La “riforma” del lavoro proposta dal Governo più che essere una “paccata” di miliardi per modernizzarne il mercato, somiglia molto di più, sia consentito il gioco di parole a una “patacca”.
Il perché è abbastanza evidente. Non c’è traccia alcuna di modifiche profonde all’attuale ordinamento: non nell’arzigogolo che diverrebbe l’articolo 18, riscritto in modo tale da dire e non dire, per piacere e non piacere all’una e all’altra parte, ma soprattutto non nel resto dell’impianto, che doveva, nelle pie intenzioni iniziali, produrre nuova occupazione e rilanciare il mercato.
Proprio nelle intenzioni la presunta riforma appare fondamentalmente fuori bersaglio. L’occupazione non può essere rilanciata da una norma di mera regolazione dei rapporti di lavoro, finalizzata a indicare quali dovrebbero essere condizioni e discipline dei contratti di lavoro e quali, a loro volta, modalità per ammortizzare la disoccupazione ed assicurare un sostegno al reddito nei periodi di disoccupazione.
Sono temi, ovviamente, di enorme importanza. Ma, col rilancio dell’economia e la creazione di nuovi posti di lavoro (a meno che le regole non sortiscano l’effetto di far emergere il nero) hanno poco a che vedere.
L’economia si rilancia non con la regolazione dei rapporti di lavoro, ma, evidentemente, con investimenti, progetti di innovazione produttiva, attivazione della banda larga internet, miglioramento delle vie di comunicazione e trasporto, sviluppo della cultura e della formazione, selezione per merito, eliminazione dei contributi a pioggia. E ancora, con la riduzione del carico fiscale su imprese e lavoratori per liberare risorse monetarie che verrebbero subito immesse nel mercato, rilanciando gli acquisti e dunque la produzione, compensando le iniziali minori entrate fiscali con una patrimoniale vera, una lotta senza quartiere all’evasione introducendo il sostituto di imposta anche per autonomi e professionisti, la riduzione vera della spesa pubblica improduttiva, liberalizzazioni vere e proprie, che incidano su banche e assicurazioni, invece di lasciarle intoccabili nel loro arretrato e costosissimo oligopolio.
Tutte queste misure normative sono totalmente assenti dall’attuale legislazione e dallo stesso programma di governo. Né potevano essere inserite nella riforma del lavoro, che infatti non le contempla nemmeno lontanamente.
Rimane forte l’impressione di una riforma di piccolo cabotaggio, puntata moltissimo, contrariamente alle contraddittorie dichiarazioni iniziali del Ministro del lavoro, sulla riforma dell’articolo 18, allo scopo di far insorgere i sindacati e dimostrare alla Ue che la nuova legge era efficace, visto il disappunto delle organizzazioni dei lavoratori.
Proprio la riscrittura dell’articolo 18 da parte del Gattopardo italico, lasciandolo nella sostanza intatto ma complicando e di molto il compito del giudice del lavoro, ha fatto ritenere alla stampa estera (Wall Street Journal per primo), che l’iniziativa del Governo sia inefficace, dato il ripiegamento dei sindacati verso un sostanziale consenso alla riforma, sia pure con qualche riserva.
Non solo, dunque, la riforma non riforma se non modesti dettagli dell’attuale disciplina, ma nemmeno ottiene l’effetto maquillage verso l’estero e i mercati.
Esaminando più nel dettaglio non i singoli istituti, ma il quadro complessivo del disegno di legge, salta immediatamente all’evidenza che il riordino delle forme contrattuali, in funzione della loro riduzione o, quanto meno, subordinazione al rapporto di lavoro a tempo indeterminato come forma “dominante” è totalmente assente.
Le forme di lavoro flessibile attualmente vigenti (22 [1], al netto di combinazioni di orario che possono farle lievitare apparentemente a oltre 40) restano, infatti, tutte, senza eccezione alcuna.
Non si comprende davvero quale possa essere il fondamento delle lamentazioni di chi afferma che la flessibilità in entrata sarebbe stata ristretta, in assenza di un bilanciamento con maggiore flessibilità in uscita.
Occorre ricordare un dato: il flusso delle nuove assunzioni effettuate annualmente ci dice che circa l’85% di esse viene effettuato con modalità flessibili in entrata, che tali sono anche in uscita: infatti, contratti a tempo determinato, somministrazioni di lavoro, collaborazioni, contratti a chiamata e così proseguendo non sono soggette, ovviamente, all’articolo 18, ma semmai alla conversione sanzionataria in rapporti a tempo indeterminato, laddove un giudice accerti il loro illegittimo inanellamento e l’utilizzo per simulare fabbisogni limitati nel tempo a fronte, invece, di esigenze produttive continuative e stabili.
