Il concordato preventivo

Luisa Camboni 22/10/13

Una delle novità introdotte dal D.L. n. 35/2005 è di proporre la domanda di concordato preventivo con la suddivisione in classi dei creditori, ex art. 160, comma 1, lett. c, l.fall.. La norma trae ispirazione dall’esperienza giuridica nordamericana del Bankruptcy Code del 1978. Così facendo, il nostro Legislatore ammette che l’imprenditore in crisi – debitore possa dividere i creditori in diversi gruppi, denominati “classi” rispettando quale unico criterio quello di “omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici”.

Qual è, dunque, la funzione delle “classi”?

E’ quella di consentire al debitore di prevedere trattamenti disuguali tra i creditori appartenenti a classi diverse, con un solo limite: garantire una parità di trattamento ai creditori appartenenti alla medesima classe.

La formazione delle classi può, dunque, avvenire tenendo conto ad es. della categoria di appartenenza economica dei soggetti creditori ( banche, enti previdenziali…) e, ancora, dell’entità del credito rispetto all’indebitamento complessivo…

Recependo tale istituto, il Legislatore ha introdotto un’attenuazione del fondamentale principio della “par condicio creditorum”. Al riguardo, autorevole giurisprudenza ha precisato che, se da un lato, è ammesso che il piano possa prevedere trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse, invece, tra creditori appartenenti ad una medesima classe continua a valere il principio di “par condicio creditorum”.

Si badi bene che l’imprenditore in crisi – debitore, ogni qualvolta, presenti domanda di concordato con una suddivisione in classi, deve tenere a mente che, nel redigere le classi, deve sempre optare per un criterio economico, indicando dettagliatamente i motivi di tali scelte; condizione questa che unanime giurisprudenza ritiene necessaria ai fini dell’omologazione del concordato.

Insomma, per essere accolta la suddivisione in classi deve apparire coerente con il piano concordatario e funzionale alla sua realizzazione.

E’ bene precisare che la suddivisione in classi è soggetta ad una verifica da parte del Tribunale.

Tale verifica consiste nel valutare esclusivamente la correttezza dei criteri utilizzati alla luce del dettato normativo che prescrive come unico parametro “l’omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici”.

Qual è la funzione di tale verifica controllo da parte del Tribunale?

Ha la primaria funzione di garantire il rispetto da parte dell’imprenditore in crisi del principio che fa dipendere la collocazione in una stessa classe dall’esistenza dell’omogeneità della posizione giuridica e/o degli interessi economici dei creditori, ciò al fine di evitare il pericolo che la suddivisione in classi sia diretta, esclusivamente, ad agevolare il raggiungimento della soglia di maggioranza richiesta per l’approvazione della proposta concordataria da parte dei creditori ammessi al voto.

Da queste brevi osservazioni si desume che non si può parlare di classi quando la proposta concordataria si limita a distinguere soltanto i privilegiati dai chirografari. In questo caso il diverso trattamento è previsto per legge e non, come, invece, si verifica per le classi, sulla base dell’autonomia che il debitore in crisi si vede riconosciuta dal Legislatore nella realizzazione della proposta concordataria.

A questo punto è d’uopo chiedersi qual è debba essere la conseguenza di una valutazione negativa, da parte del Tribunale, quanto alla correttezza dei criteri di formazione delle classi?

Chi scrive ritiene, senza ombra di dubbio, che il ricorso per l’ammissione al beneficio del concordato dovrà essere dichiarato inammissibile nel caso in cui il Tribunale accerti una non corretta formazione delle diverse classi dei creditori per mancanza di coerenza e logicità o, meglio, per mancato rispetto del criterio di “omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici”. Sulla questione, così, si è pronunciato il Tribunale di Milano (sent. n. 1218 del 09.02.2007) sancendo che “ la suddivisione dei creditori in classi deve apparire coerente con il piano concordatario e funzionale alla sua realizzazione e la stessa deve quindi essere illustrata e motivata nelle ragioni che l’hanno determinata e nel collegamento strumentale e funzionale con la realizzazione del piano”.

Sotto il profilo pratico, chi scrive ritiene di notevole importanza evidenziare che l’esercizio, da parte del debitore in crisi, della facoltà di suddivisione dei creditori in classi ha come conseguenza non soltanto la facoltà di prevedere trattamenti diversi rispetto a creditori appartenenti a diverse classi, ma la diversità del sistema di calcolo della maggioranza necessaria perché il concordato possa dirsi approvato.

L’art. 177, comma 1, l. fall. prevede che “il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi”.

Per meglio capire distinguiamo le seguenti ipotesi:

 ipotesi in cui si dovesse verificare il dissenso di una o più classi di creditori: il Tribunale dovrà ugualmente approvare il concordato, una volta accertato che la maggioranza delle classi si è espressa a favore della proposta; questo, soltanto, ove risulti raggiunta la maggioranza della generalità dei crediti ammessi al voto;

– ipotesi in cui il debitore avesse costruito il piano concordatario prevedendo un numero pari di classi, la maggioranza delle classi non potrà ritenersi raggiunta nel caso in cui dovesse aver aderito alla proposta concordataria soltanto la metà delle stesse. Per questo motivo gli addetti ai lavori tendono ad evitare la previsione di classi in numero pari.

Da ultimo è bene osservare che non rientra nel potere-dovere di controllo del Tribunale valutare la convenienza della proposta concordataria. Tale aspetto è, difatti, esclusivo affare dei creditori. Spetta a creditori esprimersi circa la convenienza della soluzione concordataria rispetto all’alternativa della liquidazione in sede fallimentare.

Luisa Camboni

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