Il tribunale di Roma, inoltre, in tale dichiarazione ha modo di sottolineare un concetto ormai noto alle Corti. I giudici capitolini, infatti, ricordano che per invalidità assoluta, non si debba intendere la ordinaria incapacità lavorativa, ossia l’incapacità che non permette al lavoratore di svolgere la propria attività, ma, piuttosto, si “tratta di una condizione che rende impossibile del tutto la esplicazione di tutte le più importanti attività in cui si estrinseca la vita.” Nei casi in cui, invece, l’incapacità non è tale da rendere impossibile lo svolgimento di succitate attività, si avrà un valore parziale di incapacità, valutato sulla base della quantità e qualità delle attività che non possono essere svolte dal danneggiato.
La tabella aggiornata verrà utilizzata tutte le volte che, per l’entità del danno e delle lesioni, non siano applicabili i parametri di cui all’art. 139 c.d.a., che prevede il risarcimento del danno per le lesioni micropermanenti. Nello specifico, ogni qualvolta il legislatore non preveda espressamente applicabile la legge 57/2001 per i danni avvenuti fino al 31 dicembre 2005 e, dal 1° gennaio 2006, il già citato articolo 139 del decreto legislativo 209/2005, nonché, da ultimo, nei casi previsti dall’articolo 3, comma 3 del decreto legge 158/2012 convertito con la legge 8 novembre 2012 n. 189, in caso di danno biologico conseguente all’attività dell’esercente della professione sanitaria.
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