Già in un nostro precedente articolo del 5 settembre 2012, sulla base della risoluzione n.84/E del 10 agosto 2012 dell’Agenzia delle Entrate, avevamo sottolineato che, cambiando un precedente orientamento espresso con la circolare del 19 luglio 2007, n. 46/E, l’Agenzia delle Entrate aveva affermato che costituisce attività commerciale la produzione di energia derivata da impianti di potenza fino a 20 kw non posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente quando l’energia prodotta viene ceduta totalmente o parzialmente alla rete.
Successivamente, con un altro articolo del 25 marzo 2013, avevamo anticipato che era pendente un’analoga questione davanti la Corte di Giustizia Europea, la quale si è poi pronunciata pochi giorni fa, il 20 giugno, come riportato anche da diverse riviste specializzate. La Corte UE si è espressa nel senso che che lo sfruttamento di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo […], ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere di stabilità, rientra nella nozione di «attività economiche» ai fini dell’IVA
Quali possono essere gli effetti di tale pronuncia?
Trattandosi di pronuncia espressa in via interpretativa, ha sostanzialmente un effetto retroattivo.
Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate potrebbe chiedere a tutti i privati possessori di un impianto fotovoltaico di pagare l’IVA degli ultimi cinque anni. Si consideri pure che tutti coloro che hanno installato un impianto, l’hanno fatto perchè hanno beneficiato di un contributo statale, e tale contributo è spesso transitato su un conto corrente dedicato. Quindi, lo Stato è legittimato a chiedere l’IVA degli ultimi cinque anni, ha tutti i nomi dei possessori degli impianti, da qualche giorno ha pure accesso ha tutti i conti correnti; uno scenario da film horror!
Però…. Se l’attività è soggetta al regime IVA, vuol dire anche che è possibile detrarre l’IVA pagata a monte sull’impianto.
In sintesi: lo Stato può chiedere l’IVA degli ultimi cinque anni, ma i contribuenti possono richiedere l’IVA pagata per l’impianto fotovoltaico!
La differenza è che i contribuenti possono chiedere il rimborso dell’IVA subito dopo l’acquisto con gli interessi, mentre lo Stato può richiedere l’IVA sull’energia ceduta solo al momento della cessione, con tutto ciò che consegue in riferimento all’alea dell’insolvenza del debitore nel tempo.
Infine, ai sensi dello Statuto del contribuente, lo Stato Italiano non potrebbe richiedere il pagamento delle sanzioni per omessa dichiarazione e omesso versamento, attesa l’obiettiva incertezza della disciplina che vi è stata fino ad adesso.
Sicuramente si apre uno scenario di forte incertezza, che potrebbe anche rappresentare una causa di maggiore debito per la finanza pubblica.
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