È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con risposta n. 596 del 16 settembre 2021.
Smart working: trattamento economico e fiscale
Impatriati: come funziona l’agevolazione fiscale
L’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto il “regime speciale per lavoratori impatriati“. Si tratta di un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia. È applicabile quando sussistono due presupposti:
- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
- l’attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.
Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d’imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al:
- 30% dell’ammontare;
ovvero,
- 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Agevolazione impatriati: proroga alla durata massima
I benefici si applicano per altri cinque periodi d’imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell’imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.
La Legge di Bilancio 2021 ha esteso a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019, la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque periodi d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% – a seconda dei requisiti posseduti – dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione. La misura non si applica agli sportivi professionisti.
“Impatriati”: come prolungare l’utilizzo dell’opzione
Agevolazione impatriati: ulteriori destinatari
Sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
- sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero;
- abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
Impatriati smart working: agevolazioni ammesse in caso di rientro
Laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma in esame, non oggetto di verifica in sede di interpello, è possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 16, co.1, del D.Lgs. n. 147/2015 – come modificato dall’art. 5 del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, e successive modificazioni e integrazioni – per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2021, nel quale si trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta.
Nel caso di specie, inoltre, la presenza di un figlio minorenne permette all’Istante di fruire dell’agevolazione in argomento per ulteriori cinque periodi d’imposta, con tassazione del reddito agevolato nella misura ridotta del 50%.
Resta fermo che la verifica della sussistenza dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale di un soggetto riguarda elementi di fatto che non possono essere oggetto di istanza di interpello.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento