Molti di noi, con tutta probabilità, vedendo un bel quadro di un artista contemporaneo avranno pensato di trovarsi di fronte ad un bene culturale. E probabilmente con ragione.
Ma, se per caso, quel qualcuno che vede il quadro è un giurista, prima di dire che quello è un bene culturale si domanderà : “La legge lo prevede?”
La domanda, banale forse, è esplicativa del compito principale che spetta al legislatore quando intende occuparsi di beni culturali: offrirne una definizione.
Devo essere chiaro: nessuna normativa è soddisfacente da questo punto di vista. Definizioni troppo ampie ed in certi casi tautologiche ( bene culturale è ciò che è culturale); definizioni rigorose: bene culturale è questo bene quest’altro, quest’altro ancora; definizioni, in un certo senso, equilibrate e che tuttavia non riescono ad offrire una risposta definitiva.
Per questo motivo se qualcuno contestasse ad un legislatore qualsiasi che la Sua legge è confusa ed incerta perché non definisce i beni culturali con esattezza, non si potrebbe far altro che sorridere perché questo è un vizio di tutte le leggi del settore.
Quello che può fare un buon legislatore è cercare di individuare un modo che permetta di delimitare il campo di applicazione della legge senza incertezze e soprattutto con sicurezza.
Si può dire, allora, in linea generale che il ben culturale è una res, una cosa, tangibile, ma anche immateriale, mobile o immobile che costituisce una testimonianza di civiltà.
Su questa nozione convergono una gran parte di legislazioni, europee e americane, e quindi possiamo ritenere che un fondo di esattezza possa esservi presente.
Che cosa costituisce testimonianza di civiltà? Ecco questo è possibile definirlo fornendo una individuazione per tipologie di beni. In questo senso, un monumento storico, un’area archeologica, un sito paleontologico ben possono essere definiti come bene culturale. Ma anche una caverna sulle cui pareti, magari, si trovino dei graffiti oppure una pellicola cinematografica rara e di pregio, o una fotografia.
E’ compito del legislatore indicare i diversi tipi di bene culturale, assicurando così certezza di applicazione normativa e di sicurezza dei cittadini.
Quel che è certo, giuridicamente, è che bene culturale è una nozione in un certo senso “aperta” e che può essere riempita anche di contenuti diversi nel corso del tempo. Con una costante, tuttavia, rappresentata dall’esigenza di fornire la testimonianza e la memoria del proprio Paese, della propria civiltà.
In Italia, si è proceduto a diversi interventi legislativi in tema di beni culturali. Nel 2009 si è celebrato il centenario della legge Rosadi, una delle prime leggi italiane in tema di beni culturali. Nel corso di un secolo si è modificata la normativa dei beni culturali per 5 volte, di cui 3 soltanto negli ultimi sei anni. Segno questo di una volontà di aggiornamento e adattamento della legge alle mutate situazioni interne ed internazionali. Ciò è necessario perché il concetto di bene culturale è un concetto “vivo”, dinamico e che deve trovare corrispondenza certa nel sistema normativo di qualsiasi Stato ed al livello internazionale.
Cosa deve fare un buon legislatore una volta che abbia individuato con certezza la definizione normativa di bene culturale ? Diverse cose. La prima è quella di prevedere un meccanismo generale di individuazione del patrimonio culturale che ne favorisca la conoscenza e la catalogazione.
Non si deve dimenticare che la funzione principale attribuita allo Stato dalla legislazione dei beni culturali è quella della loro tutela, cioè della loro conservazione . E come si potrebbe conservare un bene culturale se non se ne potesse accertare l’esistenza? Come si potrebbe proteggere il patrimonio culturale della Nazione se questo fosse nascosto, invisibile?
Ecco allora che uno strumento come un registro inventario dei beni culturali, associato alla catalogazione degli stessi, potrebbe ben risolvere il problema.
In Italia è forte il senso della catalogazione, strumento indispensabile per un’effettiva conoscenza del patrimonio culturale nazionale. Certo, la conoscenza ed individuazione del patrimonio compete allo Stato, ma ciò può avvenire solo con la collaborazione di tutte le componenti della società.
