In realtà, la situazione è leggermente più complessa di come liquidata dal Collegio Piemontese, dato che la fattispecie sanzionata dall’art. 110 Tulps ha natura plurioffensiva, e tutela anche il bene giuridico della sanità pubblica, inteso come interesse del Comune (Autorità di Pubblica Sicurezza in materia sanitaria) a tenere sotto controllo il fenomeno delle ludopatie o sindromi connesse alla dipendenza da gioco.
Non a caso, l’art. 86 Tulps prevede che sia il Comune a procedere al rilascio della licenza per l’installazione degli apparecchi da intrattenimento negli esercizi commerciali, e l’art. 110 Tulps pone incapo al Comune l’onere di sospendere / revocare la licenza in caso di condanna per le violazioni ivi previste.
Probabilmente il provvedimento del Comune ha prestato il fianco alla pesante censura del Tribunale Amministrativo per un’errata impostazione della parte motiva, che ha incentrato l’attenzione sul problema dell’ordine pubblico e non su quello della tutela sanitaria. Il risarcimento consegue all’accoglimento del ricorso, poiché con il nuovo processo amministrativo il Tar procede autonomamente al ristoro del danno da lesione di interessi legittimi. Evidentemente la Società ricorrente ha ben documentato il pregiudizio subito.
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