“Impatriati”: come prolungare l’utilizzo dell’opzione

È possibile prolungare il regime fiscale agevolato per i lavoratori cd. “impatriati”? La risposta è assolutamente positiva e a confermarlo è direttamente l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 60353 del 3 marzo 2021, nel quale vengono esplicitate le modalità per prorogare di ulteriori 5 anni il regime fiscale di vantaggio. Per chi vuole esercitare tale opzione, occorre effettuare un versamento mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione.

Per quanto riguarda il codice tributo da inserire, l’AdE informa che sarà istituito con successiva risoluzione. Il versamento, in ogni caso, deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento è effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento in trattazione.

Vediamo quindi in dettaglio le modalità con cui i lavoratori, dipendenti e autonomi, potranno optare per la proroga, per ulteriori cinque periodi di imposta, del regime fiscale agevolato degli “impatriati” (art. 5, co. 2-bis del “Decreto Crescita”, come modificato dal co. 50 della Legge di Bilancio 2021).

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“Impatriati”: il regime fiscale agevolato

I lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia possono usufruire di un regime di tassazione agevolata temporaneo, come disciplinato dall’art. 16, co. 1 del D.Lgs. n. 147/2015.

L’opzione è applicabile quando sussistono due presupposti:

  • il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell’ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

I benefici si applicano per altri 5 periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

“Impatriati”: novità Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha esteso a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime per i “lavoratori impatriati”, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per 5 periodi d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti).

“Impatriati”: versamento mediante mod. F24

Per fruire della proroga del regime agevolato è necessario effettuare un versamento in un’unica soluzione di:

  • un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni;
  • un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.

L’importo deve essere versato mediante il modello di pagamento F24, senza la possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Con successiva risoluzione, l’Agenzia delle Entrate istituirà il codice tributo da indicare in fase di versamento e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

L’importo è versato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Mentre i soggetti per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

>>> Scarica il Provvedimento n. 60353 dell’Agenzia delle Entrate

“Impatriati”: comunicazione dell’opzione

Per poter ottenere il regime fiscale di vantaggio, i lavoratori dipendenti devono presentare al datore di lavoro una richiesta scritta entro i termini suddetti.

La richiesta, sottoscritta dal lavoratore dipendente, deve contenere:

  • nome, cognome e data di nascita;
  • il codice fiscale;
  • l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia;
  • l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta;
  • l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
  • i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto; ovvero l’impegno a comunicare tali dati entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, se ne diviene proprietario entro tale ultimo termine;
  • il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;
  • l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
  • l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
  • gli estremi del versamento.

Diversamente, i soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento.

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Daniele Bonaddio

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