Novità per le imprese agricole giovani. Nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo scorso è stata pubblicata la Legge 15 marzo 2024 numero 36 “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”.
La norma, in vigore dal prossimo 10 aprile, ha come obiettivo la promozione e il sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo nonché il rilancio del sistema produttivo agricolo, mediante interventi diretti a favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani oltre che il ricambio generazionale, il tutto in osservanza della normativa comunitaria.
Analizziamo le novità in dettaglio.
Indice
- Imprese agricole giovani: quali sono
- Imprese agricole giovani: agevolazioni primo insediamento in agricoltura
- Imprese agricole giovani: agevolazioni compravendita fondi rustici
- Imprese agricole giovani: credito d’imposta per spese di formazione
- Imprese agricole giovani: agevolazioni ampliamento superfici coltivate
- Imprese agricole giovani: vendita diretta
- Imprese agricole giovani: diritti di prelazione terreni confinanti
Imprese agricole giovani: quali sono
Ai fini della Legge numero 36/2024, articolo 2, sono definiti impresa giovanile agricola o giovane imprenditore agricolo, le realtà, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente un’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- Il titolare (articolo 2, comma 1, lettera a) è un imprenditore agricolo di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti;
- Nel caso (articolo 2, comma 1, lettera b) di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. numero 228/2001, almeno la metà dei soci è costituita da imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti;
- Per le società di capitali (articolo 2, comma 1, lettera c) almeno la metà del capitale sociale è sottoscritto da imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti, mentre gli organi di amministrazione sono composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.
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Imprese agricole giovani: agevolazioni primo insediamento in agricoltura
I soggetti appena descritti che intraprendono un’attività d’impresa hanno la facoltà di optare (articolo 4, Legge numero 36/2024) per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La tassazione sostitutiva è determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile, costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta. Il beneficio fiscale opera a condizione che:
- Che i destinatari non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa agricola;
- Siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia;
- L’agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero a enti di nuova costituzione rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della medesima legge.
Imprese agricole giovani: agevolazioni compravendita fondi rustici
In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200 mila euro, stipulati dai soggetti di cui al citato articolo 2, il compenso “per l’attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A – Notai” (articolo 5) annessa al Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012 numero 140, ridotto della metà.
Imprese agricole giovani: credito d’imposta per spese di formazione
Nelle more dell’entrata in vigore dei provvedimenti di riordino dei crediti d’imposta, a fronte della partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, i quali hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 “fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario” (articolo 6).
Il credito d’imposta è utilizzato in compensazione entro il secondo periodo di imposta successivo quello in cui la spesa è stata sostenuta. Le modalità applicative della misura sono demandate ad un apposito decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge numero 36/2024.
Imprese agricole giovani: agevolazioni ampliamento superfici coltivate
A decorrere dallo scorso 1° gennaio, a beneficio dei giovani imprenditori agricoli di cui all’articolo 2 della presente legge
- Aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
- Iscritti alla relativa gestione previdenziale;
che acquistano o permutano terreni agricoli e loro pertinenze, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60% di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla normativa vigente.
Imprese agricole giovani: vendita diretta
Nei mercati per la vendita diretta di prodotto agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 numero 228, esercitata su aree pubbliche mediante l’utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge, una quota di posteggi “fino al 50 per cento del loro numero complessivo” (articolo 11, Legge numero 36/2024).
Imprese agricole giovani: diritti di prelazione terreni confinanti
Ai fini dell’esercizio di:
- Diritto di prelazione;
- Diritto di riscatto
- Diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione;
nel caso di più soggetti confinanti, sono preferiti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, con priorità, tra gli stessi, nell’ordine, per quelli di cui alla lettera a), b) e c).
A parità di condizioni, la priorità è riconosciuta a coloro che sono in possesso di conoscenze e competenze adeguate, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e della pertinente normativa nazionale di attuazione.
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