I due provvedimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio.
Da tali provvedimenti resta una grande incertezza per cittadini ed imprese danneggiati dal sisma circa la possibilità di ottenere dallo stato, almeno in parte, un sostegno economico per il risarcimento dei danni subiti e per la rapida ripresa delle attività produttive.
Innanzitutto lo stato di emergenza vige fino al sessantesimo giorno dalla data del provvedimento quindi fino al 21 luglio.
Sulla base della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio sono consentiti soltanto:
a) gli interventi finalizzati all’organizzazione ed al coordinamento dei servizi di soccorso ed assistenza ai soggetti colpiti dagli eventi;
b) gli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità delle popolazioni colpite dai predetti eventi;
c) il successivo ripristino e reintegro dei beni di pronto impiego utilizzati nelle zone terremotate in misura tale da garantire l’operatività’ del Servizio nazionale di protezione civile in caso di future possibili emergenze.
Scaduto il termine di sessanta giorni, le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, dovranno provvedere, ciascuna per la propria competenza, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all’evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.
L’Ordinanza della Protezione Civile ha precisato inoltre che l’attività di assistenza alla popolazione consiste esclusivamente nella fornitura di pasti e primi generi di conforto, nella sistemazione alloggiativa, nell’organizzazione di servizi di trasporto pubblico e privato, nelle verifiche di agibilità degli edifici ordinari, finalizzate al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni ed alla salvaguardia della pubblica incolumità.
Si potrà provvedere inoltre all’esecuzione degli interventi provvisionali urgenti, la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione
E’ consentito assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa alla data del sisma sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eventi sismici, un contributo per l’autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell’abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
Tali benefici economici sono concessi sino alla data della verifica di agibilità effettuata ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011, qualora la stessa non confermi l’inagibilità.
La spesa massima finora consentita è di euro 10.000.000,00.
Nulla è previsto per risarcimenti, avvio della ricostruzione e aiuti concreti ed immediati per il ripristino delle attività economiche, la cui produzione è stata interrotta e che hanno subito gravissimi danni dal terremoto.
Il Governo, si apprende dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, ha iniziato l’esame di un intervento che consenta ai Comuni colpiti un allentamento del patto di stabilità interno.
Il Presidente del Consiglio, nella sua qualità di Ministro dell’economia e finanze, ha annunciato il suo proposito di rinviare il pagamento dell’IMU per le abitazioni e gli stabilimenti industriali che saranno dichiarati inagibili. Entrambe le misure saranno operative nel momento in cui le Regioni, con l’ausilio delle autorità locali, avranno terminato il censimento delle effettive necessità, e ciò al fine di stabilire la necessaria copertura finanziaria.
Sono queste le conseguenze di immediata applicazione del Decreto Legge 15 maggio 2012 n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile”, entrato in vigore il 17 maggio.
La riforma esclude sostanzialmente la possibilità di risarcire, seppure in parte, i cittadini e le imprese che hanno subito danni gravi o hanno perso la loro abitazione o la loro attività produttiva.
Prevede il decreto legge:
“Al fine di consentire l’avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, ed al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, possono essere estese ai rischi derivanti da calamità naturali le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati”.
“Per favorire altresì la diffusione di apposite coperture assicurative contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali, i premi relativi all’assicurazione saranno disciplinati con apposito regolamento da emanare entro novanta giorni”.
Con tale Regolamento saranno definiti modalità e termini per l’attuazione del regime assicurativo dei privati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche sulla base dei seguenti criteri:
a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;
b) esclusione, anche parziale, dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati;
c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell’invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all’imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell’assicurato;
d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.
Per aiutare tutto ciò il Dipartimento della protezione civile provvede a raccogliere ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall’introduzione del regime assicurativo, in particolare:
a) mappatura del territorio per grado di rischio;
b) stima della platea dei soggetti interessati;
c) dati percentuali sull’entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;
d) simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa.
