Stavo riflettendo sul fatto che questo art. 9 del decreto legge 1/2012 nel prevede che il compenso debba essere pattuito in modo conforme all’ «importanza dell’opera» e che, in difetto di ciò, si abbia illecito deontologico, può essere un clamorosissimo autogol rispetto agli scopi del provvedimento cioè quelli di creare più concorrenza tra professionisti.
Sono certo che lo scopo del legislatore, tuttavia, non era quello di tutelare i colleghi dei professionisti da eventuali pratiche di dumping come queste, ma di stimolare la concorrenza in modo da far ottenere alla generalità del pubblico prestazioni di assistenza più accessibili. Penso che nel prevedere la possibilità di configurare il mancato rispetto delle disposizioni come illecito deontologico, lo stesso legislatore abbia tenuto in considerazione la sola ipotesi dell’utente che sia rimasto vittima di un «preventivo» o di un accordo in cui il compenso è determinato in maniera abnorme a favore del professionista.
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