Per calcolare la prima rata Imu si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore lo scorso anno (non la base imponibile, che ad esempio è cambiata per immobili produttivi di categoria D), senza dover verificare le modifiche approvate dai vari Comuni per il 2013: il controllo andrà fatto per il saldo del 16 dicembre 2013).
Ai fini Imu, l’abitazione principale è l’edificio nel quale“il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”; quindi non è tale l’abitazione impiegata interamente da terzi, indipendentemente dal fatto che siano parenti e/o che vi sia un regolare comodato (uso gratuito). Per l’Imu, non è stata riproposta la regola applicabile l’Ici che concedeva di assimilare ad abitazione principale l’immobile dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale.
Se però il proprietario (o titolare del diritto reale) vi risiede e vi dimora, assieme al familiare, scatta la sospensione della rata. Se sono rispettati questi due termini, inoltre, si applicano tutte le agevolazioni previste per l’abitazione principale (compresa la sospensione del pagamento) anche al caso in cui il proprietario affitti a terzi una parte dell’abitazione principale.
L’Imu va pagata dal proprietario dell’immobile (inclusi i terreni e le aree edificabili) ovvero dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Va prestata attenzione alle case coniugali assegnate all’ex coniuge, per le quali l’imposta non viene pagata dall’effettivo proprietario, ma dall’assegnatario, anche se non proprietario della ex casa coniugale, perché l’assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione a quest’ultimo: in questo caso, comunque, si tratta di abitazione principale, che quindi fruisce della sospensione del versamento di giugno.
La proroga al 16 settembre 2013 del pagamento della prima rata dell’Imu 2013 vale anche per le abitazioni principali (residenza e dimora) parzialmente locate a terzi, in quanto la locazione di alcune stanze della non è una causa ostativa all’applicazione dell’agevolazione. La sospensione della prima rata dell’Imu si applica inoltre anche ai casi in cui i Comuni abbiano assimilato all’abitazione principale i fabbricati degli anziani ricoverati nelle case di riposo e dei residenti all’estero.
Se i “componenti del nucleo familiare” hanno “stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale”, può essere considerata abitazione principale (applicando le relative agevolazioni, compresa la proroga al 16 settembre 2013) “un solo immobile“, a scelta dei contribuenti (articolo 13, comma 2, Dl 201/2011). Questa limitazione non si applica, però, se gli immobili destinati ad abitazione principale sono ubicati in Comuni diversi.
Se due immobili sono ubicati nello stesso Comune, il coniuge che risiede nell’abitazione da non considerare abitazione principale ai fini Imu, può considerarla tale ai fini Irpef (codice 1 della colonna 2, utilizzo, del rigo RB1 di Unico PF 2013), se il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) vi dimorano abitualmente.
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