L’autore di questo articolo ha firmato il volume disponibile per il download: “La Tasi e la Iuc” (Maggioli, 2014) (ndr)
La predetta scadenza del 26 gennaio 2015 (proroga, a sua volta, della scadenza del 16 dicembre 2014) è stata fissata da ben due provvedimenti (in questa vicenda non ci siamo davvero fatti mancare niente): quello dei due che rileva, allo stato delle cose, è la legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014, comma 692) ai sensi della quale, inoltre, nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell’esenzione prevista per il passato prima ai fini dell’ICI e poi dell’IMU, quest’ultima imposta deve essere determinata per l’anno 2014
- con l’“aliquota di base” dello 0,76 per mille
a meno che in detti comuni
- siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.
Pertanto, i contribuenti che posseggono terreni agricoli che in passato hanno goduto dell’esenzione da ICI e da IMU (comuni che, per il passato, risultavano dall’elenco allegato alla circolare del ministero delle finanze n. 9/1993) devono verificare se e in quale misura cambi la situazione in base ai nuovi e discussi criteri stabiliti dal citato decreto interministeriale del 28 novembre 2014.
In sintesi, tale decreto ha suddiviso i comuni italiani in tre gruppi in relazione all’altitudine del centro del comune stesso (si faccia attenzione: non del terreno), con le seguenti nuove regole e condizioni:
1) terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’elenco pubblicato sul sito internet dell’ISTAT (http://www.istat.it/it/archivio/6789) tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”: questi terreni sono sempre esenti, senza condizioni;
2) terreni agricoli – posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, da individuare sempre in base al predetto elenco ISTAT: questi terreni sono esenti da IMU solo se posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, esenzione che opera per espressa previsione di legge anche nel caso di loro concessione in comodato o in affitto (da parte dei coltivatori diretti e degli IAP iscritti nella previdenza agricola che li possiedono) ad altri coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
3) per tutti gli altri terreni è invece dovuta l’IMU, per tutto il 2014 (ovviamente, in ragione dei mesi di possesso), da calcolare su un valore imponibile pari al reddito dominicale risultante in catasto all’1 gennaio 2014, rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per 135 (R.D. per 1,25 per 135).
Una volta calcolata la base imponibile, alla stessa occorre applicare l’aliquota IMU.
A tal fine, occorre verificare se il comune ha deliberato una specifica aliquota, in mancanza si applica per legge l’aliquota “di base” del 7,6 per mille (attenzione: non si deve applicare l’aliquota “ordinaria” deliberata dal comune).
Il codice tributo da utilizzare per l’eventuale versamento mediante modello F24 è il 3914.
Inoltre, occorre verificare che l’importo scaturente dal calcolo (tenendo conto di tutti gli immobili posseduti nel comune) sia superiore al minimo di legge (12 euro) oppure all’importo eventualmente deliberato dal comune, che potrebbe essere inferiore.
In deroga a quanto precede, sono comunque esenti da IMU anche tutti i “terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile”, a prescindere dalla loro altitudine e dal fatto di essere o meno posseduti da coltivatori diretti o da IAP iscritti nella previdenza agricola.
Inoltre, quanto stiamo dicendo vale per l’intero territorio nazionale, tranne che per i terreni ubicati nei comuni della provincia autonoma di Bolzano che, in base ad apposita legge provinciale (L. 23 aprile 2014, n. 3), ha istituito una specifica imposta municipale immobiliare (IMI) sostitutiva dell’IMU e della TASI (peraltro, ricordiamo che i terreni agricoli non sono soggetti alla TASI).
In tutta questa vicenda, alcuni comuni hanno fatto ricorso al TAR del Lazio, il quale, ravvisando elementi di irrazionalità nei nuovi criteri adottati, ha disposto la sospensione del decreto interministeriale del 28 novembre 2014, ma non ha modificato la data di scadenza del 26 gennaio 2014 fissata dalla legge.
Tale sospensione è stata disposta da due distinte ordinanze del TAR del Lazio relative ad altrettanti ricorsi.
Il primo di tali ricorsi è stato oggetto di discussione il 22 gennaio 2015 e, in tale circostanza, il TAR del Lazio non ha però confermato la sospensione del decreto in quanto ha reputato che le esigenze della parte ricorrente siano adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito e ha pertanto fissato (non tanto sollecitamente) l’udienza alla data del 17 giugno 2015.
Il secondo ricorso sarà discusso il 4 febbraio 2015 (data successiva alla scadenza IMU del 26 gennaio) ed è possibile che da esso scaturisca una decisione analoga a quella appena illustrata assunta il 22 gennaio 2015.
Poiché il Governo, sinora, non ha disposto alcunché, il contribuente si trova nel dubbio se rispettare la scadenza del 26 gennaio 2015 ed effettuare il versamento dell’IMU 2014 oppure soprassedere in attesa di verificare che cosa accadrà.
Da parte nostra, propendiamo per la seconda soluzione, al fine di evitare di anticipare somme che dovrebbero essere poi fatte oggetto di richiesta di rimborso (sempre che, in base al regolamento comunale, l’importo versato sia superiore al limite minimo al di sotto del quale i rimborsi non vengono eseguiti: si noti che il comune può deliberare che l’importo minimo oltre cui dare corso ai rimborsi sia superiore a quello minimo sotto il quale i versamenti non sono dovuti) oppure di compensazione con l’IMU dovuta per il 2015.
Attenderemmo, quindi, di verificare cosa deciderà il TAR del Lazio il 4 febbraio 2015 e di sapere se e cosa il Governo frattanto deciderà.
In ogni caso, almeno fino al 4 febbraio, stante la situazione di incertezza creatasi nell’applicazione delle norme, le sanzioni non sembrano dovute. Dopo tale data, se anche il TAR del Lazio non dovesse confermare la sospensione degli effetti del decreto interministeriale del 28 novembre 2014, e sempre che il Governo non assuma differenti decisioni, è possibile effettuare il ravvedimento usufruendo delle facilitazioni e degli sconti all’uopo previsti (sanzione ridotta allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni; sanzione ridotta al 3 per cento per ritardi da 16 giorni fino a un mese e al 3,75 per cento oltre un mese; interessi legali, comunque dovuti sul solo tributo e non anche sulle sanzioni, pari allo 0,5 per cento annuo).
Nessun rischio di carattere penale sussiste poi in relazione agli omessi versamenti dell’IMU.
Al di là di quanto detto, spiace dover rilevare, ancora una volta, la scarsa “tempestività” del Governo su temi che interessano in modo massiccio i contribuenti.
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