Il Consiglio di Stato allarga l’accesso ai documenti

Con la sentenza n. 892 del 13 febbraio 2013 il Consiglio di Stato ha fissato alcuni principi interessanti sull’accesso ai documenti, in senso favorevole ai cittadini che lo chiedono.
In via generale mi pare che, a distanza di ventitré anni dall’introduzione delle norme sul diritto d’accesso, questo istituto non sia ancora stato acquisito in modo pacifico dalle pubbliche Amministrazioni.
Tutt’oggi la richiesta d’accesso viene spesso vista come un gesto “eversivo” dell’ordine costituito, ed infatti il contenzioso prolifera.
Evidentemente il potere vive e prospera sul segreto.
Tornando al nostro caso, si trattava di un dipendente della R.F.I. (prima delle Ferrovie dello Stato) che chiedeva i documenti relativi ad una promozione ad una qualifica superiore, alla quale egli riteneva di potere aspirare.
Il T.A.R. Lazio aveva rigettato il ricorso per il motivo principale che la società intimata aveva dichiarato che alcuni documenti non erano più esistenti (si trattava di una procedura regolata da contratti del 1991), quindi non potevano essere consegnati all’interessato.
La questione fondamentale posta al Consiglio di Stato è la seguente: basta la dichiarazione dell’ente intimato che i documenti non esistono più, per fare venire meno qualsiasi obbligo di ostensione e quindi il diritto d’accesso di chi li chiede?
Si pongono due interessi contrapposti.
Da un lato bisogna evitare le richieste d’accesso cosiddette esplorative, cioè dirette ad un controllo generalizzato dell’attività amministrativa, e non ad acquisire documenti determinati. Il problema è spiegato dalla seguente massima del Consiglio di Stato, che vi riporto tutta quanta perché è chiarissima: “Il diritto d’accesso riguarda esclusivamente documenti già esistenti e detenuti dall’Amministrazione, sicché non può essere invocato allorché lo stesso interessato non chiede l’esibizione di documenti di cui sia certa l’esistenza, ma intende provare l’esistenza di documenti che egli afferma essere stati a suo tempo formati , atteso che, agendo diversamente ed ammettendo una richiesta di esibizione di documenti non corredata con la prova dell’esistenza delle notizie riferibili all’interesse di cui l’istante è titolare, in essi contenute, essa si trasformerebbe in un inammissibile strumento di controllo sull’attività stessa” (sezione VI, 10 dicembre 2009 n. 7225).
(Si può discutere se un controllo generalizzato dell’attività amministrativa sia invece un obiettivo apprezzabile, nel quadro della democrazia e della partecipazione, ma la legge dice di no.)
L’interesse contrapposto è quello di evitare che – come lamentava l’appellante nel caso che stiamo trattando – dipendesse dall’arbitrio dell’Amministrazione stabilire se un documento sia esistente o no.
Nella sentenza del 2013 il Consiglio di Stato afferma che non basta a “spegnere” il diritto d’accesso “la mera e indimostrata affermazione in ordine all’indisponibilità degli atti quale mera conseguenza del tempo trascorso e delle modifiche organizzative medio tempore succedutesi”.
Allora, il punto di equilibrio è stato trovato dalla sentenza del 2009, che ho sopra citato: “se il ricorrente fornisce argomenti e indizi circa l’esistenza degli atti a cui chiede l’accesso e l’Amministrazione non fornisca la prova a sostegno del proprio assunto dell’inesistenza dei documenti richiesti, correttamente il giudice ordina l’accesso, residuando un problema di esecuzione del giudicato, se del caso mediante commissario ad acta, relativamente alla ricerca materiale dei documenti, fermo restando che il giudicato che ordina l’accesso sarà eseguibile nei limiti in cui i documenti esistono”.
Secondo la sentenza del 2013, comunque, l’Amministrazione dovrà darsi da fare, per dimostrare che i documenti non esistono più. Infatti dovrà dimostrare “l’oggettiva impossibilità di reperire gli atti richiesti”, dandone “pienamente conto esplicitando in modo dettagliato le ragioni concrete di tale impossibilità”. Quindi, si possono chiedere documenti che non si è in grado di indicare con precisione, ma la cui esistenza è resa verosimile da indizi esposti dall’interessato.
Magari se si ci pensa per tempo, e non dopo vent’anni, sarà più facile ottenere ciò che si chiede …

Dario Sammartino

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