L’INPS aveva infatti motivato il diniego d’accesso sulla base di una presunta infondatezza della motivazione dell’istanza stessa. Il punto di vista condiviso dal Collegio, è tuttavia dirimente. Infatti, il tribunale amministrativo emiliano ha affermato come «a sussistenza dell’interesse del contribuente alla ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione non può mai essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte dell’ente, obbligato ex lege alla custodia ed all’esibizione della documentazione richiesta, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta. (a riguardo, si veda T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 3595/2016 e 6676/2014)».
In considerazione di quanto sopra statuito, il TAR ha dichiarato illegittimo il diniego operato dall’INPS. Circa il diniego di Equitalia, invece, il TAR ha rilevato che «il diritto di accesso ha ad oggetto, alla stregua della disciplina di settore, il documento nella sua precisa identità, contenutistica e formale, ed ammettere un’equipollenza solo contenutistica varrebbe ad impedire alla parte interessata la facoltà di far valere, a fini di difesa, tutti quei vizi di confezionamento dell’atto (sottoscrizione, indicazione del responsabile del procedimento, sufficienza di motivazione etc.) che solo l’esame del documento in sé può consentire di svolgere compiutamente.»
In virtù di ciò, il fatto che l’unico originale sia quello a suo tempo trasmesso non rappresenta ragione sufficiente per rifiutare il rilascio di una copia conforme al documento che rimane in possesso di Equitalia o di un duplicato.
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Il seguente testo illustra, con 23 domande pratiche sulla rottamazione delle cartelle di Equitalia, come applicare la novella normativa. Con un taglio operativo si analizzano le casistiche concrete.AutoriMAURIZIO VILLANI: Avvocato tributarista cassazionista specializzato in Diritto Tributario e Penale – Tributario. Relatore in vari convegni nazionali, seminari e incontri, collabora con diverse testate di settore scrivendo articoli e pareri in ambito fiscale e tributario. È autore di diversi testi sul contenzioso tributario. Il comitato scientifico del “Premio Barocco” gli ha assegnato l’alta onorificenza per l’anno 2015, come riconoscimento del suo costante impegno nel voler riformare le Commissioni tributarie e per il suo contributo nel 2015 alla riforma del processo tributario (D.Lgs. n.156/2016).FEDERICA ATTANASI: Laureata in Giurisprudenza presso l’Università del Salento, ha espletato la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce; successivamente, ha svolto il tirocinio formativo ex art. 73 del D.L. 69/2013 presso il Tribunale Civile di Lecce. Attualmente collabora con lo Studio Legale Tributario Villani per cui redige pareri ed articoli in materia fiscale e tributaria
Maurizio Villani – Federica Attanasi | 2016 Maggioli Editore
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