Da un lato del campo una parte dell’Avvocatura, capitanata dai vertici dell’OUA, che considerano la mediazione obbligatoria uno strumento utile solo a speculatori senza scrupoli che lucrano sulla lentezza del processi senza, peraltro, risolvere i problemi della giustizia italiana.
Dal lato opposto i sostenitori del nuovo istituto, per i quali gli avvocati vicini alla posizioni dell’OUA, sono animati dal solo desiderio di non impedire processi lunghi e farraginosi che fanno lievitare il “tassametro” delle loro parcelle.
Alla partita si sono uniti anche alcuni organi istituzionali, ripartendosi anch’essi nelle due squadre.
Il primo gol lo mettono a segno i denigratori della mediazione. Infatti il Tar Lazio, chiamato a pronunciarsi sul Decreto Ministeriale n. 180/2010, dichiara, con Ordinanza del 12 aprile 2011, n. 3202, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avanzata dalla stessa OUA su alcune parti del D.Lgs. n. 28/2010 ed invia il testo alla Corte Costituzionale.
La stessa azione offensiva si ripete davanti al Giudice di Pace di Catanzaro che, lo scorso 1° settembre, fa recapitare al Palazzo dei Marescialli lo stesso D.Lgs. 28/2010.
Qualche settimana prima il Tribunale di Palermo, sezione di Bagheria, con Ordinanza del 16 agosto 2011, chiede l’intervento della Corte di Giustizia Europea ritenendo non manifestamente infondati i dubbi di conformità dell’istituto con la normativa europea.
A questo punto i detrattori della mediazione stavano già intonando il grido di “ vae victis”, quando parte il contropiede della squadra avversaria.
La prima azione offensiva dei pro-mediazione avviene a Lamezia Terme dove il Tribunale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
Poi il Ministero della Giustizia, giocando in difesa, con il D.M. 145/2011 tenta di rimediare ad alcuni degli aspetti più critici al vaglio della Consulta, limitando le spese del procedimento e disponendo che la selezione del mediatore debba essere necessariamente legata alla competenza professionale di ciascuno di essi. Ma nel medesimo provvedimento, il Ministero rischia un clamoroso autogol a causa della incomprensibile stesura di alcune parti del provvedimento. In particolare ha suscitato diverse perplessità la modifica all’art. 4 del D.M. 180/2010 che introduce un “tirocinio assistito” per i mediatori. La norma non specifica in cosa consista esattamente questo tirocinio. Inoltre tale tirocinio viene inserito nella normativa quale requisito di aggiornamento che il mediatore deve acquisire ogni biennio. A chi scrive pare evidente una contraddizione in termini, il tirocinio è di per sé un elemento propedeutico all’esercizio di un’attività ed appare paradossale che debba essere ripetuto ogni due anni per sempre.
Entrata a gamba tesa del Governo! Nello scorso agosto viene introdotto nel maxiemendamento alla manovra c.d. di ferragosto e poi approvato definitivamente, un articolo riguardante la mediazione. Nei casi di tentativo obbligatorio, alla parte che non compare in mediazione senza un giustificato motivo, una volta instaurato il giudizio, sarà comminata dal giudice una multa pari al valore del contributo unificato.
Infine, è di questi giorni la notizia di una risoluzione del Parlamento europeo (13 settembre 2011, n. 2011/2026 (INI)) in materia di mediazione che loda apertamente i primi risultati che il D.Lgs. n. 28/2010 in riferimento alla diminuzione del numero di cause pendenti nei tribunali italiani. A prima vista sembrerebbe un punto in favore della mediazione obbligatoria, ma ad alcuni commentatori è sfuggita una frase della risoluzione: “…[Il Parlamento Europeo] osserva che nel sistema giuridico italiano la mediazione obbligatoria sembra raggiungere l’obiettivo di diminuire la congestione nei tribunali; ciononostante sottolinea che la mediazione dovrebbe essere promossa come una forma di giustizia alternativa praticabile, a basso costo e più rapida, piuttosto che come un elemento obbligatorio della procedura giudiziaria…”. In queste righe sembrerebbe intravvedersi, sebbene in un giudizio complessivamente molto positivo, una moderata critica all’obbligatorietà del tentativo di mediazione prevista dalla normativa italiana.
Nel prolungarsi di questo derby, in molti è nato il dubbio se investire nella mediazione frequentando i corsi ed iniziando l’attività di mediatore. Il legislatore, pur con molti errori, ha indubbiamente puntato molto sulla mediazione ed effettivamente i primi risultati sembrano arrivare. Certamente ci sono molti aspetti da chiarire e risolvere, ma credo che sulla mediazione (obbligatoria o non) ci si debba impegnare a partire dalla classe forense il cui contributo è indispensabile per la sopravvivenza dell’istituto.
Nei prossimi giorni assisteremo al prolungarsi e, forse, inasprirsi del confronto. Ora siamo in attesa del triplice fischio della Corte Costituzionale che metta fine all’incontro e decida definitivamente sulla sorte della mediazione obbligatoria nel nostro ordinamento. La speranza di tutti è che la Consulta non ci costringa ai tempi supplementari.
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