E’ questo il passaggio chiave della motivazione con la quale il Tribunale di Roma con un recente provvedimento del 20 ottobre 2011, ha respinto l’istanza con la quale RTI chiedeva di ordinare a Choopa LLC – società di diritto statunitense – “la immediata rimozione dai serve e la conseguente immediata disabilitazione all’accesso di tutti i contenuti riproducenti – in tutto o in parte, direttamente o indirettamente e con qualsiasi modalità di trasmissione – sequenze di immagini fisse o in movimento relative ai programmi “Squadra Antimafia 3 Palermo Oggi” e “RIS Roma 2” nonché di inibirle “il proseguimento della violazione di tutti i diritti esclusivi di proprietà industriale ed intellettuale di RTI riferibili” ai medesimi programmi.
Nella stessa ordinanza, peraltro, il Tribunale ha ribadito due ulteriori importanti principi.
Il primo, secondo il quale una diffida da parte del titolare dei diritti – RTI nel caso di specie – che non contenga “una dettagliata e specifica indicazione dei video da rimuovere e delle relative pagine web” non è idonea a far sorgere, in capo al fornitore di servizi di hosting alcun obbligo né responsabilità essendo, a tal fine, necessaria una puntuale segnalazione, contenente gli estremi identificativi dei singoli contenuti da rimuovere perché asseritamente pubblicati in violazione di altrui diritti.
Il secondo, di rilievo ancor maggiore anche perché, sin qui, reiteratamente tradito e dimenticato dai Giudici italiani, secondo il quale non è “concedibile nei confronti di un soggetto ritenuto non responsabile [n.d.r. il fornitore di servizi di hosting nel caso di specie] un provvedimento inibitorio destinato a prevenire possibili condotte illecite altrui non ancora realizzate, non essendo esigibile nei confronti di Choopa [n.d.r. il fornitore di hosting], in quanto hosting provider passivo, l’esercizio di un controllo preventivo in riferimento a tutti e ciascuno dei contenuti che fossero ospitati sui siti dei propri server”.
La sintesi del provvedimento andrebbe scolpita in maniera indelebile nella giurisprudenza in materia di responsabilità degli intermediari della comunicazione: è onere esclusivo del titolare dei diritti segnalare, in modo puntuale, i contenuti che ritiene illecitamente pubblicati attraverso i servizi del fornitore di hosting e non sussiste alcuna responsabilità di quest’ultimo per tale eventuale pubblicazione.
Il fornitore di hosting, peraltro, non può essere richiesto dal Giudice – come, al contrario, sfortunatamente, spesso sin qui accaduto, di evitare la pubblicazione, neppure accaduta ma solo eventuale, di contenuti analoghi a quelli originariamente segnalati giacché un simile provvedimento costituirebbe una violazione del principio secondo il quale non può essere imposto agli intermediari della comunicazione un obbligo generale di sorveglianza.
Principi semplici come il titolo di questo articolo. Peccato che sia tanto difficile vederli affermati in modo univoco nella nostra giurisprudenza.
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