La Procura, dopo quattro anni di indagini, infatti ha richiesto il rinvio a giudizio di dodici indagati che avrebbero “agito per turbare la regolare attività dei corpi politici dello Stato”.
Fra questi, un ex Ministro dell’Interno, che non è coinvolto nella “trattativa”, ma viene accusato di falsa testimonianza in quanto “Deponendo al processo Mori – scrivono i pm – anche al fine di assicurare ad altri esponenti delle istituzioni l’impunità ha affermato il falso e comunque taciuto in tutto o in parte ciò che sapeva”.
L’interessato ha sempre ed in ogni occasione negato ogni addebito in merito.
Sarà naturalmente il giudice a valutare.
Su quest’ultimo aspetto, nelle ultime settimane, si è sviluppato un acceso dibattito politico e giornalistico.
Per un singolare gioco della storia, il ventennale dell’uccisione di Paolo Borsellino si è intrecciato infatti con il conflitto di attribuzione tra Quirinale e procura di Palermo per una vicenda di intercettazioni che hanno a che fare con l’inchiesta sulla trattativa tra Stato e Cosa Nostra.
Sulla presunta trattativa si discute a tutti i livelli da svariati anni.
Ma il tema su cui vorrei soffermare brevemente l’attenzione, soprattutto alla luce degli ultimi fatti di cronaca provenienti dalla Procura di Palermo, è quello dei rapporti fra i poteri dello Stato.
Da convinto e ostinato sostenitore della difesa dei principi costituzionali ritengo che bene ha fatto il Presidente della Repubblica a sollevare il conflitto di attribuzione dinnanzi alla Corte Costituzionale.
Aggiungo: doverosamente.
Secondo le parole di Luigi Einaudi, richiamate nel decreto presidenziale che solleva il conflitto: “E’ dovere del Presidente della Repubblica di evitare si pongano, nel suo silenzio o nella inammissibile sua ignoranza dell’occorso, precedenti, grazie ai quali accada o sembri accadere che egli non trasmetta al suo successore immuni da qualsiasi incrinatura le facoltà che la Costituzione gli attribuisce”.
L’istituto del conflitto di attribuzione, regolato oltre che dalla Costituzione anche dalla legge n. 87 del 1953, risponde alla necessità di mantenere l’ordine fra i poteri statali al più alto livello, risolvendo crisi di indubbia gravità istituzionale che si possono verificare, in linea di principio, quando i due organi si dichiarano entrambi competenti o incompetenti a provvedere in un dato caso; oppure quando uno dei due ritiene di essere stato menomato, nelle sue prerogative, dal cattivo uso del potere fatto dall’altro organo.
Il giudizio si svolge in due fasi consecutive: nella prima, la Corte verifica se il conflitto rispetta i requisiti previsti; nella seconda, risolve la controversia, stabilendo a chi spetta la competenza, ovvero come debba essere esercitato correttamente il potere in modo da non ledere le attribuzioni dell’altra istituzione.
Con la decisione di sollevare il conflitto di attribuzione dunque:
1) Il Presidente della Repubblica non difende la sua persona, ma le prerogative costituzionali della Presidenza della Repubblica;
2) Il giudizio sul conflitto di attribuzione non è un giudizio di responsabilità dell’operato della Procura di Palermo, ma la valutazione da parte della Corte del rispetto dei principi costituzionali;
3) L’azione del Presidente si inquadra perfettamente nell’alveo delle procedure costituzionali.
Va rilevato altresì che l’articolo 7 della legge 5 giugno 1989, n. 219 prevede che nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonché quelli che applicano misure cautelari limitative della libertà personale, se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica.
Circa l’operato della Procura, va ricordato che l’articolo 268 del codice di procedura penale prevede che i risultati delle intercettazioni, disposte dal pubblico ministero, entrino nel fascicolo, salvo che siano manifestamente irrilevanti, oppure siano vietate dalla legge.
