Il contribuente risultava destinatario di un avviso di accertamento per Ilor e Irpef. L’atto impositivo era stato impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria competente e, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado (sfavorevole al ricorrente), era stato emanato un provvedimento di condono. Dalla descrizione dei fatti riportata nella sentenza, sembra che il contribuente avesse conferito l’incarico al consulente di definire la lite in base alla citata disposizione sanatoria. La definizione, tuttavia, non era stata operata con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il contribuente, pertanto, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento chiedendo la non applicazione delle sanzioni amministrative, stante l’asserita assenza di responsabilità.
I presupposti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie
L’attuale sistema sanzionatorio amministrativo tributario (D. Lgs. n. 472 del 18.12.1997), come è noto, si ispira a principi classici dell’ambito penalistico. L’irrogazione della sanzione presuppone, pertanto, l’imputabilità (capacità di intendere e di volere) e la colpevolezza (a titolo di dolo o colpa) del contribuente.
Le cause di non punibilità
Stante la natura “para-penalistica” della disciplina, l’articolo 6 prevede una serie di cause di esimenti nelle quali è esclusa l’irrogazione delle sanzioni amministrative in ragione della causa di forza maggiore, dell’errore non colpevole, dell’obiettiva condizione di incertezza sull’applicazione della norma, etc. Nel caso in commento il contribuente ha invocato l’applicazione della fattispecie contenuta nel comma terzo dell’articolo 6, il quale prevede che: “Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non e’ stato eseguito per fatto denunciato all’autorita’ giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”.
Il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal contribuente affermando che:
– non costituisce obbligo, ma mera facoltà, della Commissione Tributaria la sospensione del giudizio tributario in attesa dell’esito del giudizio civile per responsabilità professionale nei confronti del consulente. L’esito di tale giudizio, ha precisato la Corte, non risulta neppure rilevante ai fini della non applicazione delle sanzioni nei confronti del contribuente;
– grava sul contribuente l’onere di vigilare sull’operato del consulente e quello di dimostrare in giudizio l’assoluta assenza di colpa, non sussistendo alcun onere a carico dell’Amministrazione Finanziaria ed essendo esclusa la rilevabilità d’ufficio dell’assenza assoluta dell’elemento soggettivo (colpa) in capo al contribuente.
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