Sono le nuove regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in esecuzione dell’articolo 4 comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2009 n. 193 (convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24), recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario” ed in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”.
Si tratta di un regolamento avente rilevanza particolare, perchè rimane l’unica disposizione valida ed operante nel delicato settore della digitalizzazione della giustizia.
Com’è noto, un primo passo verso la realizzazione del processo telematico era stato ottenuto con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 123 del 13 febbraio 2001 e, successivamente, del 17 luglio 2008.
Ora, i due D.M., a partire dal prossimo 18 maggio, vengono abrogati dal decreto del 21 febbraio, che intende porsi in linea di stretta continuità con i nuovi progetti del Governo di informatizzazione della Giustizia che prevedono la digitalizzazione e riorganizzazione degli uffici giudiziari, la dematerializzazione dei procedimenti e la messa in rete dei principali servizi ai cittadini.
In particolar modo, con il D.M. n. 44/2011 si disciplina con maggiore attenzione l’invio delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica dagli uffici giudiziari agli avvocati e agli ausiliari del giudice (artt. 16, 17 e 18), nel processo civile, in attuazione dell’art. 51 della Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Lo stesso art. 4 del decreto prevede che il Ministero della giustizia si avvale di un proprio servizio di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale.
Il D.M. realizza ulteriori funzionalità a completamento del nuovo “processo civile telematico”, per facilitare il colloquio con gli utenti della Giustizia.
La notificazione telematica, in particolar modo, faciliterà la costituzione del fascicolo elettronico dei Giudici e l’archiviazione informatica dei documenti.
In altri termini, l’ossatura del processo telematico rimane quella già delineata dai precedenti provvedimenti ed è contraddistinta dalla creazione di una rete informatica che colleghi studi professionali e cancellerie degli uffici giudiziari, trasformando l’attuale fascicolo cartaceo in un fascicolo virtuale inserito in rete, nonché la creazione di un accesso autorizzato alla rete telematica giudiziaria per ogni operatore di diritto (magistrati, avvocati, personale di cancelleria, ufficiali giudiziari) con diversi gradi di abilità (creazione dell’atto, trasmissione, lettura) e di un indirizzo di casella di posta elettronica certificata cui il programma potrebbe inviare gli avvisi sui depositi eseguiti nel fascicolo virtuale, segnalando altresì le eventuali scadenze per il compimento di atti processuali.
Infine, altra novità di rilievo è rappresentata dai pagamenti telematici (capo V) del contributo unificato e degli altri diritti e spese nonché dei diritti di copia, delle spese di registrazione, trascrizione e voltura atti, dei diritti di notifica.
Qui il testo delle nuove regole tecniche.
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