La valutazione è compiuta sia dalle parti (pubblico ministero, imputato, …), sia dal giudice (anche d’ufficio), nel corso di un’apposita udienza, e le parti hanno facoltà di esaminare prima i documenti e di ascoltare le registrazioni.
Qualora l’intercettazione sia vietata, la relativa documentazione è inutilizzabile ed è distrutta su ordine del giudice, salvo che essa costituisca corpo di reato (articolo 271).
Se questo è il quadro normativo, qualche considerazione però deve essere fatta.
In varie dichiarazioni la Procura di Palermo ha sottolineato che “si tratta di intercettazioni irrilevanti ma legittime e utilizzabili. Sull’eventualità che vengano distrutte si pronuncerà il giudice” e che “la comunicazione di Napolitano è processualmente irrilevante, tanto che si esclude di utilizzarla sia in sede investigativa, sia nel processo”.
Ma se si tratta di intercettazioni irrilevanti, data la peculiarità del caso, perché non sono state distrutte? E soprattutto perché ne è stata data notizia?
Perché non intervenire per blindare ancora meglio la segretezza delle intercettazioni irrilevanti?
La difesa della Costituzione passa anche dal rispetto e dalla fiducia dei cittadini verso gli organi costituzionali della Repubblica, sia centrali che periferici.
La Costituzione rappresenta il patto sociale tra quei soggetti politici che pur raggruppando cittadini con storie, idee, culture differenti, furono uniti nell’impegno di costruire una storia e uno Stato nuovo.
La Costituzione è espressione dei valori e dei principi sui quali si fonda l’essere cittadini italiani, è la principale fonte del nostro ordinamento giuridico.
La Costituzione è soprattutto “diritto vivo” (diritto materiale), diritto applicato, riconosciuto come fondamentale, imprescindibile, irrinunciabile e vincolante da tutti i cittadini che fanno parte del nostro Stato e che si impegnano a rispettarlo e promuoverlo.
Per questo va difesa in ogni sua parte.
Per questo non possono essere tollerate violazioni, ispirate anche da situazioni di emergenza.
Lo ha ribadito la Corte Costituzionale nelle ultime recenti sentenze.
Per questo il Governo non può sempre e comunque procedere con decretazione d’urgenza; per questo il Presidente della Repubblica deve svolgere il suo ruolo di supremo garante dell’ordinamento e per questo vanno posti la massima fiducia e rispetto alle decisioni della Corte Costituzionale.
Se viene meno la fiducia negli organi costituzionali, si pone a rischio il “patto sociale” che ne costituisce il fondamento.
Nel caso specifico, alla luce dei fatti, se il Presidente della Repubblica, dopo aver doverosamente – quale supremo garante del rispetto della Costituzione – sollevato il conflitto di attribuzione, chiedesse di rendere pubblico il contenuto delle intercettazioni di cui tanto si discute, si eliminerebbe ogni dubbio.
Si toglierebbe alimento al dibattito interessato degli ultimi giorni, agli interventi politici spinti dalla ricerca del consenso elettorale, ad alcuni commenti ispirati da teorie complottistiche di ogni genere.
Si sgombrerebbe il campo da dubbi e sospetti verso la ricerca della verità sui fatti di un periodo tra i più oscuri della nostra storia recente.
Perché, come afferma lo stesso Presidente: “si deve lavorare senza sosta e senza remore per la rivelazione e sanzione di errori ed infamie che hanno inquinato la ricostruzione della strage di via D’Amelio e si deve giungere alla definizione dell’autentica verità su quell’orribile crimine. Non c’è alcuna ragion di Stato che possa giustificare ritardi nell’accertamento dei fatti e delle responsabilità’, ritardi e incertezze nella ricerca della verità specie su torbide ipotesi di trattativa tra Stato e mafia. E proprio a tal fine è importante scongiurare sovrapposizioni nelle indagini, difetti di collaborazione tra le autorità ad esse preposte, pubblicità improprie e generatrici di confusione”.
E oggi, dopo le conclusioni delle indagini della Procura di Palermo e le richieste di rinvio a giudizio, tale urgenza, se possibile, è ancora maggiore.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento