Il rating di legalità come premio per le imprese virtuose

Il 7 aprile scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 57/2014, che completa l’attuazione dell’istituto del rating di legalità per le imprese, introdotto dall’art. 5-ter del d.l. 1/2012 (c.d. cresci-Italia).

In verità il decreto doveva essere adottato entro novanta giorni dall’entrata in vigore della norma, quindi a giugno 2012.
Questo istituto presenta alcune peculiarità, ed ora cercheremo di capire come funziona.

Secondo l’art. 5-ter d.l. 2/2012 il rating costituisce una qualità delle imprese di una certa dimensione, della quale si deve tenere conto nell’erogazione dei finanziamenti pubblici e del credito da parte delle banche.

Gli elementi che, sommati, danno il rating sono stati previsti dalla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 14 novembre 2012. Questa delibera ha il contenuto di un regolamento, perché fissa norme generali ed astratte, applicabili ad una serie indeterminata di casi.

Mi pare che l’attribuzione di un potere regolamentare all’Autorità sia una rilevante novità, rispetto al ventaglio di potestà che ad essa erano state finora attribuite dalla l. 287/1990 e dal codice del consumo (d. lgs. 206/2005).

Tornando al rating, gli elementi che lo costituiscono sono requisiti di onorabilità professionale e personale delle imprese e dei rappresentati, analoghi a quelle richieste per la partecipazione alle gare per l’aggiudicazioni di appalti pubblici, più qualche altro specifico, come l’effettuazione di pagamenti superiori a mille euro soltanto con mezzi tracciabili, e non avere subito revoche di finanziamenti pubblici (art. 2 d.m. 57/2014).

L’attribuzione del rating è di competenza dell’Autorità.
Va notato che tali requisiti sono delimitati in modo preciso sicché nell’attribuzione del rating l’Autorità esercita una potestà vincolata, al punto che l’art. 3 attribuisce all’impresa il “diritto” all’attribuzione del punteggio base.
La configurazione del rating come qualità per la quale si ha un diritto soggettivo non trova conferma nella norma di legge, che si esprime nel senso di “attribuzione” dello stesso, cosa che potrebbe fare pensare ad una concessione, dunque all’esercizio di una potestà autoritativa.

La questione sarà importante per individuare poi il giudice competente in caso di diniego del rating – a meno che non si voglia fare rientrare pure il nostro caso tra i “provvedimenti” dell’Autorità, la cui cognizione è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 133, lettera l), del codice del processo amministrativo.
Oltre ai requisiti base per l’attribuzione del rating, il citato art. 3 d.m. 57/2014 ne prevede di ulteriori, che danno titolo all’incremento del punteggio per gradi definiti.

In definitiva, il rating si presenta come la raccolta di determinati requisiti, già previsti da altre norme, e le peculiarità sono due.
La prima è che la denominazione indica un modo centralizzato e unificato di raccolta dei dati, quindi concretizza una semplificazione nei procedimenti successivi.

Spetterà poi alle amministrazioni verificare nuovamente se le imprese continuano a possedere i requisiti, prima di concedere effettivamente i finanziamenti (così l’art. 3, comma 2, d.m. 57/2014), e così anche le banche (art. 5).

La seconda peculiarità è che il possesso contemporaneo di tutti i requisiti utili al rating dà diritto a vantaggi nella concessione di finanziamenti pubblici, quali preferenze o attribuzioni di punteggio aggiuntivo ecc., come specificati dall’art. 3, comma 3, d.m. 57/2013.

La previsioni di premialità, a favore delle imprese dotate di rating, nei bandi per finanziamenti pubblici non è una facoltà ma un obbligo per le amministrazioni.

Come detto, il possesso del rating deve essere valutato dalle banche al fine dell’erogazione di credito alle imprese che lo hanno ottenuto, ma anche dell’agevolazione nell’istruttoria (art. 4 d.m. 57/2014).

Ma la norma del d.m. 57/2014 che regola tale rapporto, non può giungere a costringere le banche ad erogare comunque il credito, perché significherebbe limitare la libertà di iniziativa economica, in violazione della riserva di legge prevista dall’art. 41 Cost.; e d’altra parte l’art. 5-ter d.l. 1/2012 non impone alcuna obbligo negoziale.
La mancata considerazione del rating per l’erogazione di credito produce solo la diffusione della relativa notizia. Infatti secondo l’art. 5-ter le banche sono tenute a trasmettere alla Banca d’Italia una relazione sui casi negativi; ed anche a darne adeguata pubblicità sul proprio sito internet (così l’art. 6, comma 1, d.m. 57/2014).

La Banca d’Italia pubblica annualmente, a fini statistici, i dati aggregati ricavati dalle relazioni negative delle banche (art. 6, comma 1, d.m. 57/2014).
In definitiva, mi sembra che questo istituto sia una buona novità per le imprese serie: come sempre, gli effetti benefici dipenderanno poi dalla buona volontà di chi dovrà applicare la normativa.

Dario Sammartino