Il diritto di accesso del contribuente alle cartelle di Equitalia e INPS

Il contribuente ha diritto di accedere alle cartelle dietro richiesta, anche se il documento originale è quello a suo tempo trasmesso.

Con la sentenza in esame, la n. 262 del 15 luglio 2017,  il TAR Emilia Romagna – Parma si è pronunciato sul diritto in capo al soggetto contribuente di accesso alle cartelle di Equitalia ed INPS.

 

L’INPS aveva infatti motivato il diniego d’accesso sulla base di una presunta infondatezza della motivazione dell’istanza stessa. Il punto di vista condiviso dal Collegio, è tuttavia dirimente. Infatti, il tribunale amministrativo emiliano ha affermato come «a sussistenza dell’interesse del contribuente alla ostensione degli atti propedeutici a procedure di riscossione non può mai essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte dell’ente, obbligato ex lege alla custodia ed all’esibizione della documentazione richiesta, senza che allo stesso residui alcun margine di scelta. (a riguardo, si veda T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 3595/2016 e 6676/2014)».

 

In considerazione di quanto sopra statuito, il TAR ha dichiarato illegittimo il diniego operato dall’INPS. Circa il diniego di Equitalia, invece,  il TAR ha rilevato che «il diritto di accesso ha ad oggetto, alla stregua della disciplina di settore, il documento nella sua precisa identità, contenutistica e formale, ed ammettere un’equipollenza solo contenutistica varrebbe ad impedire alla parte interessata la facoltà di far valere, a fini di difesa, tutti quei vizi di confezionamento dell’atto (sottoscrizione, indicazione del responsabile del procedimento, sufficienza di motivazione etc.) che solo l’esame del documento in sé può consentire di svolgere compiutamente.»

 

In virtù di ciò, il fatto che l’unico originale sia quello a suo tempo trasmesso non rappresenta ragione sufficiente per rifiutare il rilascio di una copia conforme al documento che rimane in possesso di Equitalia o di un duplicato.

 

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