In relazione a tanto sono state esperite numerose ricerche intese a stabilire la norma istitutiva di tale diritto; ma sino a quando la chiave di ricerca conteneva la parola < diritto > le ricerche sono state tutte infruttuose.
Rimodulando però la richiesta con la scritta < rimborso spesa notifica > la ricerca ha esitato: articolo 17, comma 7-ter, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n.112.
Infatti, il detto decreto (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1999) intestato: “Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337” , al comma 7-ter dell’articolo 17 così espressamente recita:
“Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze…”
Con decreto ministeriale del 13 giugno 2007, da ultimo, è stato elevato l’importo ad € 5,88; infatti, l’unico suo articolo così recita:
“È rideterminato in euro 5,88 l’importo delle spese di notifica della cartella di pagamento dovute dal debitore iscritto a ruolo all’agente della riscossione...”
Trattasi dunque di rimborso di spesa e non già di diritto; ma se la spesa sostenuta è di misura inferiore a quella prevista dalla norma, è consentito addebitare, in deroga al disposto dell’articolo 23 della Costituzione Italiana, l’importo di € 5,88?
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