Per il dipartimento, considerata la finalità del legislatore di garantire un regime favorevole per la casa principale e relative pertinenze, sia nella circostanza in cui l’assimilazione sia disposta per il 2013 “sia in quello in cui la stessa è stata effettuata nel 2012 e non è stata modificata nel 2013, l’assimilazione in questione determina l’applicazione delle agevolazioni“. Inclusa la sospensione del pagamento della prima rata Imu.
I comuni, infatti, hanno la facoltà di estendere o aumentare i bonus per la prima casa; non scontano l’Imu come seconda abitazione gli immobili i cui proprietari sono anziani o disabili e residenti all’estero se il comune li ha assimilati o li assimila all’abitazione principale. L’articolo 13 del Dl 201/2011 stabilisce che il trattamento favorevole possa essere concesso per le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, nonché per quelle possedute, a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a patto che non risultino locate.
Tra l’altro, nel 2012 l’opzione di erogare il beneficio fiscale era corretta dal momento che l’intero gettito degli immobili impiegati come “prima casa” era esclusivo dei comuni, allo stato non toccava la quota del 50% e questa regola valeva anche per gli immobili assimilati. L’articolo 1 del dl 54/2013 ha sospeso il pagamento dell’acconto Imu per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze. Sono però esclusi dal beneficio i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La sospensione vale anche per le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite a prima casa dei soci assegnatari, nonché a quelli assegnati Iacp, Ater o da altri enti di edilizia residenziale pubblica. Sono esentati dal pagamento dell’acconto anche i titolari di fabbricati rurali e terreni agricoli. La sospensione sembra rivolta ad un successivo riconoscimento dell’esenzione.
Ricordiamo che per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore vive abitualmente e risiede anagraficamente. Sono da ritenere pertinenze dell’abitazione principale solamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all’immobile adibito ad abitazione.
La legge, attualmente, stabilisce per questi fabbricati l’applicazione di una aliquota ridotta al 4 per mille, che i comuni possono aumentare o diminuire di 2 punti percentuali, e una detrazione di 200 euro, che può essere maggiorata di 50 euro per ogni figlio che risieda anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile, fino a un massimo di 400 euro, al netto della detrazione ordinaria.
Il contribuente, tuttavia, può utilizzare delle agevolazioni “prima casa” per un solo immobile, anche qualora usi di fatto più unità immobiliari distintamente iscritte in catasto. I singoli fabbricati vanno assoggettati separatamente a imposizione, ciascuno per la propria rendita. E’ il contribuente a scegliere quale destinare ad abitazione principale.
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