Il diffamatore laureato

Sempre più spesso i servizi di informazione generalisti vengono attirati e incuriositi dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di diffamazione, o meglio, dal fatto che un termine o una determinata frase sia stata via via ritenuta diffamatoria o meno dalla Suprema corte. E spesso i titoli delle notizie si riducono a un “è/non è reato dire…”, senza tener conto che lo stesso termine, usato in contesti diversi, può assumere valenze differenti ai fini della consumazione del reato di diffamazione (con le conseguenti e curiose ripercussioni nei rapporti interpersonali che tali notizie possano suscitare).

Nel caso che qui interessa ciò che ha attirato la stampa non è, però, il singolo termine adoperato dal diffamante ma una sua qualità personale: l’essere laureato.

La sentenza della Corte di cassazione dello scorso 27 marzo, n. 11660, infatti, ha stuzzicato la curiosità dei media nella parte in precisa che il vulnus alla reputazione del diffamato è “tanto più grave in quanto procurato” da un laureato. Prima di apprezzare la portata innovativa della sentenza in oggetto ci si soffermerà brevemente su alcune considerazioni di ordine generale.

Il caso affrontato è quello di un medico, titolare di uno studio professionale, condannato in primo e secondo grado per aver inviato un’email ai propri pazienti (l’email è stata inviata a “ben 2500 persone”) nella quale comunicava che il dott. C (il diffamato) non operava più presso la struttura sanitaria di cui era titolare (il diffamante) in quanto lo stesso era stato “allontanato” per non “dequalificare” lo studio e “perché si voleva salvaguardare la qualità delle prestazioni professionali che il detto studio poteva offrire, anche a scapito della quantità di tali prestazioni”.
I difensori del titolare della struttura sanitaria hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando sia la violazione dell’art. 595 c.p. sia una carenza motivazionale nella sentenza d’appello.
Liquidata velocemente (e in senso negativo) la questione della carenza motivazionale, la Cassazione concentra, quindi, la propria attenzione sul motivo relativo alla violazione dell’art. 595 c.p. e, in particolare, sul fatto che la Corte d’appello non abbia approfondito l’indagine circa la sussistenza dell’elemento psicologico, potendosi – secondo la difesa – attribuire una qualificazione neutra ai termini in concreto utilizzati dall’imputato nell’email indirizzata ai propri pazienti. Data la natura “neutra”, infatti, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza dell’elemento psicologico, e quindi, la sua consapevolezza di essere ricorso a termini e frasi dal significato asseritamente diffamatorio.

La Corte di cassazione, quindi, non è chiamata ad esprimere un giudizio circa il “colore e calore” diffamatorio dei termini adoperati dal mittente dell’email quanto, piuttosto, sulla sussistenza dell’elemento soggettivo della diffamazione (dolo generico) o, in genere, sulla “volontà” di proferire le frasi contenute nell’email e la loro percezione quali tendenzialmente lesive dell’onore della persona offesa.

Il dolo richiesto per il reato di cui all’art. 595 c.p., come peraltro riconosciuto dalla recente giurisprudenza di legittimità, è un dolo generico – che può ben prescindere dalla sussistenza di un animus diffamandi – che richiede che vi sia la consapevolezza, da parte del soggetto agente, di far uso di espressioni che possano assumere una connotazione offensiva (anche la dottrina si orienta ormai in tal senso: fra i tanti Antolisei, Nappi, Spasari). La presenza, poi, anche dell‘animus diffamandi, pur essendo superfluo al fine della sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma, è comunque utile per il giudicante al fine di modulare l’entità della sanzione penale entro i limiti edittali (art. 133 c.p.).

Si è stabilita, ad esempio, l’insussistenza del dolo di diffamazione in ipotesi in cui si fosse dimostrato che l’imputato confondeva il significato dei termini da lui stesso proferiti. E’ il caso, ad esempio, di un soggetto straniero di scarsa cultura (in una situazione di fatto in cui non poteva riconoscersi neppure la sussistenza del dolo nella sua variante eventuale) o, ancora, dell’ipotesi del giornalista che aveva utilizzato alcuni termini tecnico-giuridici in modo erroneo rappresentando una situazione processuale a carico del “diffamato” non corrispondente a quella reale.

Considerato che non è prevista l’ipotesi di diffamazione colposa, l’elemento psicologico richiesto dalla norma è altresì escluso dal ricorrere di un errore su un qualsiasi elemento del fatto tipico (art. 47, primo comma, c.p.). Esclude il dolo, ad esempio, l’errore di chi invii una email diffamatoria ritenendo, invece, di averla semplicemente salvata nella cartella “bozze” del proprio email-client.
In sostanza ciò che rileva ai fini dell’individuazione del dolo richiesto dalla norma in oggetto è la mera consapevolezza di far uso di parole o espressioni che siano socialmente interpretabili come offensive.

