Lo afferma il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2104 del 13 aprile 2012, ponendo così termine a quella sorta di conventio ad excludendum che sembrava aver investito i soggetti ricoprenti cariche politiche o sindacali, ai quali era negato ogni partecipazione come commissari di concorso alle procedure di selezione.
Tutto nasce dall’interpretazione dell’art. 35, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 165/2001, che prevede che non possono far parte della commissione di concorso i componenti degli organi di direzione politica dell’amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o sindacali o vengano designati da confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
La regola era stata applicata in modo rigoroso: numerose pronunce dei tribunali amministrativi regionali sancivano infatti la piena incompatibilità in tutto il territorio nazionale anche per i meri consiglieri comunali.
Ma il Consiglio di Stato mitiga l’intransigenza interpretativa della norma e afferma che non basta essere assessore o consigliere comunale per perdere quella indipendenza di giudizio necessaria per valutare l’idoneità degli aspiranti dipendenti pubblici. Per i giudici di Palazzo Spada è infatti necessario dimostrare di volta in volta che la carica ricoperta in un’amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso influenzi in qualche modo l’attività di selezione/valutazione dell’ente procedente.
Il massimo organo della giustizia amministrativa tuttavia riconosce l’assenza di qualsiasi criterio giuridico per la definizione dell’ “influenza” in questione, e pertanto stabilisce che l’incompatibilità del consigliere comunale sia in astratto idonea “a far riverberare i suoi effetti anche sull’ente che indice la selezione”. Ragionando in tal modo, è evidente come più le amministrazioni sono distanti, minore è il rischio di influenza. E, al contrario, più gli enti sono contigui o limitrofi, maggiore è il rischio di interferenze o condizionamenti. Tuttavia dovendosi trattare di un’influenza “dimostrabile”, si incorre in quella che solitamente è chiamata probatio diabolica .
“La causa di incompatibilità in esame può essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni diverse da quella procedente solo nel caso in cui vi sia un qualche elemento di possibile incidenza tra l’attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l’attività dell’ente che indice il concorso”, si legge nella sentenza.
“Una diversa interpretazione – precisa il Consiglio di Stato – verrebbe a generalizzare in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto d’imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, sia pure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell’ente che indice la selezione”.
Da qui, la soluzione prospettata dai giudici: “detto elemento di collegamento, in mancanza di criteri legali, può essere rinvenuto nella sfera di influenza dell’attività svolta dal soggetto ricoprente cariche politiche, sindacali o professionali, per cui se questa in astratto è idonea a riverberare i suoi effetti anche sull’ente che indice la selezione, l’incompatibilità deve ritenersi sussistente, altrimenti deve escludersi, salva la deducibilità delle ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c. o del vizio di eccesso di potere sotto i diversi profili consentiti”.
Qui il testo integrale della sentenza del Consiglio di Stato n. 2104 del 13 aprile 2012
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento