Sul punto, credo occorra innanzitutto procedere ad un breve excursus sulla normativa in materia.
L’articolo 12 del d.lgs. 25 luglio 1998 n.286 parlava di “…attività dirette a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato..”. Successivamente, è stato abrogato con l’articolo 11 della legge 30 luglio 2002, n.189, che ha sostituito al termine “favorire” il termine “procurare”, con la conseguenza che il fatto (favorire l’ingresso) non sarebbe più previsto dalla legge come reato. Ultima disposizione, confermata anche dalle successive modifiche apportate all’articolo 12 dall’articolo 1, comma 26, della legge n.94 del 2009 c.d. pacchetto sicurezza, che ha continuato a parlare di “atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato” e non di atti diretti a favorire.
La Corte d’Appello di Lecce ha ritenuto che tale modifica consisterebbe in un caso di c.d. “abrogatio sine abolitione” e soprattutto che si sarebbe trattato di una modifica meramente formale.
Quindi non ci troveremmo dinanzi ad una effettiva “immutatio legis”, perchè i due verbi sarebbero da considerarsi sinonimi e pertanto quella modifica deve essere intesa in senso meramente nominale e formale.
I giudici di legittimità, invece, non sono di questo avviso!
Essi ritengono che “i due termini non sono stati affatto usati dal legislatore indifferentemente o in modo casuale, bensì esprimono una precisa scelta normativa…”
Ne consegue che con la modifica legislativa, lo spettro di applicazione della precedente normativa si è ristretto, con la conseguenza che è stata sottratta alla sfera penale la condotta di chi favorisce l’ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia qualora questa condotta non si sia estrinsecata anche in atti che abbiano procurato tale ingresso.
Un’interpretazione tale, pertanto, scagiona, nel caso di specie,la “mama” delle prostitute brasiliane!
E ciò perché…!?
Affinché si possa rientrare nelle more della condotta penale è necessario che venga provata l’attività di “procurato ingresso”, dimostrando ad esempio che la “mama” abbia pagato il biglietto alle ragazze brasiliane o comunque che i soldi offerti alle ragazze fossero effettivamente collegati al loro ingresso irregolare nel territorio italiano; mancando queste prove la semplice attività di “favoreggiamento” non è più punibile penalmente.
Questo è quanto la Cassazione ha deciso prendendo nettamente le distanze dall’interpretazione,con la quale concordo, data invece dalla Corte d’Appello di Lecce.
Pensiamo al senso due verbi: chiaramente hanno differenza di significato nella lingua italiana, intendendosi con il verbo “favorire” un’azione di ausilio, di agevolazione e con il verbo “procurare”, invece, un’azione volta a prendersi cura , a provvedere o ad adoperarsi per un altro soggetto.
Ora essendo chiara la distinzione terminologica, mi chiedo: un soggetto che favorisca uno straniero a intraprendere un viaggio per entrare clandestinamente nel nostro territorio, fornendo semplicemente delle informazioni utili allo scopo, senza partecipare (diciamo così) economicamente (e non solo) alla traversata, come può tale condotta non essere ritenuta illegittima?
Non è sempre un atto volto a favorire, per l’appunto, l’immigrazione clandestina?
Un conto, che queste informazioni lo straniero se li procuri da sé (essendo egli stesso responsabile delle proprie azioni), un conto che un terzo lo “guidi”, fornendogli informazioni, nel compimento di un’azione, che resta pur sempre reato!
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