A questo riguardo viene in considerazione l’articolo 14 comma 5, del testo unico, che in materia di ripiano perdite riproduce sostanzialmente il testo di cui all’articolo 6, comma 19, del Dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, abrogato dall’articolo 28, lettera l), dello stesso decreto.
In base a tale disposto gli enti “non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile,effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”.
La norma si ispira al noto principio generale più volte richiamato dalla Corte dei Conti, secondo cui deve escludersi il “salvataggio a tutti i costi”, dacché i trasferimenti agli organismi partecipati si giustificano soltanto in presenza di un ritorno in termini di corrispettività della prestazione a fronte dell’erogazione pubblica, ovvero in funzione della realizzazione di un corrispondente programma d’investimento.
Ove il ripiano perdite sia coerente con queste esigenze di principio, e ciò risulti dal business plan approvato con la relativa delibera dell’ente, l’intervento del socio pubblico dovrà ottemperare, sotto profilo metodologico e operativo, a quanto disposto dall’articolo 21 del dlgs 175/2016, ora integrato con il nuovo comma 3-bis.
Il comma aggiunto non apporta novità sostanziali al contenuto dell’articolo in questione ma nel contempo non è solo una clausola di stile, perché ribadisce il tentativo del legislatore di circoscrivere gli interventi di ripiano a favore delle società in rosso entro limiti precisi e rigorosi.
L’articolo 21, come novellato dal decreto correttivo, non lascia dubbi in ordine al fatto che le perdite possono essere coperte esclusivamente mediante le risorse del fondo specifico accantonato dall’ente pubblico e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
L’importo accantonato viene reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione, o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.
Inoltre, nel caso in cui gli organismi partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l’importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.
Si tenga comunque presente che, come avverte il Consiglio di Stato nel parere n. 638/2017 del 14 marzo 2017, che “dall’obbligo di accantonamento (…) non deriva un obbligo di ripiano, potendo le pubbliche amministrazioni locali partecipanti decidere di non ripianare il bilancio delle società in house, in considerazione della sperimentata necessità di rivolgersi al mercato”.
Un obbligo di ripiano, infatti, negherebbe in radice la possibilità di fallire per le società in house, in contrasto con quanto prevede l’articolo 14 del testo unico.
Il richiamo all’osservanza dei principi comunitari in tema di aiuti di Stato, infine, altro non è che un riferimento indiretto all’articolo 106 del Tfue e alla giurisprudenza della Corte di giustizia e ha lo scopo di evitare, come ha chiarito lo stesso Consiglio di Stato nel parere suddetto, che il ripiano perdite si traduca in interventi finanziari suscettibili di falsare la libera concorrenza tra imprese operanti sul mercato.
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