La Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010 n. 176 porta a conoscenza in forma normativa il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122, intitolato “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.
Si tratta, come è stato detto, di un intervento finalizzato al superamento della crisi dell’euro, provocata dalla speculazione, con effetti finanziari strutturali idonei a ricondurre il rapporto tra indebitamento e PIL nel 2012 al di sotto del 3%, come previsto dal Trattato di Maastricht.
In questo quadro di risanamento della finanza pubblica, Il decreto legge prevede una riduzione dei costi della politica e della pubblica amministrazione.
E all’art. 9 del decreto 78 (contenimento delle spese in materia di pubblico impiego) i commi 21 e 23 prevedono, rispettivamente, che :
“21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi’ come previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi.. Per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”
“23. Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. (( E’ fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14. ))”, secondo il quale “Fermo quanto previsto dall’art. 9, le risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalita’ di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. (( La destinazione delle risorse previste dal presente comma e’ stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. )).
Successivamente, il dl Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all’art. 16, comma 1, ha così disposto :
1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell’ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l’anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l’anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l’anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze, può essere disposta:
a) la proroga di un anno dell’efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
b) la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime;
c) la fissazione delle modalità di calcolo relative all’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;
d) la semplificazione, il rafforzamento e l’obbligatorietà delle procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;
e) la possibilità che l’ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) nonchè all’esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell’esigenza di valorizzare ed incentivare l’efficienza di determinati settori;
f) l’inclusione di tutti i soggetti pubblici, con esclusione delle regioni e delle province autonome, nonchè degli enti del servizio sanitario nazionale, nell’ambito degli enti destinatari in
Questo quadro giuridico di base è stato integrato, per il comparto Scuola, dal D.P.R. n. 122 del 4 settembre 2013, pubblicato sulla G.U. del 25 ottobre 2013, che si trascrive :
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2013, n. 122
Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Vigente al: 9-11-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che – al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego prevede la possibilità di disporre, tra l’altro – con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze – la proroga di un anno dell’efficacia delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, nonché la fissazione delle modalità di calcolo relative all’indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;
Valutata la necessità di adottare le ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego di cui all’articolo 16, comma 1, attraverso lo strumento regolamentare ivi previsto;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’8 agosto 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1. In attuazione a quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) le disposizioni recate dall’articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Sono pertanto escluse da tale proroga, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del decreto-legge n. 78 del 2010 citato in parte qua,sancita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, le disposizioni dell’articolo 9, comma 2, nella parte in cui viene disposta la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nella misura del 5 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e del 10 per cento per quella superiore a 150.000 euro lordi annui. Resta altresì ferma la inapplicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo, prevista dal comma 22, ultimo periodo, del predetto decreto-legge nei confronti del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché, ai sensi della citata sentenza n. 223 del 2012, del comma 21, primo periodo, nei confronti del personale dalla medesima contemplato;
b) le disposizioni recate dall’articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013;
c) si da’ luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si da’ luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall’anno 2011;
d) in deroga alle previsioni di cui all’articolo 47-bis, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed all’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si da’ luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua ad essere corrisposta, nei predetti anni, nelle misure di cui all’articolo 9,comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
L’indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 e’ calcolata secondo le modalità ed i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia e si aggiunge a quella corrisposta ai sensi del precedente periodo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d) si applicano, in quanto compatibili, anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, 4 settembre 2013 F.to Letta, D’Alia, Saccomanni. Guardasigilli : Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2013.
Tecnicamente, questa formulazione della norma secondaria è sbagliata, non so se intenzionalmente o meno, posto che :
1) l’art. 16, comma 1, del dl n. 98/2011 prevede alla lettera a) “la proroga di un anno dell’efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gi enti dell’art. 70, comma 4, del dlgs 30.3.2001, n. 165” : è di tutta evidenza che la proroga di un anno riguarda le assunzioni nella PA e non c’entra niente con gli stipendi degli insegnati, come, invece, parrebbe emergere dalla redazione congiunta [maliziosa o sciatta, che sia stata] delle lettere a) e b) dell’art. 1 del DPR 122/2013, in vigore col 9.12.2013.