Alle volte, durante i miei incontri universitari, sento ancora dire da qualcuno che la normativa sui beni culturali è un ostacolo, è un limite per chi possiede questo tipo di bene. Ciò non è esatto.
Una legge sui beni culturali serve a riconoscerne la specialità e la differenza con altri tipi di beni, ponendo agevolazioni e strumenti tali da favorirne la conservazione e la protezione. E’ qui che lo Stato può intervenire con i suoi mezzi per far sì che il bene culturale sia un bene privilegiato rispetto ad altri, proprio per il suo alto significato sociale.
Voglio fare alcuni esempi. In Italia, e non solo, se un proprietario di un bene culturale intende realizzare il restauro di un bene culturale, dopo aver eseguito i lavori, necessariamente autorizzati dallo Stato, può ottenere un contributo finanziario che oscilla dal 15% al 40 % delle spese sostenute. In casi eccezionali, dati dalla rilevanza del bene da tutelare, si può arrivare anche al 50 % e 100 %.
Un altro sostegno, non indifferente, a vantaggio dei proprietari dei beni culturali è quello dei cc.dd. benefici fiscali con riduzione od esenzione dal pagamento di determinate imposte. Al riguardo, non si può dimenticare che anche per i grandi finanziatori esistono dei forti benefici fiscali in caso di erogazioni liberali e sponsorizzazioni.
Sul fronte dei finanziamenti pubblici molto si può fare per il recupero di beni culturali appartenenti allo Stato. Nell’esperienza italiana esiste una norma, ad esempio, che prevede che annualmente il 3% degli stanziamenti previsti per le infrastrutture sia destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Attualmente la somma è stata anche incrementata del 2%.
Non credo quindi che questi possano essere definiti come dei limiti per il proprietario di un bene culturale. Sono sicuramente delle agevolazioni e degli incentivi a fronte di un unico ed importante obbligo: tutelare il bene culturale, affinché non scompaia.
Da questo punto di vista, una normativa dei beni culturali deve prevedere necessariamente delle sanzioni contro chi concorre alla distruzione, al deterioramento o alla “scomparsa” di un bene culturale. E si può fare esclusivamente prevedendo come delitti i fatti che realizzino questi eventi. Non è accettabile, in qualunque società civile, che si possa impunemente distruggere un pezzo della propria storia solo per il capriccio di farlo così come non si può accettare che dei beni culturali transitino liberamente e facilmente in maniera definitiva dalle proprie frontiere impoverendo irrimediabilmente il patrimonio culturale della nazione. Occorre combattere questo fenomeno ed è importante che si siano attivate forme di cooperazione internazionale per questo scopo, anche se il primo passo da compiere è quello di prevedere legislativamente questi reati. Reati che non possono e non debbono essere sanzionati esclusivamente con multe di carattere pecuniario; ma che debbono essere perseguiti come veri propri delitti sanzionati anche con la reclusione.
Da ultimo credo sia utile evidenziare che la maggior parte delle normative nazionali in tema di beni culturali ormai prevedano degli strumenti giuridici diretti a garantire forme di cooperazione a tutti i livelli, istituzionali e sociali, al fine di controllare l’effettività della conservazione e del restauro di beni culturali come volano indispensabile per lo sviluppo. La tutela del bene culturale può offrire dei validi strumenti di sviluppo del Paese: basta pensare al circolo virtuoso che potrebbe innescarsi attraverso il recupero dei centri storici e le conseguenti attività economiche che ne potrebbero conseguire.
Due osservazioni finali.
La prima è che lo spirito di una legge sui beni culturali è quello di realizzarne la tutela consapevole, fatta di atti ed interventi dello Stato in primo luogo, ma anche delle altre componenti sociali ed istituzionali per preservare la memoria storica di un Paese, garantendone il futuro.
La seconda è che senza la reale conoscenza del patrimonio culturale dello Stato e della conseguente opera di individuazione ogni forma di difesa e protezione prevista dal legislatore sarà del tutto inutile venendo a mancare l’effettività della tutela.
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