Il nuovo regime della liquidazione Iva per cassa

Mirco Gazzera 25/10/12

All’interno del decreto legge numero 83 del 22.06.2012 (come convertito con modificazioni dalla legge numero 134 del 07.08.2012), nel capo dedicato a “Nuovi strumenti di finanziamento per le imprese”, è stata introdotta una innovativa modalità di liquidazione dell’Iva secondo un criterio di cassa che dà attuazione alla direttiva 2010/45/UE. Tale regime facoltativo consente, ai soggetti passivi Iva che posseggano determinati requisiti, di esercitare un’opzione per la quale:

l’Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fornite viene versata nella liquidazione periodica (mensile o trimestrale) relativa al periodo nel quale viene incassato il corrispettivo dal cliente e, comunque, trascorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo l’assoggettamento a procedure concorsuali del cessionario (o committente)

l’Iva concernente gli acquisti di beni e servizi diviene detraibile nella liquidazione periodica nella quale ricade il pagamento del corrispettivo al fornitore.

In sintesi, il nuovo regime opzionale si pone l’obiettivo di porre rimedio alla disciplina ordinaria prevista dall’articolo 6 della normativa Iva (D.p.r. 633/1972), per la quale, specie nelle cessioni di beni, il cedente/prestatore “anticipa” all’Erario l’Iva che percepirà solo successivamente a titolo di rivalsa dal suo cliente con l’incasso della fattura.

Si fa presente, inoltre, che il nuovo regime dell’Iva per cassa si distingue in modo sostanziale da quello già previsto dal decreto legge numero 185 del 2008, ora abrogato. Quest’ultimo si basava su un meccanismo “simmetrico”: il cedente (o prestatore), aderente al regime, versava l’Iva quando incassava il corrispettivo ed il cessionario (o committente), anche se non aderente al regime, detraeva l’Iva assolta solo dopo aver pagato il fornitore. Nel nuovo regime, la “simmetria” viene meno, a vantaggio del cliente cessionario (o committente). Quest’ultimo, infatti, non subisce effetti dal fatto che il suo fornitore aderisca al regime dell’Iva per cassa, potendo detrarre l’Iva secondo le modalità ordinarie, senza la necessità di pagare prima il proprio fornitore.

Presupposti: chi può accedere al regime

Il primo comma del citato articolo 32 bis del decreto legge 83/2012 e gli articolo 1, 2 e 3 del decreto ministeriale attuativo individuano i presupposti d’accesso al nuovo regime. Quest’ultimo è riservato a soggetti passivi Iva che abbiano realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di Euro nell’anno solare precedente all’esercizio dell’opzione. Per le nuove attività l’accesso al nuovo regime è subordinato alla previsione di realizzare un volume d’affari non superiore al limite citato. Il regime, inoltre, non trova applicazione per alcune particolari operazioni attive e passive indicate nella tabella sottostante.

Operazioni attive escluse

Operazioni passive escluse

Regimi speciali Iva (es. margine, agenzie di viaggio, etc.)

Acquisti soggetti a reverse charge (es. sub-appalti edilizi)

Operazioni verso privati

Acquisti intracomunitari

Cessioni soggette a reverse charge (es. sub-appalti edilizi)

Importazioni

Operazioni previste dal comma quinto dell’art. 6 del D.p.r. 633/1972 (verso enti pubblici, etc.)

Estrazioni di beni da depositi Iva

Adempimenti formali

Volume d’affari e pro-rata di detraibilità

Ai fini del calcolo del volume d’affari Iva e del pro-rata di detraibilità l’adesione al regime dell’Iva per cassa non rileva. Le operazioni sono attribuite al periodo d’imposta in cui sono state effettuate, a prescindere dal momento del loro incasso o pagamento.

Incasso o pagamento parziale della fattura

In caso di incasso (o pagamento) parziale della fattura l’imposta diviene esigibile (o detraibile) in proporzione alla parte incassata (o pagata).

Indicazioni sulla fattura

Il decreto ministeriale prevede che i soggetti passivi che aderiscono al nuovo regime debbano indicare sulla fattura la dicitura “IVA per cassa” con il riferimento all’articolo 32 bis del decreto legge numero 83 del 22.06.2012

Esercizio dell’opzione e cessazione del regime

Il decreto ministeriale rinvia ad un futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la definizione delle modalità per aderire al nuovo regime. L’opzione avrà effetto dal 1 gennaio dell’anno in cui è stata esercitata l’opzione. Per l’anno 2012, il nuovo regime sarà applicabile per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012. In caso di superamento in corso d’anno del limite di volume d’affari previsto, il regime cessa e tornano ad applicarsi le regole ordinarie dal mese (o trimestre) successivo.

Accesso al nuovo regime: quanto conviene?

Sulla base della disciplina sinteticamente descritta, appare evidente come il nuovo regime facoltativo della liquidazione dell’Iva per cassa presenti pregi e difetti. L’aspetto positivo è rappresentato dalla finalità stessa per il quale il regime è stato introdotto: evitare l’aggravio, in termini finanziari, che il soggetto passivo Iva deve sostenere quando “anticipa” l’Iva che incasserà a titolo di rivalsa dal cliente. Il denaro ha un costo, di conseguenza il soggetto passivo che “anticipa” l’Iva sostiene interessi passivi, se chiede a prestito il denaro o, nel migliore dei casi, perde un possibile guadagno derivante da un impiego alternativo del denaro.

D’altra parte, analizzando la questione dal lato prettamente pratico, il regime in esame è piuttosto complesso, specie per chi è in regime di contabilità semplificata. La maggior parte delle piccole e medie imprese italiane hanno una struttura e una “cultura” amministrativa molto limitata. Gestire la correlazione fra fatture emesse e ricevute e relativi incassi e pagamenti nell’ambito del mese (o del trimestre) può essere complesso, specie quando la contabilità viene tenuta da soggetti esterni, ai quali dovrà essere comunicato in modo chiaro e tempestivo (con una scritta “pagato” sulla fattura o, meglio, allegando la contabile bancaria di incasso /pagamento) l’avvenuto incasso o pagamento. Tale circostanza incrementa il lavoro amministrativo e aumenta il rischio di errori che possono portare all’irrogazione di sanzioni per versamenti Iva tardivi.

Alla luce di quanto detto, volendo individuare un elemento chiave per effettuare la scelta, ritengo che i contribuenti, in possesso dei requisiti suesposti, debbano valutare insieme ai loro consulenti la differenza media esistente fra i tempi di incasso dai clienti e quelli di pagamento ai fornitori. In altre parole, il regime dell’Iva per cassa consente un effettivo “risparmio”, in termini finanziari, se il contribuente incassa in tempi più lunghi, tali da andare oltre il mese (o trimestre), rispetto a quando paga i fornitori. Tale situazione determina quell’effetto di “anticipo” dell’Iva al quale il nuovo regime intende porre rimedio. In caso contrario, il maggior costo “amministrativo” per predisporre la documentazione e l’incremento del rischio di errore, rende evidentemente non conveniente il regime.

La disposizione per la quale l’imposta diviene esigibile in ogni caso, salvo il fallimento del cessionario (o committente), decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, ha una evidente finalità “di chiusura” volta ad evitare possibili abusi, derivanti soprattutto dal meccanismo “asimmetrico” esigibilità-detrazione descritto.

Il termine “risparmio” va inteso in senso temporale con riferimento a quando l’Iva si versa all’Erario. Naturalmente, l’importo dell’Iva da pagare rimane lo stesso nel regime ordinario o optando per il nuovo regime dell’Iva per cassa.

Mirco Gazzera

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