Impianto di depurazione inefficiente, condannato il sindaco che omette il controllo analogo sulla società in house

Michele Nico 08/09/15
Con la sentenza n. 367/2015 la Corte dei Conti, sez. giurisdizionale per il Lazio, condanna al risarcimento di 900 mila euro il sindaco che, in qualità di socio unico della partecipata in house, non esercita i doveri connessi all’esercizio del “controllo analogo” sulla società comunale, omettendo di intraprendere le azioni risarcitorie per il recupero dei costi sostenuti per la realizzazione di un impianto di depurazione, rivelatosi poi inefficiente e fonte di spreco del denaro pubblico.

In base al piano industriale approvato, tale impianto doveva essere autonomo energeticamente per la previsione di coprire i costi del servizio di depurazione del percolato con l’apporto di biogas proveniente da un altro impianto di di un’impresa privata, nei termini disciplinati da un’apposita convenzione tra quest’ultima e la società pubblica.

Come però talvolta accade, il progetto non raggiunge gli obiettivi per impreviste difficoltà connesse a problemi tecnici nel sistema dì estrazione del biogas, peraltro segnalati tempestivamente al comune con la perizia di un esperto incaricato dalla partecipata.

Di qui l’avvio dell’istruttoria da parte della procura contabile nei confronti del sindaco e del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, con la contestazione di un danno erariale a carico sia della società in house, sia dell’ente pubblico.

In esito al giudizio la Corte assolve il tecnico comunale, dacché il capo d’accusa si riferisce alla condotta omissiva nell’ambito dei rapporti tra il comune e società in house (quale articolazione organizzativa soggetta a speciale vigilanza da parte del socio), mentre il dipendente del comune non è competente nella gestione delle partecipate, né ha mai fatto parte dell’ufficio del “controllo analogo”.

La responsabilità di carattere omissivo viene perciò interamente addebitata al primo cittadino, colpevole di non aver impartito indirizzi e/o intrapreso azioni risarcitorie volte a tutelare l’investimento e a scongiurare una perdita di valore della partecipazione, pur essendo egli a conoscenza del grave pregiudizio che avrebbe arrecato il funzionamento inefficiente dell’impianto di depurazione.

In definitiva, trova conferma la circostanza che nelle partecipate il socio pubblico è tenuto a vagliare e mettere in atto gli occorrenti rimedi, anche giurisdizionali, per la tutela degli interessi societari, dato che in caso contrario è sicuramente prospettabile l’azione del procuratore contabile nei suoi confronti, in relazione al pregiudizio derivante dalla perdita di valore della partecipazione e al depauperamento del patrimonio pubblico che essa inevitabilmente comporta.

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Michele Nico

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