Solo il 15% delle nuove assunzioni avviene con contratti a tempo indeterminato, includendovi anche l’apprendistato, il quale non garantisce pienamente la continuità nel tempo, visto che tanto datore, quanto lavoratore, possono liberamente recedere dopo 3 anni.
Il numero elevatissimo dei rapporti flessibili attivati almeno dal 2008, anno delle prime rilevazioni con le comunicazioni obbligatorie telematiche (ma già riscontrato dalla metà degli anni 2000) se da un lato rispecchia probabilmente una diversa organizzazione d’impresa, dall’altro testimonia una disfunzione regolamentare. Dovrebbe sorgere spontanea la domanda in merito alla solidità di un apparato produttivo così eccessivamente orientato verso rapporti transeunti, a testimonianza di una fragilità intrinseca, che induce anche inconsciamente a massimizzare il profitto oggi, incidendo sul lavoro perseguendone la riduzione massima del costo e della stabilità, nonché eliminando ogni propensione all’investimento e, dunque, alla durata.
Il disegno di legge si limita a proporre di sradicare solo l’associazione in partecipazione, che propriamente non è una forma di regolazione del lavoro subordinato e che è stata utilizzata allo scopo sin troppo evidente di eludere le norme e le tutele.
L’irrigidimento presunto della flessibilità in entrata deriverebbe sostanzialmente da tre elementi:
- l’incremento dei contributi sul lavoro a tempo determinato, dell’1,4%;
- la progressiva equiparazione degli oneri previdenziali delle collaborazioni anche a progetto a quelli del lavoro subordinato (con una più chiara determinazione del progetto);
- la presunzione che titolari di partita Iva chiamati a collaborare per più di sei mesi con un committente dal quale traggano almeno il 75% del reddito siano, in realtà, collaboratori coordinati e continuativi, col rischio della mancanza del progetto e della possibilità di considerarli retroattivamente come subordinati a tempo indeterminato.
Un po’ poco per far sì che il lavoro subordinato a tempo indeterminato possa essere considerato tutt’altro che “unico”, ma almeno “dominante”, come pure si è propagandato voler fare.
L’incremento dei contributi sul tempo determinato è davvero poca cosa. Per altro, qualche fonte di finanziamento interna al mercato del lavoro per provare ad estendere la protezione contro la disoccupazione occorreva reperirla (sebbene 1,7 miliardi di maggiori oneri saranno finanziate da nuove tasse). Semmai, il tempo determinato viene più seriamente salvaguardato dagli inanellamenti precarizzanti, con l’inderogabilità della durata massima dei 36 mesi, nei quali computare anche altre forme flessibili intercorse tra medesimo datore e medesimo lavoratore.
L’intervento sulle partite Iva è più di facciata che efficace. La sanzione della trasformazione ex tunc del rapporto in lavoro subordinato è molto eventuale: presuppone un’azione giudiziale complessa e, comunque, per almeno 6 mesi si crea una sorta di guarentigia per il datore, che potrà contare su una sostanziale presunzione di legittimità dell’utilizzo anche improprio dei lavoratori con partita Iva, formalmente incaricati come prestatori di servizi, ma concretamente impiegati come dipendenti.
La crescita progressiva delle collaborazioni e la più restrittiva definizione del progetto appaiono un correttivo, tardivo per altro, ad un vizio di fondo, che aveva fatto, specie nei primi anni 2000, delle collaborazioni a progetto la forma di dumping lavorativo più utilizzata.
In realtà, il disegno di legge avrebbe dovuto essere molto più coraggioso e segnare in maniera drastica la differenza tra lavoro subordinato tout court, conservando le specificità proprie di alcune forme indispensabili per sistemi organizzativi particolari (ad esempio, lavoro stagionale, a chiamata) e limitare le collaborazioni a specifici settori (ricerca, innovazione, formazione) fornendo indici oggettivi, fondandoli non tanto e non solo nel progetto, quanto nella sussistenza di un minimo di organizzazione autonoma del collaboratore e nell’assoluta esclusione della possibilità di retribuirlo in assenza di risultati operativi, anche per stati d’avanzamento.
Alla fine, come molti hanno già osservato, il rischio è che i maggiori costi degli oneri possano essere scaricati sui lavoratori, con l’effetto perverso di un aumento del costo del lavoro, ma una diminuzione del reddito disponibile.
Questo, perché la cosiddetta “riforma” manca di un altro fondamentale elemento, presente invece nel resto dei sistemi europei, che vengono presi a pietra di paragone a corrente alternata: il salario minimo.
