Ma veniamo al punto della questione.
Solo qualche giorno fa attraverso il mio post del 14.02. avevo riportato il parere espresso dal CNF alla faq 32 dove era stato chiarito che la professione di amministratore di condominio costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale, e rientra quindi tra le nuove cause di incompatibilità con la professione di avvocato.
Ebbene, oggi mi corre l’obbligo di segnalare l’eliminazione dal sito del CNF della faq 32 che aveva chiarito i dubbi circa la incompatibilità della professione forense con quella di amministratore di condominio.
Cosa, o chi, ha spinto veramente il massimo organo di rappresentanza della classe forense ad eliminare dal proprio sito la faq 32?
Dobbiamo illuderci che siano state solo ed esclusivamente le proteste degli avvocati – amministratori le ragioni che hanno costretto il CNF ad approfondire la questione attraverso la Commissione pareri? Credibile che prima di chiarire il dubbio, prima di annunciare una rivoluzione di tale portata nel panorama giuridico italiano, non si siano avveduti – alla Commissione pareri del CNF – anche delle possibili reazioni di protesta del mondo forense?
Il modus operandi del CNF non convince e, soprattutto, non è coerente. Ecco il perchè. Il testo ufficiale della riforma, contenuta nella legge 31.12.2012 n. 247, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 18 gennaio 2013 n. 15. Sul sito del CNF è ancora pubblicato il Dossier 1/2013 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense. Nella premessa, a firma del Presidente Guido Alpa si legge che “l’atto, dopo l’ordinaria vacatio legis, entrerà in vigore il giorno 2 febbraio 2013. Si tratta di un provvedimento lungamente atteso, assai contrastato all’esterno dell’ Avvocatura, e discusso in maniera approfondita dalle Camere, che dopo ben quattro anni di trattazione, lo hanno approvato in modo plebiscitario. … Con questo vademecum, il Consiglio nazionale forense intende fornire agli Ordini e agli iscritti un commento sintetico (corredato di schede) elaborato dal nostro Ufficio studi per la migliore cognizione e l’interpretazione della nuova normativa, specie con riferimento alle questioni che sorgeranno nella prima attuazione del provvedimento…È ovvio che, nel corso dei prossimi mesi, potranno profilarsi per i Consigli dell’ordine nell’esercizio delle loro funzioni dubbi e questioni oggi non rilevabili, così come è facile immaginare che ai Consigli dell’ordine perverranno numerose richieste di parere e quesiti da parte di colleghi o anche di semplici cittadini. I Consigli dell’ordine potranno come di consueto rispondere ai quesiti anche giovandosi dei supporti ermeneutici forniti dal Consiglio nazionale, e potranno sottoporre al Consiglio nazionale ulteriori questioni: l’interlocuzione è necessaria perché il Consiglio nazionale sia informato delle vicende applicative e possa contribuire a formare una prassi applicativa uniforme su tutto il territorio nazionale, nell’interesse dei cittadini che chiederanno l’assistenza degli avvocati e nell’interesse degli iscritti nei nostri albi”.
Possibile, allora, che il nostro legislatore, abbia inserito una formula tale da creare solo ora una sollevazione di massa? Il testo della norma era noto da tempo! Cosa intendere per lavoro autonomo svolto continuativamente o professionalmente?
Professionalmente implica di sicuro che l’attività è svolta abitualmente e con continuità. Ovviamente sulle corrette interpretazioni lessicali giuridiche attendiamo novità dal CNF.
Ma il mistero della faq eliminata continua…in realtà di essa vi è ancora traccia!
Vi consiglio di consultare la versione disponibile, almeno sino alle ore 01.33 del 20.02.2013 (sia mai che eliminino pure questa!) del dossier 1/2013.
A pag. 22 si legge, nell’ultimo paragrafo su fondo azzurro, che “L’incompatibilità di cui alla lett. a), ad esempio, esclude la compatibilità tra esercizio della professione ed attività di amministratore di condominio, in quanto «altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente».”
Un breve accenno alle proteste del mondo forense.
Tra i diversi commenti, si distingue per la sua autorevolezza quello dell’avv. De Tilla, presidente dell’Associazione nazionale avvocati italiani, per il quale “L’interpretazione del C.N.F. è castratoria ed impedisce specie ai giovani di trovare occasioni di lavoro remunerativo per le competenze che sono proprie degli avvocati”.
Competenze proprie degli avvocati quelle relative alla gestione dei condomini?
De Tilla, siamo seri, La prego! Sono altri i soggetti che hanno già castrato noi giovani in ben altro modo, di sicuro non il CNF con questa interpretazione!
Ricordo che fra i requisiti professionali per l’attività di amministratore di condominio, anche alla luce della più recente riforma sul condominio e sulle professioni non regolamentate, sono sufficienti il diploma di scuola media di secondo grado e un corso di formazione e l’aggiornamento professionale.
Con tutto il rispetto per l’attività professionale svolta dagli amministratori di condominio e senza con questo voler svilire l’importanza del loro ruolo, è di tutta evidenza che non serve una laurea in legge né l’abilitazione all’esercizio della professione legale!
Egregio De Tilla, i giovani in genere, e soprattutto i giovani avvocati, hanno bisogno di ben altro! Hanno bisogno semplicemente di un futuro.
Le battaglie, quelle serie, le rivoluzioni facciamole – insieme, senior e giovani – sui temi veramente importanti per risollevare le sorti di questo paese e per ridare dignità e decoro alla nostra professione.
Ai giovani avvocati non servono le briciole, serve una maggiore attenzione su ben altri problemi che dobbiamo affrontare: iniziamo con la cassa forense, ad esempio.
Mi sembra, invece, dai commenti che ho avuto modo di leggere che tutta questa preoccupazione per i giovani avvocati sia dettata dal fatto che oggettivamente rappresentiamo una minaccia… ma di questo ovviamente non si deve parlare!
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