Dunque:
a) I cittadini dovranno, per avere risarcimenti in caso di calamità, assicurarsi;
b) Lo Stato, sentita l’ISVAP, emanerà un Regolamento per disciplinare(?) i premi relativi all’assicurazione;
c) Da tutto questo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) Gli eventuali incentivi di natura fiscale sul premio di assicurazione devono rispettare il principio dell’invarianza di gettito;
e) Sarà prevista l’esclusione, anche parziale, dell’intervento statale per i danni subiti da fabbricati.
Com’è possibile dare attuazione a tutto questo?
Se non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, significa che lo Stato non può concedere contributi per favorire la stipula delle assicurazioni, il cui premio è a totale carico dei cittadini.
Se le incentivazioni fiscali “tramite regimi agevolativi all’imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell’assicurato” devono rispettare l’invarianza del gettito, significa che, ove previsti, dovranno essere compensati da nuove entrate (nuove tasse? Nuove accise sui carburanti?).
Tra i criteri indicati per la stesura del Regolamento soltanto valutazioni economiche (simulazione dei premi, stima della platea…).
E le persone?
E lo stato di necessità?
E la tutela delle fasce più deboli?
Per i cittadini colpiti dal terremoto del 20 maggio, l’incertezza è ancora più grande; l’evento è avvenuto a pochi giorni dall’entrata in vigore del D. L. 59/2012, prima della sua conversione in legge, ed in assenza del Regolamento attuativo relativo al regime assicurativo.
Era proprio necessario procedere, anche stavolta, con decretazione d’urgenza per introdurre una riforma organizzativa del sistema di Protezione Civile che avrebbe forse richiesto approfondimenti e riflessioni maggiori?
Con la decretazione d’urgenza sono immediatamente vincolanti le modifiche introdotte nel previgente sistema, permanendo grande incertezza per le parti non pienamente regolamentate.
E’ evidente che non può essere sufficiente disporre il rinvio (il rinvio, non l’esenzione!) del pagamento dell’IMU per le abitazioni e gli stabilimenti industriali che saranno dichiarati inagibili.
Ci sono imprese che hanno milioni di euro di danni, centinaia di lavoratori che rischiano di perdere il lavoro, famiglie, di qualunque condizione sociale, privi della propria casa.
Di tutto questo, come previsto per i recenti eventi dal Consiglio dei Ministri, dovranno farsi carico le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, che dovranno provvedere, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all’evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.
Da vedere con quali e quante risorse.
Dal comunicato del Governo si apprende che il fabbisogno finanziario per far fronte allo stato di emergenza verrà coperto utilizzando le risorse del Fondo Nazionale per la Protezione Civile. Il Fondo è stato all’uopo rifinanziato con 50 milioni di euro, prima della dichiarazione dello stato emergenziale.
L’Ordinanza del 22 maggio ha destinato alla prima gestione dell’emergenza 10 milioni di euro. Sarà da verificare se anche la copertura finanziaria per il rinvio del pagamento delle imposte dovrà trovarsi nel fondo complessivo di 50 milioni oppure si troveranno altre modalità.
Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Gabrielli ha dichiarato “Mancano poche settimane alla conversione del decreto sulla riforma della Protezione Civile e il più grande sforzo sarà quello di ridisegnare tutta la fase successiva ai giorni dell’emergenza di un disastro naturale. Al momento il capitolo che dovrà regolare la fase della ricostruzione non è stato ancora scritto. Il ridisegno normativo non riguarderà la prima parte relativa alla gestione dell’emergenza ma punterà a riorganizzare gli interventi dopo i primi cento giorni dall’evento naturale. Credo che tempistica migliore o peggiore, a secondo dei punti di vista, non poteva essere scelta per il varo di questa legge. Il Parlamento sarà chiamato a convertire il decreto a ridosso di questo evento sismico e dare un’indicazione non chiara sarà una forte responsabilità da parte di chi dovrà dare il proprio consenso a questo intervento normativo”.
Non ci resta che fare nostro l’auspicio del Prefetto Gabrielli.
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