Le conclusioni a cui perviene l’Amministrazione finanziaria si fondano essenzialmente sulle disposizioni recate dal D. M. 19 novembre 2012, n. 200 che, all’art. 4, determina gli ulteriori requisiti di settore e all’art. 5 stabilisce i criteri per individuare il rapporto proporzionale da applicare ai fini del calcolo dell’IMU dovuta.
In primo luogo, è stato chiarito che gli enti non commerciali potranno determinare e versare la prima rata dell’IMU per l’anno 2013 sulla scorta degli elementi e dei dati già a disposizione per il medesimo anno. Ciò anche alla luce dei recenti chiarimenti formulati con la circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013.
Il documento di prassi amministrativa rinvia anche alla risoluzione n. 1/DF del 3 dicembre 2012 in cui è stato affermato che il pagamento dell’IMU, relativo all’anno 2012, doveva essere effettuato già tenendo conto dei requisiti stabiliti nel regolamento n. 200 del 2012, agli articoli 3 e 4 e che, solo a partire dall’anno d’imposta 2013, l’IMU avrebbe dovuto essere versata non solo sulla base degli anzidetti requisiti ma anche in ragione del rapporto proporzionale.
Ovviamente, nel caso in cui non sono mutate le condizioni di applicazione delle disposizioni complessivamente richiamate, l’ente non commerciale potrà seguire, ai fini degli adempimenti relativi al versamento della prima rata dell’IMU, lo stesso comportamento osservato per l’anno 2012.
In secondo luogo, è stato chiarito che, atteso che le due rate dell’IMU costituiscono a tutti gli effetti dei pagamenti provvisori poiché si fondano su dati parziali, il conguaglio dell’IMU deve essere effettuato contestualmente al versamento della prima rata dovuta per l’anno 2014.
Infine, a partire dell’anno 2014, il versamento della prima rata dell’IMU dovrà essere effettuato in misura pari al 50% dell’imposta relativa all’anno precedente così come determinata definitivamente anche sulla base dei dati risultanti dai bilanci degli enti non commerciali in questione.
L’Amministrazione fonda tale determinazione richiamando esigenze di semplificazione, per evitare che i contribuenti in questione siano costretti ad effettuare per più volte il calcolo dell’imposta il quale richiede, oggettivamente, un’elaborazione più complessa rispetto a quella della generalità dei contribuenti IMU.
La circostanza di aver previsto il conguaglio al 16 giugno dell’anno successivo si giustifica per il fatto che i dati necessari al calcolo definitivo dell’imposta sono imprescindibilmente legati alle risultanze di bilancio. D’altronde, come ricorda anche lo stesso Ministero tale sistema di applicazione dell’imposta non è estraneo alla disciplina dell’IMU. Infatti, già nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IMU il termine di presentazione della stessa era stato posticipato alla chiusura del periodo di imposta relativo alle imposte sui redditi.
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