione si applica anche nel caso di concessione degli stessi in affitto o in comodato a tali operatori.

Qualora i terreni siano ubicati nei comuni indicati nell’allegato OA al d.l. 24.1.2015, n. 4, e siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dall’IMU dovuta, determinata ai sensi dell’art. 13, comma 8-bis, del d.l. 6.12.2011, n. 201, è riconosciuta una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200. Se nell’allegato OA, in corrispondenza del comune, è annotata l’indicazione “parzialmente delimitato” (PD), la detrazione è riconosciuta soltanto per le zone del territorio comunale che sono individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze 14.6.1993, n. 9. La detrazione si applica per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in affitto o in comodato a tali operatori.

I dubbi operativi per il calcolo dell’IMU per i terreni
I terreni ubicati nei comuni parzialmente montani dati in affitto o in comodato: l’esenzione dall’IMU ha per oggetto soltanto i terreni che sono localizzati nel territorio di comuni classificati con parzialmente montani. Tuttavia, l’agevolazione è riconosciuta a condizione che il concedente abbia la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritto alla previdenza agricola. Inoltre, la risoluzione 3.2.2015, n. 2/DF,  ha precisato che “è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno” e che anche che l’utilizzatore sia in possesso dei suddetti requisiti soggettivi.

Il calcolo dell’IMU per i terreni parzialmente montani: per i terreni parzialmente montani l’esenzione dall’IMU è correlata alla condizione soggettiva del possessore. Se questi non ha la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza agricola, il terreno è soggetto all’IMU. La stessa condizione deve sussistere per chi concede il terreno in uso o comodato.

La detrazione di 200 euro è riconosciuta con le seguenti avvertenze:
per i terreni parzialmente montani: la detrazione è riconosciuta solo per i terreni che sono localizzati nei comuni che sono indicati nell’allegato OA al d.l. 24.1.2015, n. 4; se per  il comune è riportata l’indicazione “parzialmente delimitato (PD)”, la detrazione è riconosciuta soltanto per i terreni che sono ubicati nella “zona svantaggiata” del territorio comunale che deve essere individuata nella circolare 14.6.1993, n. 9;
la condizione soggettiva: la detrazione trova riconoscimento anche nel caso in cui il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale di cui all’art. 1 del d.lgs. 29.3.2004, n. 99, iscritto nella previdenza agricola, cede il terreno in affitto o in comodato ad altro coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di cui al citato art. 1 purché anche questa sia iscritto nella previdenza agricola;
l’entità della detrazione: la detrazione di 200 euro si applica tenendo conto dell’IMU dovuta per tutti i terreni che sono condotti direttamente, anche se questi sono localizzati  nel territorio di più comuni in zona svantaggiata. Nel computo va seguita la regola indicata nella circolare 18.5.2012, n. 3/DF: che se il coltivatore diretto o l’imprenditore agricolo professionale, “iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste”. Il beneficio ha natura soggettiva per cui si applica per intero sull’imponibile conteggiato con riferimento alla porzione di proprietà di chi coltiva direttamente il fondo.
– il terreno in comproprietà: se un terreno è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi d’imposta, la detrazione è riconosciuta a favore di ciascuno di essi in misura proporzionale alla quota di proprietà posseduta. Se non tutti i comproprietari conducono il fondo, il beneficio spetta solo a chi possiede i requisiti richiesti dalla norma, in misura proporzionale alla quota di proprietà. Se soltanto uno dei comproprietari coltiva il terreno, questi beneficia per intero dell’agevolazione, mentre gli altri comproprietari ne sono esclusi;
il conteggio della detrazione: se un coltivatore diretto iscritto nella previdenza agricola possiede e conduce due terreni agricoli, uno dei quali è posseduto in ragione del  50% e l’altro del 100%, la detrazione non va ripartita su ciascun terreno ma va computata sull’IMU complessivamente dovuta, importo dal quale va dedotta la detrazione.

Sergio Mogorovich

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