SISTRI, tracciabilità elettronica dei rifiuti pericolosi

Da oltre un anno è il tormentone del mondo delle imprese (e dei consulenti) italiano.

Stiamo parlando del SISTRI, ovvero il sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti che dovrebbe consentire di limitare notevolmente i fenomeni di gestione illegale dei rifiuti.

A quanto pare l’Italia è il primo Stato in Europa, ma forse anche nel mondo, ad introdurre un sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti.

Peraltro, va detto che la legislazione italiana in tema di tracciabilità dei rifiuti si è sempre contraddistinta per essere stata più rigorosa rispetto alle direttive comunitarie, poichè ha previsto la tracciabilità anche per i rifiuti non pericolosi.

Col SISTRI la tracciabilità dei rifiuti (dal luogo e dal momento della produzione, sino al luogo ed al momento dello smaltimento o recupero finale) sarà quasi interamente elettronica ed avverrà con un complesso sistema web-based, presso cui saranno annotati i vari passaggi, tramite l’interazione di dispositivi USB per l’autenticazione di ciascun soggetto e di black-boxes installate a bordo di ciascun autoveicolo, onde consentirne la localizzazione in tempo reale.

La tracciabilità elettronica, tuttavia, riguarda solamente i rifiuti speciali (pericolosi e non) ed i rifiuti urbani prodotti nella Regione Campania.

Il controllo di tale sistema è stato affidato al NOE (nucleo operativo ecologico) dei Carabinieri presso il Ministero dell’Ambiente.

Le fonti normative di questo innovativo sistema sono state veramente tante e non sempre coordinate rispetto al Testo Unico Ambientale (ovvero il D.Lgs. 152/2006).

Anzi, diciamo che l’integrazione si è avuta solo qualche mese fa, con il Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 dicembre 2010 – S.O. n. 269), con cui è stata modificata la parte IV del D.Lgs. 152/2006, relativa alla gestione dei rifiuti.

In particolare con tale decreto legislativo è stata recepita la Direttiva Comunitaria 2008/98/CE in materia di rifiuti ed è stato adeguato il T.U.A. con la disciplina del SISTRI (sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti).

E’ stata però sfatata la leggenda secondo la quale, con l’avvento di questo sistema, sarebbero dovuti scomparire i formulari di identificazione ed il registro di carico e scarico.

Infatti, l’art. 16 del D.Lgs. 205/2010 ha introdotto, tra l’altro, l’art. 188-bis al D.Lgs. 152/2006, nel cui comma 2 si evince chiaramente che la tracciabilità dei rifiuti va assicurata o con il SISTRI o con i formulari di identificazione ed i registri di carico e scarico.

Ciò significherà che tutti i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI dovranno tracciare esclusivamente con tale sistema, mentre i soggetti esonerati dovranno tracciare alla vecchia maniera (formulari + registro).

Ovviamente, sino al perdurare del “doppio binario” – da ultimo prorogato sino al 31 maggio 2011 (vedi Decreto del Ministero dell’’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010) -, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere assicurata sia con i formulari di identificazione che con il SISTRI (sistema di tracciabilità elettronica dei rifiuti), sebbene sarà sanzionata solo la mancanza dei primi e non ancora delle movimentazioni elettroniche.

Vincenzo Vinciprova

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