Come è noto, il principio era stato già affermato nelle sentenze Sturgeon del 19 novembre 2009, C-402/07 e C-432/07, con le quali è stata riconosciuta la compensazione pecuniaria anche quando, a causa di un volo ritardato, i passeggeri “subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo”.
E per la serie “repetita iuvant”, con la più recente sentenza del 23 Ottobre 2012, resa nelle cause riunite C-581/10 e C-629/10 (), la Corte ha confermato la propria giurisprudenza secondo la quale i passeggeri di voli che subiscono ritardi prolungati possono beneficiare di una compensazione pecuniaria al pari dei passeggeri di voli cancellati.
Il regolamento (CE) n.261/2004, infatti, prevede che, in caso di cancellazione del volo, i passeggeri possano ricevere una compensazione di importo compreso tra EUR 250 e EUR 600.
Con Sturgeon la Corte di giustizia, per la prima volta, ha assimilato i passeggeri di voli ritardati ai passeggeri di voli cancellati estendendo il diritto alla compensazione pecuniaria, soprattutto nei casi di ritardi eccessivamente prolungati e per questo equiparabili a voli cancellati.
La sentenza del 23 Ottobre è l’epilogo di due distinte domande di pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione e sulla validità degli articoli 5-7 del regolamento (CE) n.261/2004, proposte alla Corte, rispettivamente, dall’Amtsgericht Köln (Tribunale distrettuale di Colonia, Germania) e dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) in merito all’esatta portata della sentenza Sturgeon.
Nella prima causa (C-581/10), la domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia sorta tra il sig. Nelson e la sua famiglia e la compagnia aerea Deutsche Lufthansa AG, concernente il diniego, da parte di tale compagnia, di offrire una compensazione pecuniaria ai passeggeri che hanno raggiunto l’aeroporto di destinazione con un ritardo di 24 ore rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto.
La domanda relativa alla causa C-629/10, invece, è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la TUI Travel plc, la British Airways plc, la EasyJet Airline Company Ltd e l’International Air Transport Association e la Civil Aviation Authority, concernente il diniego, da parte di quest’ultima, di accogliere la loro richiesta di non imporre l’obbligo di risarcire i passeggeri di voli ritardati.
Con la recente sentenza, la Corte conferma l’interpretazione del diritto dell’Unione rammentando che, in virtù del principio della parità di trattamento, la situazione dei passeggeri di voli ritardati deve essere considerata paragonabile, per quanto riguarda l’applicazione del diritto ad una compensazione pecuniaria, a quella dei passeggeri di voli cancellati «all’ultimo momento», poiché tali passeggeri subiscono un disagio simile, vale a dire una perdita di tempo.
Orbene, dato che i passeggeri di voli cancellati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria, per la Corte anche i passeggeri di voli ritardati possono invocare tale diritto quando, a causa di un ritardo del loro volo, raggiungono la loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
Si applica anche a questi casi l’articolo 7 del regolamento 261/04, il quale prevede il «Diritto a compensazione pecuniaria», nelle seguenti ipotesi:
«1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:
a) 250 EUR per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
c) 600 EUR per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Per la Corte, quindi, i passeggeri di voli ritardati e quelli di voli cancellati devono essere considerati in situazioni paragonabili ai fini della compensazione pecuniaria poiché tali passeggeri subiscono un disagio simile.
Pertanto, “gli articoli 5-7 del regolamento n.261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria in forza di detto regolamento quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo”.
La Corte rileva, altresì, che “l’obbligo derivante dal regolamento n.261/2004 e diretto a risarcire i passeggeri di voli in ritardo prolungato risulta compatibile con l’articolo 29 della Convenzione di Montreal”, anzi “è complementare”, pertanto, “ne consegue che tale obbligo di compensazione pecuniaria non osta di per sé a che i passeggeri coinvolti, qualora il medesimo ritardo causi loro anche danni individuali che diano diritto a indennizzo, possano comunque intentare le azioni dirette ad ottenere il risarcimento del danno su base individuale alle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal”.
La Corte ritiene, poi, che “per quanto attiene infine alla chiarezza degli obblighi imposti ai vettori aerei, occorre ricordare che il principio della certezza del diritto esige che i singoli possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e obblighi e regolarsi di conseguenza”, precisando che tale obbligo è conforme al principio di proporzionalità, in base al quale gli atti delle istituzioni dell’Unione non devono superare i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, e gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti.
Infine, nell’esaminare le richieste delle compagnie aeree interessate, le quali ritengono che il diritto dell’Unione non possa essere fatto valere per fondare richieste di compensazione pecuniaria relative a voli ritardati risalenti a prima della data di pronuncia della sentenza Sturgeon, la Corte risponde, al riguardo, che “non occorre limitare nel tempo l’efficacia della presente sentenza”.
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