2) lo stesso art. 16 del dl 98/2011 prevede, poi, alla successiva lett. b) del comma 1 “la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni previste dalle disposizioni medesime” : è di tutta evidenza che la proroga fino al 31 dicembre 2014 non può essere riferita al personale docente della Scuola sia perché è difficile far rientrare questo personale nella generica dizione di “personale delle pubbliche amministrazioni” sia, e soprattutto, perché le proroghe di cui parla il comma 1 dell’art. 16 del dl 98/2011 sono finalizzate al “consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell’ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011-2013” : il comma 23 dell’art. 9 del dl 78/2010 [da cui parte tutta questa vicenda giuridica ingarbugliatasi strada facendo tra aule parlamentari e burocrazie ministeriali], concernente il personale docente,amministrativo, tecnico ed ausiliario della Scuola, fa riferimento a una diversa manovra di finanza pubblica, quella relativa per gli anni 2010-2012, per cui tale personale non è inciso dalla lettera b) del comma 1 del DPR 122/2013, e, quindi, legittimamente (e non indebitamente) ha percepito gli scatti di anzianità, che il ministero dell’Economia e delle Finanze non ha titolo alcuno per il loro recupero.
Consegue che è del tutto fuori luogo il comunicato dell’8.1.2014 del MEF in cui si dice :
<In merito alla polemica suscitata dalla procedura di recupero degli scatti di anzianità riconosciuti al personale scolastico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) chiarisce quanto segue.
Il MEF è mero esecutore dei pagamenti delle retribuzioni del personale scolastico per conto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) titolare del rapporto di lavoro.
Il calcolo delle retribuzioni, l’emissione dei cedolini e i successivi flussi dei pagamenti al personale scolastico viene effettuato dal MEF quale mero esecutore sulla base della legge vigente e delle indicazioni ricevute dal MIUR.
Il MIUR, in quanto titolare del rapporto di lavoro con il personale scolastico, ha sempre gestito la questione del blocco degli scatti di anzianità, in raccordo con il MEF che cura l’erogazione delle retribuzioni. In particolare, il MIUR è a conoscenza della questione del blocco delle retribuzioni determinato dal DL 78/2010 e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica 122 del 4 settembre 2013, i cui effetti ha gestito sotto la propria responsabilità.
Quale ultimo atto, in seguito a numerosi confronti sul tema, in data 9 dicembre 2013 il MEF ha informato il MIUR che avrebbe proceduto al calcolo e al recupero delle somme relative agli scatti, dando al MIUR il tempo necessario a formulare diverse istruzioni. Tuttavia, in assenza di ulteriori provvedimenti del MIUR, le strutture operative del MEF hanno proceduto secondo le informazioni disponibili e come disposto dalla legge in vigore.
Questa mattina in una riunione alla quale hanno partecipato il Presidente del Consiglio, il Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Governo ha deciso di soprassedere al recupero degli scatti riconosciuti a partire dal gennaio 2013, in vista di una definizione normativa dell’intera materia. (…)>
Ma, si rende conto il MEF che questo comunicato costituisce una denuncia di danno erariale, che potrebbe essere recepita dalla Procura Generale della Corte dei Conti?
Il Buio del postmoderno, dice Bauman!
Chiediamo scusa per l’eccessivo tecnicismo, ma solo in questo modo viene a galla la verosimilmente corretta ricostruzione giuridica, al di là del baccano politico e della confusione che regna sovrana nel nostro esecutivo : una famiglia ministeriale che non sa come far quadrare i conti per arrivare a fine mese, e un Capo famiglia che sembra un calciatore falloso che corre come un “disperato” lungo tutto il campo da gioco ma non riesce a segnare!
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l’ambiente, alla struttura di missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all’art. 7 (( del decreto del Presidente della Repubblica 30 )) gennaio 2008, n. 43, (( alla Commissione per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonche’ alla Commissione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. ))
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche’ la titolarita’ di organi dei predetti enti e’ onorifica; essa puo’ dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano gia’ previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilita’ erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita’ a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita’, (( enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, )) alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, (( alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonche’ alle societa’. ))
3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1o gennaio 2011 le indennita’, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita’ comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita’ indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche’ agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
4. All’articolo 62, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di rilascio dell’autorizzazione (( del Consiglio dei Ministri )) prevista dal presente comma l’incarico si intende svolto nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla societa’ o dall’ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale. ». La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita’ giuridica di diritto privato, provvedono all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia’ costituiti in forma monocratica, nonche’ il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all’adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilita’ erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall’art. 7, comma 6.
