Il processo lungo approda alla Camera, qui il testo approvato dal Senato

Redazione 02/08/11
Approda alla Camera dopo il voto di fiducia del Senato (il 48esimo in questa legislatura), il disegno di legge sul “processo lungo” (un unico articolo formato da nove commi).

Tra le novità più discusse, la possibilità per la difesa di presentare lunghe liste di testimoni, anche se già sentiti in analogo procedimento, oltre all’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore.

A siffatta possibilità il giudice non potrà opporsi, potrà solamente non ammettere le prove ritenute manifestamente non pertinenti e quelle vietate dalla legge.

Viene meno anche la valenza di “prova definitiva” di una sentenza passata in giudicato in altro processo.

Si introduce poi la possibilità per l’imputato di interrogare, durante il dibattimento, un testimone che rende dichiarazioni a suo carico, ma solo tramite il suo difensore.

Viene tolta inoltre la possibilità per il condannato alla pena dell’ergastolo di avvalersi della diminuzione della pena prevista dall’art. 442 c.p.p. (pena di 30 anni invece del carcere a vita per i condannati all’ergastolo con rito abbreviato).

Si introducono infine dei limiti per l’accesso ai benefici per i condannati all’ergastolo per i reati di strage e di sequestro di persona con morte del sequestrato.

Di seguito, riportiamo il testo del provvedimento approvato dal Senato, preceduto dalle dichiarazioni di voto sull’emendamento unico, formato da un solo articolo di 9 commi.

a) dichiarazioni di voto a favore 

Centaro (CN-Io Sud): “il provvedimento in esame consenta di correggere storture del sistema non più tollerabili, nonché di ottenere un processo più garantista attraverso una sostanziale par condicio probatoria tra accusa e difesa”.

Mazzatorta (LNP): “un’ulteriore tappa nella lunga marcia verso un processo equo in cui restano peraltro inalterate tutte le prerogative già garantite al giudice terzo”.

Gasparri (PdL): “il provvedimento in esame applica i principi costituzionali del giusto processo, garantisce la parità tra le parti del processo e mantiene in capo al giudice prerogative che rendono irrealistici i timori di inutili allungamenti dei processi”.

b) dichiarazioni di voto contrarie

Pistorio (MPA-AS): “un ddl che, posto all’ordine del giorno in modo poco limpido con l’aggravante di una richiesta di fiducia che ha ulteriormente inasprito il clima, si inserisce nella prassi ormai consolidata di leggi ad personam in materia di giustizia. E’ un ulteriore segnale del completo fallimento del Governo, incapace di riformare seriamente la giustizia così come di difendere l’economia sotto attacco, ormai dedito solo ad iniziative propagandistiche come quella di aprire sedi ministeriali nella Villa Reale di Monza”.

Bruno (Terzo Polo:ApI-FLI): “un ddl che, nato per mostrare fermezza contro chi si macchia di gravi reati, è diventato un provvedimento volto a risolvere i problemi giudiziari del premier con conseguenze gravissime sulla funzionalità del sistema giudiziario”.

Li Gotti (IdV): “lunga serie di provvedimenti ad personam in materia di giustizia che ha caratterizzato l’attività dei Governi Berlusconi succedutisi negli ultimi anni”.

D’Alia (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI): “un provvedimento che seppellisce la certezza del diritto e della pena e che serve solo a garantire gli interessi processuali del Premier.

Finocchiaro (PD): “un provvedimento chiaramente ad personam che allunga i tempi del processo proprio mentre con altri mezzi si sta perseguendo l’obiettivo di accorciare i termini di prescrizione”.

*   *   *

I nove commi approvati dal Senato:

Disegno di legge 2567 AS

Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale e all’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354

Art. 1.

1. All’articolo 438 del codice di procedura penale, al comma 5, dopo le parole: «può subordinare» sono inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto dall’articolo 190 in quanto applicabile,».

2. All’articolo 190 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. L’imputato, a mezzo del difensore, ha la facoltà davanti al giudice di interrogare o fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Le altre parti hanno le medesime facoltà in quanto applicabili.

2. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. A pena di nullità ammette le prove ad eccezione di quelle vietate dalla legge e di quelle manifestamente non pertinenti. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse d’ufficio»;

b) al comma 3, dopo la parola: «revocati» sono inserite le seguenti: «, nei casi consentiti dalla legge,».

3. All’articolo 495 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;

b) al comma 4, dopo le parole: «che risultano superflue» sono inserite le seguenti: «e manifestamente non pertinenti, salvo che siano state richieste a prova contraria in relazione a prove già assunte,».
4. All’articolo 238-bis del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 190-bis e ad esclusione dei reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, resta fermo il diritto delle parti di ottenere, a norma dell’articolo 190, l’esame delle persone le cui dichiarazioni sono state utilizzate per la motivazione della sentenza».

5. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando sia stata già dichiarata la chiusura del dibattimento di primo grado.

6. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.

7. Dopo il comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-bis. Quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata la pena dell’ergastolo, non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente».

8. All’articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 422, 289-bis, 630 e 605 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefìci previsti dalla presente legge, esclusa la liberazione anticipata, se non abbiano espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I condannati per il delitto di cui all’articolo 575 del codice penale, quando ricorrono una o più delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5), 5.1) e 5-bis), e 577, primo comma, numeri 1) e 4), dello stesso codice, non sono ammessi ad alcuno dei benefìci previsti dalla presente legge, esclusa la liberazione anticipata, se non abbiano espiato almeno i tre quarti della pena irrogata o, nel caso dell’ergastolo, almeno ventisei anni».

9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Redazione

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