Ciò che deve essere preso in considerazione, a questo punto, è il concetto di reputazione. La stessa frase o lo stesso termine, si è stabilito, può avere una qualifica diffamatoria nei confronti di certi soggetti e non di altri. Osserva, in modo chiaro, l’Antolisei che “la manifestazione offensiva ha un significato che, per quanto collegato con le parole pronunciate o scritte, oppure con gesti effettuati, non è sempre identico per tutte le persone“.

Già in passato la Cassazione, in situazioni analoghe rispetto a quella in oggetto, ha evidenziato che, da un lato, le condizioni personali e le qualità del soggetto agente e, dall’altro, quelle della persona offesa possono acquistare un ruolo determinante nella qualificazione di una frase come ingiuriosa o diffamatoria.
Per tale motivo si è ritenuto che sussistesse l’ingiuria o la diffamazione nel caso di un professore universitario che descriveva un suo collega come un “individuo di scarsa personalità”. La stessa frase, quindi, potrebbe essere qualificata come diffamatoria se rivolta ad un determinato soggetto e non diffamatoria in altre ipotesi. Dire, ad esempio, che un avvocato “non capisce nulla di diritto” può avere, certamente, una connotazione diffamatoria, ma la stessa frase, rivolta ad una persona che non si occupa o che non ha mai studiato il diritto, potrebbe difficilmente acquistare lo stesso significato diffamatorio. Ovviamente senza che, con ciò, si possa ritenere che la sussistenza di un reato debba essere ancorata alla sensibilità della parte offesa (Cass. Pen., V Sez., 10188/11).

Si devono però distinguere, da un lato i termini che per il loro intrinseco significato hanno una valenza nettamente “offensiva dell’onore e del decoro” da quelli che possono assumere tale accezione solo in relazione ad un determinato contesto.
Nel primo caso l’indagine sulla sussistenza del dolo generico è semplificata dalla giurisprudenza nel senso di ritenerlo in re ipsa in quanto andrebbe desunto dalla stessa oggettiva portata offensiva dei termini impiegati (Cass. pen., Sez. V, 46299/07). Di recente, infatti, la Cassazione (sent. 46468/08) – in un’ipotesi in cui il termine utilizzato per diffamare era “truffatore” – ha statuito che “il valore sociale (oltre a quello legale) delle espressioni utilizzate è oggettivamente denigratorio, di modo che, in assenza della indicazione di un plausibile motivo in base al quale l’imputato avrebbe potuto attribuire a tali espressioni un significato non negativo, non resta che ritenere che lo stesso ben sapesse quel che diceva”.

Nell’ipotesi in cui ci si trovi di fronte a frasi dal non chiaro significato diffamatorio è necessario prendere in considerazione non tanto l’animus, quanto il fatto che l’agente “abbia tenuto la condotta offensiva con coscienza e volontà, accompagnate dalla consapevolezza del suo carattere lesivo” (Fiandaca, Musco).

Ed è proprio su questo tipo di indagine che la Corte di cassazione ha, nel caso che ci interessa, concentrato la propria attenzione: è possibile affermare che un medico, comunicando via email con più persone il contenuto di cui si è detto sopra, non abbia percepito come offensivi i termini da lui riferiti ad un collega?
L’indagine sull’elemento soggettivo, nel caso di specie, è resa più semplice (secondo la Suprema corte) proprio dal grado di istruzione dell’agente, senza che assumano alcuna importanza le “sottostanti ragioni che abbiano determinato l’agente a pronunciarle” (cass pen 11492/90).
Può affermarsi, pertanto, che nella pronuncia della Suprema corte la “maggiore gravità” del vulnus si riferisce all’indagine circa la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla norma penale incriminatrice piuttosto che al versante sanzionatorio.

In conclusione si può ritenere fuorviante e non adatto al caso in esame un titolo tipo:  “la diffamazione fatta da un laureato è più grave”. Piuttosto si potrebbe dire che per il laureato è più difficile addurre a propria difesa di non aver riconosciuto il significato diffamatorio di una frase.
La sentenza in esame, infine, potrebbe prestare il fianco alle critiche nel punto in cui semplifichi l’indagine sulla sussistenza dell’elemento soggettivo ancorandolo ad una qualità personale del soggetto agente: ragionando a contrario, infatti, si potrebbe ritenere che un non-laureato non avrebbe, nella stessa situazione, commesso il reato di diffamazione?

 

Qui il testo integrale della sentenza della Cassazione n. 11660 del 27 marzo 2012

Francesco Paolo Micozzi

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