Regime dei nuovi minimi: vantaggio fiscale per l’imprenditoria giovanile

La Legge n. 244/2007 – finanziaria 2008 -, ha introdotto e disciplinato un regime fiscale agevolato per quei contribuenti la cui attività d’impresa o professionale abbia specifici requisiti, determinati dalla legge stessa. Tale regime, inizialmente previsto per la durata di 3 anni (fino al 31.12.2010), con la decisione del Consiglio Europeo – UE del 15.10.2010 -, è stato prorogato fino al 31.12.2013. Nelle more è intervenuto il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 27, commi 1 e 2, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, che ha introdotto il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (c.d. “regime dei nuovi minimi”) divenuto, dal 1° gennaio 2012, il regime naturale per le persone fisiche che iniziano un’attività di impresa, un’arte o una professione, peraltro semplificato poiché ridotti notevolmente gli adempimenti connessi in materia fiscale. La riforma 2012, ha inoltre mutato le condizioni per accedere o restare in questo regime, per il quale l’Agenzia delle Entrate con provvedimento 22.11.2011, n. 185825, ha dettato le disposizioni attuative, e con la circolare n. 17/E del 30.5.2012, ha completato il quadro applicativo della disciplina introdotta per favorire l’iniziativa imprenditoriale dei giovani e di chi ha perso il lavoro. A differenza del precedente regime, la cui durata era illimitata nel tempo, la novella legislativa ha previsto che il nuovo regime si applica al periodo di imposta in cui è iniziata l’attività e nei quattro successivi. Occorre precisare che l’ “inizio dell’attività”, corrisponde all’effettivo inizio dello svolgimento dell’attività e non alla data di apertura della partita IVA; quindi, al momento in cui si effettuano le prime operazioni (acquisto di beni strumentali, ad esempio). In pratica l’elemento ostativo per l’accesso al regime agevolato deve essere di natura sostanziale, cioè occorre l’effettivo esercizio dell’attività, e non meramente formale, ovvero la semplice apertura della partita Iva, magari poi rimasta inutilizzata. L’unica deroga alla durata sussiste per coloro che non abbiano oltrepassato il 35° anno di età alla scadenza dei 5 anni, per i quali il tempo di permanenza in detto regime può prorogarsi, oltrepassato il quinquennio, sino al periodo di imposta in cui compiranno il 35° anno di età.

Vediamo quali sono i requisiti dimensionali e qualitativi di accesso al “nuovo regime dei minimi”.

In primis, come detto, il nuovo regime riguarda esclusivamente le persone fisiche, residenti nello Stato italiano, titolari di partita Iva (professionisti, imprenditori individuali o anche titolari di imprese familiari) che, congiuntamente soddisfino i seguenti criteri (già previsti dall’art. 1, commi 96-117, della Legge n.244 del 24.12. 2007):

a) Avere conseguito ricavi o compensi nell’anno solare precedente, in misura non superiore a 30.000 euro;

b) non avere effettuato nessuna cessione all’esportazione nell’anno precedente;

c) non avere acquisito beni strumentali (anche con contratti di leasing, noleggio o di appalto), negli ultimi tre anni, il cui importo totale su base annua superi un ammontare complessivo a 15.000 euro. Per i beni ad uso promiscuo (ad esempio automobile) il valore di acquisto è da considerare al 50%;

d) non avere effettuato nessun pagamento, nell’anno solare precedente, per lavoro dipendente o per collaboratori a progetto o per associati in partecipazione con apporti di solo lavoro o elargito utili di partecipazioni agli associati;

e) non avere esercitato un’attività di impresa o lavoro autonomo, nei tre anni precedenti, anche se in forma associata o come collaboratore familiare.

