Non sono destinati al pagamento dell’acconto Imu i terreni agricoli anche se non condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, questo è quanto emerge dall’interpretazione dell’art.1 del dl 54/2013 che garantisce la sospensione del pagamento richiamando l’art. 13, comma 5 del dl “salva Italia” (201/2011) in virtù del quale il valore dei terreni agricoli su cui calcolare l’imposta è ottenuto moltiplicando il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, per 135, il moltiplicatore scende a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori professionali.
In ragione di quanto detto e soprattutto dell’art. 1 del predetto decreto, i titolari di terreni incolti sono tenuti a pagare l’acconto di giugno, a meno che questi terreni non siano posseduti e condotti da un agricoltore. Dal 2012, infatti, sono soggetti al pagamento dell’Imu anche i terreni incolti che erano esclusi dal campo di applicazione dell’Ici. Bisogna poi ricordare che i benefici fiscali sui terreni agricoli non sono più circoscritti alle persone fisiche ma valgono anche alle società agricole.
Cambiando completamente genere invece, l’interpretazione del Dl ha portato a stabilire che nel caso di decesso del proprietario di immobili nel 2013, visto che l’accettazione dell’eredeità retroagisce al giorno di apertura della successione, art. 459 del Codice Civile, gli eredi acquisiscono la soggettività passiva dell’Imu dal giorno del decesso del contribuente, e questo a prescindere dallo svolgimento di qualunque pratica successoria . Fino a che i chiamati non abbiano accettato l’eredità, il Comune può stabilire un termine per l’accettazione e la nomina di un curatore dell’eredità giacente.
Un altro cavillo dell’interpretazione della norma è rappresentato dal fatto che non bisogna corrispondere la rata quando una stanza è in affitto. La proroga al 16 settembre del pagamento della prima rata dell’Imu, infatti, vale anche per le abitazioni principali parzialmente locate a terzi, dal momento che la locazione di alcune stanze della “prima casa” non è un motivo ostativo all’applicazione dell’agevolazione. Ai fini Imu, l’abitazione principale è l’unità immobiliare dove il possessore risiede anagraficamente e dimora, quindi non è tale l’abitazione utilizzata interamente da terzi, indipendentemente dal fatto che siano parenti e/o che vi sia un regolare contratto di comodato.
Tuttavia nulla vieta che la locazione a terzi dell’abitazione principale sia parziale, cioè che riguardi solo alcune stanze, in queste circostanze si applicano tutte le agevolazioni previste per l’abitazione principale, inclusa la sospensione del pagamento dell’acconto del 17 giugno.
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