6. Nelle societa’ inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche’ nelle societa’ possedute (( direttamente o indirettamente )) in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso (( di cui all’articolo 2389, primo comma, del codice civile, )) dei componenti (( degli organi )) di amministrazione e (( di quelli di controllo )) e’ ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa’ quotate (( e alle loro controllate. ))
7. Al fine di valorizzare le professionalita’ interne alle amministrazioni, a decorrere dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorita’ indipendenti, escluse le universita’, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati (( nonche’ gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, )) non puo’ essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell’anno 2009. L’affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita’ erariale. (( Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attivita’ sanitarie connesse con il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ))
8. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita’ indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita’ e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalita’. Al fine di ottimizzare la produttivita’ del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l’organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonche’ di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonche’ da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati e’ subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; L’autorizzazione e’ rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito (( internet )) istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l’utilizzo, per le medesime finalita’, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito (( internet )) istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalita’, si devono svolgere al di fuori dall’orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennita’ a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorita’ indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l’autorizzazione e’ rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorita’ indipendenti, dall’organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle universita’ e dagli enti di ricerca, nonche’ alle mostre realizzate, nell’ambito dell’attivita’ istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attivita’ culturali ed agli incontri istituzionali connessi all’attivita’ di organismi internazionali o comunitari, (( alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia. ))
9. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita’ indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
10. Resta ferma la possibilita’ di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalita’ previste dall’articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
11. Le societa’, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita’, nonche’ per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell’azionista garantiscono che, all’atto dell’approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l’inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita’, nonche’ per sponsorizzazioni, e’ attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.
12. A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita’ indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e (( delle Forze armate, )) delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonche’ di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonche’ con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita’ erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma puo’ essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall’organo di vertice dell’amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell’ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all’estero di cui all’art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono piu’ dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni (( internazionali )) di pace (( e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. )) Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all’estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive.
13. A decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita’ indipendenti, per attivita’ (( esclusivamente )) di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l’attivita’ di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita’ erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all’attivita’ di formazione effettuata dalle Forze armate, (( dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco )) e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.
14. A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre (( 2009 )), n. 196, incluse le autorita’ indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonche’ per l’acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo’ essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia’ in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
15. All’art. 41, comma 16-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: « Il corrispettivo previsto dal presente comma e’ versato entro il 31 ottobre 2010 all’entrata del bilancio dello Stato ».
16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e’ soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo l’assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilita’ del soppresso Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, la societa’ trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all’entrata del bilancio dello Stato la somma di euro 200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, con ogni sua attivita’, passivita’ e rapporto, ivi incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, e’ trasferito alla Societa’ Fintecna s.p.a. o a Societa’ da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attivita’ e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio della societa’ trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per l’intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La societa’ trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali e’ parte il Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza che si faccia luogo all’interruzione dei processi. Un collegio di tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla societa’ trasferitaria, uno d’intesa tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e i componenti del soppresso Comitato e il presidente e’ scelto dal Ministero dell’economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l’altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonche’ dell’ammontare del compenso dei periti, individuando altresi’ il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell’esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che e’ corrisposto dalla societa’ trasferitaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’ammontare del compenso del collegio di periti e’ determinato con decreto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l’eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il 70% e’ attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze (( ed e’ versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli di Stato )) e la residua quota del 30% e’ di competenza della societa’ trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle societa’ Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione e della Societa’ Iniziative e Sviluppo di Attivita’ Industr iali – Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la funzione di liquidatore di dette societa’ e’ assunta dalla societa’ trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati i commi 5 e 7 dell’art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 e 497 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle societa’ pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicita’ e di concorrenza, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne’ rilasciare garanzie a favore delle societa’ partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle societa’ di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita’ nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanita’, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario e’ accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall’art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalita’, tempi e criteri per l’attuazione del presente comma. (( Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d’intesa tra loro nell’ambito della Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. ))
21. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
(( 21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
21-ter. Il Ministro della difesa, compatibilmente con quanto statuito in sede contrattuale ovvero di accordi internazionali comunque denominati in materia di programmi militari di investimento, puo’ autorizzare il differimento del piano di consegna dei relativi mezzi e sistemi d’arma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21-quater. Con decreto del Ministero della difesa, adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1o gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.
21-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate specifiche disposizioni per disciplinare termini e modalita’ per la vendita dei titoli sequestrati di cui all’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in modo tale da garantire la massima celerita’ del versamento del ricavato dell’alienazione al Fondo unico giustizia, che deve avvenire comunque entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro, nonche’ la restituzione all’avente diritto, in caso di dissequestro, esclusivamente del ricavato dell’alienazione, in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, entro i quali e’ possibile l’utilizzo di beni e valori sequestrati.
21-sexies. Per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonche’ alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell’apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato pari all’1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonche’ le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’articolo 2, comma 589, e all’articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’articolo 27, comma 2, e all’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarita’ e della necessita’ di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, e’ disposto nei limiti delle facolta’ assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
21-septies. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la parola: « immediatamente » e’ soppressa. ))
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