Il ricorso alle forme flessibili avrebbe potuto essere realmente disincentivato e limitato ai soli casi di necessità produttive limitate nel tempo, prevedendo un maggior costo non solo del carico previdenziale, ma anche del salario minimo dovuto. Non si capisce perché, ad esempio, nelle pubbliche amministrazioni e non solo, siano ammessi assegni “ad personam” nel caso di incarichi dirigenziali a tempo determinato, mentre non si crei un sistema di protezione dalla disoccupazione – certa – per i lavoratori flessibili a partire anche da un valore più elevato della loro retribuzione, dovuto proprio alla circostanza che esigenze produttive tutto sommato straordinarie dell’ente dovrebbero presupporre un diverso sinallagma.
Nella realtà, questo il disegno di legge non lo ha previsto sia perché ha dovuto adeguarsi al piccolo cabotaggio, sia perché, come rilevato all’inizio, risulta del tutto assente una diversa politica fiscale e della spesa, tale da permettere il finanziamento di ciò che sarebbe davvero indispensabile per il rilancio dell’economia: accrescere il reddito disponibile ai lavoratori per i consumi e alle imprese per gli investimenti. Il tutto con potenti defiscalizzazioni.
Invece, si è di poco aumentata la torta con una “paccata” di nuove tasse, che ha modificato di poco il sistema degli ammortizzatori sociali. Cassa integrazione e mobilità, anche in deroga, restano.
L’AsPI null’altro è se non la vecchia indennità di disoccupazione, un po’ più lunga nella durata e corposa nell’ammontare, allargata ad apprendisti e lavoratori dello spettacolo. La mini-AsPI è proprio la vecchia indennità di disoccupazione a requisiti ridotti, estesa anche a collaboratori e partite Iva.
Per quanto concerne gli ammortizzatori, si è di fatto dato corso al concetto della “spalmatura” delle tutele, più volte enunciato dall’attuale Ministro per il lavoro: in sostanza, a risorse uguali o di pochissimo incrementate, i vari ammortizzatori sono stati spalmati in modo diverso, con restrizioni per lo più sulla durata delle prestazioni e piccole estensioni ai beneficiari.
Affermare che grazie a questi interventi di ordinaria manutenzione le protezioni sociali contro la disoccupazione siano migliorate in modo significativo apparirebbe solo ottimistico.
Anche perché, al contempo, l’incidenza prevista dal disegno di legge sui servizi per il lavoro è a dir poco irrilevante. Nessuna misura per incentivare e migliorare la collaborazione tra servizi pubblici e privati; nessun investimento sui servizi pubblici; solo l’introduzione di presunti livelli essenziali delle prestazioni, che sono solo, invece, un elenco di adempimenti, senza alcun misuratore di efficacia.
Per altro, i pochi articoli dedicati ai servizi per il lavoro non toccano nemmeno lontanamente il problema fondamentale e cioè chi deve gestirli e renderli. Non si deve dimenticare che attualmente, per effetto del d.lgs 469/1997, i servizi competenti sono affidati alle province, proprio quegli enti locali messi in discussione dalla legge 214/2011, che vorrebbe sottrarre loro sostanzialmente tutte le funzioni.
Pensare alla modifica del sistema dei servizi per il lavoro, senza nemmeno indicare quale sia l’ente che deve erogarli rende quanto meno poco solida e praticabile l’idea.
Insomma, ancora una volta l’autore della riforma appare Tomasi di Lampedusa.
[1] 1. Tempo indeterminato, 2. Tempo indeterminato a tempo parziale, 3. Tempo determinato, 4. Tempo determinato stagionale, 5. Socio lavoratore di cooperativa sociale, 6. Lavoro somministrato a tempo indeterminato, 7. Lavoro somministrato a tempo determinato, 8. Lavoro somministrato in deroga ai minimi retributivi per categorie svantaggiate (art. 13, comma 1, lettera a) d.lgs 276/2003), 9. Lavoro somministrato per percettori di ammortizzatori sociali (articolo 13, comma 1, lettera b), d.lgs 276/2003), 10. Lavoro ripartito (uno stesso posto condiviso da due persone), 11. Lavoro a chiamata, 12. Apprendistato per qualifica o diploma professionale, 13. Apprendistato professionalizzante, 14. Apprendistato di alta formazione e ricerca, 15. Contratto di inserimento, 16. Contratto di formazione e lavoro (solo per P.A), 17. Telelavoro – ci sono poi forme di lavoro autonome o para subordinate: 18. Co.co.co., 19. Co.co.pro, 20. Collaborazioni occasionali propriamente dette (art. 61, comma 2, d.lgs 276/2003), 21. Collaborazioni occasionali-mini co.co.pro, 22 Lavoro accessorio (voucher).
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