Il leasing diventa più vantaggioso per le imprese

Scarica PDF Stampa
La legge di stabilità 2014 ha introdotto un’accelerazione dei tempi di ammortamento fiscale dei beni acquisiti in locazione finanziaria, ripristinando qualche modo il regime esistente anteriormente al 2008.

 

Finora, in caso di leasing finanziario avente ad oggetto beni mobili (impianti, macchinari, attrezzature, etc), la deducibilità dei canoni era consentita in un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo d’ammortamento ordinario, a prescindere dalla durata contrattuale, mentre i canoni relativi a contratti di leasing immobiliare erano deducibili in un periodo ricompreso tra gli 11 ed i 18 anni, in relazione all’attività esercitata dall’impresa utilizzatrice. Gli autoveicoli – diversi da quelli utilizzati come strumentali all’attività propria dell’impresa o concessi in uso promiscuo ai dipendenti – erano invece deducibili con le stesse tempistiche del processo di ammortamento.

 

La legge di stabilità 2014 ripristina un regime fiscale decisamente più favorevole per i contratti stipulati dal 1 gennaio 2014, stabilendo la deducibilità dei canoni in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento per i beni mobili e non inferiore a 12 anni per gli immobili. Per questi ultimi, pertanto, la tempistica nella deducibilità dei canoni prescinde dal settore di attività in cui opera l’impresa utilizzatrice. Resta invariato il periodo di deducibilità degli autoveicoli non strumentali (e non assegnati ai dipendenti).

 

Va in proposito ricordato che, per effetto dell’art. 4-bis del DL 16/2012, la deduzione dei canoni di leasing è indipendente dalla durata del contratto. Pertanto, in caso di contratto con durata inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni eccedenti saranno riprese a tassazione durante la vita contrattuale, per essere poi dedotte al termine del contratto (circolare 17/E/2013).

 

Le modifiche al regime di deducibilità dei canoni non hanno impatti in ambito Irap. Infatti, poiché l’imponibile Irap si basa sulle risultanze del conto economico, l’intero canone imputato in bilancio secondo la durata effettiva del contratto– anche se inferiore alla “durata fiscale”– è integralmente deducibile.

 

In contropartita alla riduzione della durata fiscale del leasing è stata introdotta un’imposta di registro del 4% sulle cessioni da parte degli utilizzatori dei contratti di leasing su immobili strumentali, anche da costruire, tramite l’inserimento di un nuovo articolo (8 –bis) alla tariffa, parte prima, del DPR 131/86. Gli immobili strumentali vanno individuati in funzione della categoria catastale di appartenenza, essendo tali le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali “B”, “C”, “D”, “E” e nella categoria “A10” (circolare 22/E/2013).

 

L’imposta del 4%, che si applica in deroga alle regole di alternatività tra Iva e imposta di registro, va calcolata sul corrispettivo pattuito per la cessione del contratto aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto: la base di calcolo rappresenta in sostanza il valore di mercato dell’immobile oggetto del contratto.

 

Ulteriore novità riguardante il leasing è l’eliminazione dal 1° gennaio 2014 dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) sul riscatto dei veicoli in leasing; fino ad oggi, in caso di acquisizione di auto in leasing finanziario l’utilizzatore si trovava a sostenere due volte il costo dell’imposta di trascrizione, sia in sede di stipula che di riscatto del veicolo in leasing; la legge di stabilità elimina la penalizzazione.

 

Le novità per i professionisti

 

Canoni di leasing immobiliare deducibili in 12 anni anche per i professionisti, per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014.

 

La deducibilità del leasing immobiliare per i lavoratori autonomi era stata introdotta per la prima volta dalla Legge Finanziaria 2007 ma, per effetto di una disposizione transitoria (art. 1 c. 335 L. 296/2006), veniva riconosciuta ai soli contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.

 

La legge di stabilità ripristina la piena deducibilità dei canoni di leasing immobiliare per i professionisti in relazione agli immobili strumentali (in caso di utilizzo promiscuo la deducibilità è al 50%). Così come per le imprese, la deduzione dei canoni è fissata in un periodo “non inferiore” a 12 anni: se la durata contrattuale è maggiore si seguirà la maggiore durata.

 

Nulla cambia nel leasing di beni strumentali; per i professionisti, infatti, il periodo di deducibilità dei canoni relativi a beni mobili era già stabilito in misura pari alla metà del periodo di ammortamento fiscale (anziché 2/3); resta altresì allineata la deducibilità dei canoni di leasing auto, che continua ad essere concessa in un periodo non inferiore al periodo di ammortamento fiscale.

Gianluca De Candia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento