La sentenza, in verità, aveva destato un certo scalpore nell’opinione pubblica, non tanto per essersi occupata dell’applicazione della responsabilità aquiliana nel diritto di famiglia – argomento di cui oggi ci occupiamo – quanto perchè la condanna al risarcimento era scattata dopo 40 anni dalla nascita del ricorrente, che dal 2002 aveva intrapreso una battaglia legale per ottenere ristoro al grave danno subito a seguito del rifiuto opposto dal padre al riconoscimento.
Il ricorrente lamentava, infatti, di essere nato dalla relazione tra i genitori, interrotta dal padre non appena appreso del concepimento, e di essere stato costretto ad una vita di stenti e privazioni – dovuti al rifiuto da lui opposto a riconoscerlo e mantenerlo ed alle precarie condizioni economiche della madre – e di essere andato incontro a spiacevoli vicissitudini, superate con la costituzione di un proprio nucleo familiare.
Il Tribunale di Catania, con la sentenza N. 136/06, dopo aver accertato la filiazione naturale, condannava il padre al risarcimento del danno – come già detto quantificato, in via equitativa, in 25 mila euro – per il pregiudizio di natura esistenziale da lui subito nel periodo compreso tra il compimento della maggiore età ed il raggiungimento di una propria autonomia economica.
Veniva, pertanto, rimarcato che l’obbligo di mantenere la prole decorre dal momento della nascita e ciò a prescindere dall’avvenuto riconoscimento e dall’eventuale proposizione della relativa domanda giudiziale.
La decisione veniva successivamente appellata (dal padre in via principale e dal figlio in via incidentale) ma la Corte d’Appello di Catania rigettava i reclami confermando quanto statuito in primo grado.
Della questione, infine, veniva investita la Corte di Cassazione, che – come sopra anticipato – emanava la sentenza di rigetto in commento, cogliendo l’occasione per approfondire l’istituto di grande importanza ed attualità dell’“illecito endofamiliare”, categoria che si inserisce nella più vasta problematica della responsabilità aquiliana nei rapporti familiari.
Per comprendere la portata di questa decisione occorre fare una breve premessa.
La responsabilità ex art. 2043 c.c., nel nostro ordinamento, è una categoria che solo da poco è ascrivibile alla violazione degli obblighi familiari: a partire dagli anni ‘90, infatti, si sono susseguite una serie di decisioni (di merito e legittimità) che hanno consentito di affiancare il risarcimento del danno ingiusto agli istituti tradizionalmente preposti a difesa della famiglia (come ad esempio la separazione per colpa, l’obbligo di versare un assegno divorzile all’ex coniuge ecc.).
Si tratta, dunque, di una nuova forma di tutela che trova il presupposto in una lenta ma inesorabile ridefinizione – avviata con la riforma del 1975 – del concetto di “famiglia”, da formazione sociale a sé stante, capace da sola di tutelare i propri membri da eventuali illeciti endofamiliari, a formazione sociale che valorizza gli aspetti individualisti dei suoi singoli membri, i quali vengono così efficacemente tutelati.
La rielaborazione giurisprudenziale che ne è seguita ha avuto ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona.
Le Sezioni Unite della Cassazione avevano già sancito, con la sentenza n. 26972/2008, “la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona”.
Sotto questo aspetto, la sentenza oggi in commento ha il pregio di ben chiarire che “la violazione di obblighi cui corrispondono, nel destinatario, diritti primari della persona, costituzionalmente garantiti, comporta la sussistenza di un illecito civile certamente riconducibile nelle previsioni dell’art. 2043 c.c. e segg.”.
I giudici di Piazza Cavour hanno dapprima ricordato che nell’ambito di un vasto orientamento dottrinale e giurisprudenziale “è stata da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei doveri familiari non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c..”.
Quindi, la conferma della condanna di primo grado, con la seguente motivazione: “il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, un elevato grado di riconoscimento e di tutela”.
Probabilmente, sullo sfondo della sempre più diffusa esigenza di assicurare il fondamentale diritto all’assistenza morale e materiale da parte dei propri genitori, questa sentenza avrà il pregio di dare una nuova spinta motivazionale verso il riconoscimento del figlio naturale, per tutti coloro – per lo più padri – che sino ad oggi hanno, consapevolmente, tentato di sottrarsi agli obblighi nascenti dal concepimento di un figlio.
La chiarezza, infatti, con cui è stato dichiarato costituzionalmente riconosciuto e tutelato il diritto ad essere mantenuto, educato ed istruito dai genitori, unitamente all’esemplare condanna comminata, dimostrano la ferma posizione assunta dai giudici nel voler tentare in tal modo di arginare un malcostume ormai molto diffuso nella nostra società.
Vale la pena, infine, dare conto brevemente dell’entità delle condanne risarcitorie da illecito endofamiliare.
E’ lecito immaginare, infatti, che l’importo possa essere più elevato dei 25 mila euro liquidati dalla sentenza in esame, allorchè la domanda risarcitoria venga formulata facendo riferimento – quale momento iniziale della lesione del diritto – alla nascita del figlio (come di consueto accade) piuttosto che al compimento della maggiore età.
La predetta limitazione temporale contenuta nel ricorso introduttivo, pur risultando inspiegabile agli occhi dei giudici, li ha comunque vincolati incidendo in tal modo sul quantum liquidato.
Qui il testo integrale della sentenza della Cassazione 10-04-2012, n. 5652
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