Illecito disciplinare per il praticante avvocato

Rosalba Vitale 28/11/15
Il codice deontologico forense, disciplina la condotta dell’ avvocato prevedendo, in caso di illecito, sanzioni disciplinari.

Nello stesso senso, soggiace il praticante avvocato.

Infatti, la Cassazione con sentenza n. 23540/2015 ha rigettato il ricorso presentato da quest’ ultimo.

Oggetto dell’impugnativa è stata la sentenza della Consiglio dell’ Ordine di appartenenza in merito alla radiazione dall’ albo dopo che questi aveva trattenuto il denaro consegnato da un cliente per la partecipazione ad un incanto, senza fornire alcun rendiconto né restituito l’importo anche a seguito della condanna in sede civile.

Il ricorrente lamentava violazione ed errata applicazione dell’art. 38 e segg. e 44 del R.D.L. n. 1578 del 1933, nonché degli artt. 7 e 5 del Codice deontologico forense, eccesso di potere e difetto di giurisdizione.

Il fatto, a parere, dell’ attore era da attribuire a un evento accaduto prima dell’iscrizione nel registro dei praticanti con conseguente inesistenza del potere disciplinare e inapplicabilità della sanzione.

Sulla questione i giudici di legittimità chiamati a pronunciarsi rilevavano che:” è assolutamente irrilevante la data in cui venne conferito il mandato per l’acquisto di un immobile all’incanto, su cui fa leva il ricorrente per sottrarre la propria condotta al sindacato del Consiglio dell’Ordine professionale; così come neppure sarebbe utile il riferimento alla data in cui il D.A. avrebbe dovuto partecipare all’incanto, atteso che il fatto addebitato al ricorrente è più articolato, essendo stato contestato, ai sensi dell’art. 7 del Codice deontologico forense (dovere di fedeltà) non solo e non tanto la mancata partecipazione all’incanto, ma anche e soprattutto la condotta concretatasi nel trattenimento della somma di Euro 75.000,00 senza fornire rendiconto alcuno e senza provvedere alla restituzione della medesima somma anche a seguito di provvedimento di condanna in sede civile, contestandosi anche la violazione dell’art. 5 C.D.F. (doveri di probità, dignità e decoro)”.

Prosegue ancora la Suprema Corte che: “ la decisione è coerente, con il principio secondo cui l’appropriazione indebita si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso (cfr. Cass. 11 luglio 2002, n. 26440), dando contezza in termini congrui – e, comunque, immuni da specifiche censure – delle ragioni per cui sussistevano le esigenze di tutela del prestigio dell’Ordine forense in presenza di comportamenti posti in essere successivamente all’iscrizione, contrari ai doveri di probità, di buona condotta e di deontologia professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio della professione”.

Alla luce di quanto sopra esposto anche il praticante risponde dell’ illecito disciplinare.

Rosalba Vitale

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