Il nuovo testamento biologico in Italia secondo il disegno di legge approvato alla Camera

Non si parla più di testamento biologico, anche se pende al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera quest’estate.

Si tratta di un articolato normativo che verrà a cadere nel momento in cui il Parlamento dovesse essere sciolto.

E’ utile riassumere i punti salienti del disegno di legge:

1) Le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) non sono vincolanti per i medici ed escludono la possibilità di sospendere nutrizione ed idratazione al paziente, salvo in casi terminali.

2) Le dichiarazioni anticipate di trattamento sarebbero applicabili solo qualora il paziente dimostrasse un’accertata assenza di attività cerebrale.

Il testo legislativo si compone di otto articoli.

Articolo 1
“Riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge”, e vieta esplicitamente “ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonchè all’alleviamento della sofferenza”. Risulta quindi assolutamente vietata ogni interruzione al malato, seppure in stato vegetativo, di alimentazione ed idratazione artificiali.

Articolo 2
E’ quello sul consenso informato: “Salvo i casi previsti dalla legge, ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole”.

Articolo 3
Definisce le modalità ed i limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento, nelle quali il dichiarante “esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l’attivazione di trattamenti terapeutici purchè in conformità a quanto prescritto dalla presente legge”. La normativa prevede, in sostanza, che il paziente possa dichiarare esplicitamente quali trattamenti ricevere per una sua grave patologia futura, ma che non possa escludere quelli a cui non desidera essere sottoposto. In ogni caso, il testo ribadisce che alimentazione ed idratazione “dovranno essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”.
L’articolo prevede anche in quale preciso momento dovrebbe scattare, per il paziente, l’applicazione del proprio testamento biologico. L’applicazione del biotestamento potrà avere inizio solamente per chi si trovi “nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale “. Si parla, pertanto, di un paziente che non possa più “ assumere decisioni che lo riguardano”.

Articolo 4
Stabilisce che le DAT abbiano valore per 5 anni e siano rinnovabili.

Articolo 5
Prevede che, entro 2 mesi dal varo della legge, vengano istituite dal Ministero della Salute “ linee guida “, cui le Regioni dovranno conformarsi “ per assicurare l’assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare per i soggetti in stato vegetativo “.

Articolo 6
Fissa la figura del fiduciario nominato dal dichiarante della DAT. Tale fiduciario costituirebbe “l’unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico” ( per quanto riguarda le volontà espresse nella DAT stessa ). Se un paziente non dovesse nominare un fiduciario ( il quale, fra l’altro è sostituibile in ogni momento dallo stesso soggetto nominante ), i compiti di quello saranno adempiuti dai familiari nell’ordine previsto dal codice civile.

Articolo 7
Sancisce che il biotestamento non sarà vincolante per il medico. “Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento – si legge infatti nel testo – sono presi in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno”. Il nuovo testo di legge non parla più, fra l’altro, del “ collegio dei medici “, inizialmente previsto per dirimere eventuali controversie tra medico e fiduciario.

Articolo 8
Istituisce il registro delle DAT “nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero della Salute”.

Antonio Ruggeri

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