L’ulteriore requisito da rispettare è quello della novità, secondo il quale il contribuente che intenda avvalersi del nuovo regime deve intraprendere un’attività effettivamente “nuova”, diversa da quella precedentemente svolta per il suo contenuto intrinseco – dunque l’apertura di una partita Iva per lo svolgimento di un’attività differente da quella intrapresa – e caratterizzata da elementi di discontinuità rispetto a quella precedentemente svolta, ad esempio perché esercitata con strumenti organizzativi e fattori produttivi non riconducibili alla precedente attività, ovvero in luoghi diversi oppure nei confronti di una clientela diversa (es. commercio al dettaglio invece che all’ingrosso). Il citato Provvedimento n. 185820/2011, ha inoltre chiarito che tale requisito non opera laddove il contribuente fornisca prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti previsti, non devono esprimere alcuna opzione ma devono darne comunicazione barrando l’apposita casella del Modello di dichiarazione di inizio attività. L’uscita dal regime fiscale di vantaggio può avvenire non soltanto ex lege, al ricorrere delle stesse condizioni già previste dai commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. n. 244 del 2007 con riferimento al precedente regime dei minimi, ma anche attraverso l’ opzione per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

Per i nuovi contribuenti minimi vengono confermate le precedenti agevolazioni in tema di semplificazione negli adempimenti contabili, con:

1) il completo esonero dalla tenuta delle scritture contabili e della liquidazione dell’IVA, nonché della comunicazione annuale e presentazione della dichiarazione ai fini IVA;

2) l’esonero della dichiarazione ai fini dell’Imposta sulle attività produttive;

3) l’applicazione, anche per gli imprenditori, del principio di tassazione per cassa: il reddito professionale (o d’impresa) viene quindi determinato come differenza tra i ricavi o i compensi incassati nel periodo e le spese sostenute;

4) l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore;

5) l’esonero dagli adempimenti relativi alla Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro);

6) l’esonero dagli adempimenti relativi alla Comunicazione delle operazioni con controparti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddette «operazioni black-list»).

Con riferimento alle agevolazioni fiscali, la nuova disciplina prevede:

1) la riduzione dal 20% al 5% dell’imposta, che si applica al reddito da lavoro autonomo o d’impresa, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali;

2) l’esonero dall’Imposta Regionale sulle attività produttive (Irap);

3) l’esonero dall’applicazione dell’Iva sulla fatture emesse;

Ne deriva che il contribuente ammesso al regime agevolato, anche se esonerato dai principali adempimenti contabili, al fine di determinare analiticamente la base imponibile deve comunque provvedere ad un conteggio “extracontabile” dei diversi componenti positivi e negativi della base imponibile medesima, attraverso una opportuna documentazione probatoria quale: la numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e la certificazione dei corrispettivi. Concorrono altresì alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione così come sono deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge. L’Agenzia delle Entrate, sempre con il provvedimento direttoriale n. 185820/2011, ha chiarito che dal 2012 i compensi e i ricavi dei contribuenti che accedono a tale regime non saranno più assoggettati a ritenuta d’acconto, che conseguentemente, non dovrà essere più versata all’Erario dal sostituto d’imposta. Considerando che i nuovi minimi applicheranno un’imposta sostitutiva del 5%, molto più bassa rispetto alla ritenuta d’acconto dei professionisti del 20%, tale norma, che elimina la ritenuta, è stata studiata proprio per fare in modo che il contribuente non si trovi sempre a credito d’imposta .

Infine, per puro tuziorismo, ricordiamo che non possono beneficiare delle agevolazioni del regime dei minimi le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, quali:

agricoltura e attività connesse e pesca;

vendita di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e sosta;

intrattenimento, gioco e altre attività similari;

agenzie di viaggio e turismo;

agriturismo;

vendite a domicilio;

rivendita di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione;

coloro i quali effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi, in via esclusiva o prevalente;

coloro che partecipano a società di persone o ad associazioni di artisti e professionisti o a Srl a ristretta base proprietaria.

 

Articolo scritto in collaborazione con la prof.ssa Renata Carrieri

 

 

Saverio Marasco

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