Il CNF ha detto sì all’avvocato – amministratore di condominio

In queste ultime settimane la questione relativa alla compatibilità della professione di avvocato con quella di amministratore di condominio – sorta a causa dell’art. 18 della legge n. 247 del 2012 (legge di riforma dell’ordinamento professionale forense) – ha dominato il dibattito sul web.

Forse, solo la campagna elettorale ha evitato che si trasformasse questo “curtigghiu” in un vero e proprio caso nazionale.

Tuttavia, considerati i risultati, in entrambi i casi, “that’s Italy”!

Lo scorso 22 febbraio il CNF ha, finalmente, pubblicato il tanto atteso e preannunciato parere grazie al quale molti avvocati potranno continuare a svolgere entrambe le attività.

Sembra che l’intera vicenda – come la commedia shakespeariana – oltre ad assumere un qual certo tratto di comicità sia stata ideata per un puro e semplice divertimento, senza un vero e proprio significato e senza conseguenze di rilievo.

Molto rumore appunto, molte parole, molti attacchi, per non dire nulla di nuovo o meglio per dire, contraddire e non approdare a nulla.

Insomma, un eccesso di attenzione su una questione che ha creato solo confusione, alimentata ancor di più dal modus operandi del CNF e dagli equivoci non del tutto chiariti.

02.02.2013: la legge di riforma dell’ordinamento professionale forense entra in vigore.

Che lo spettacolo abbia inizio!

Nel primo attoil CNF si esprime nel senso della incompatibilità fra la professione di avvocato e quella di amministratore di condominio chiarendo nella famosa faq 32 (ormai eliminata) che la professione di amministratore di condominio costituisce altra attività di lavoro autonomo, svolta necessariamente in modo continuativo o professionale, e rientra quindi tra le nuove cause di incompatibilità con la professione di avvocato.

Durante l’intervallo alcuni attori si ribellano al copione già noto. Il regista, allora, ci ripensa mentre gli autori sono occupati in altro.

Atto secondo: colpo di scena, cambia il copione!

Morale della commedia?

Quanto è influenzabile e debole l’uomo: è sufficiente un semplice rumore, un disturbo casuale per piegare la sua integrità! W la coerenza!

Gli attori esultano: il regista gli ha concesso il copione che ri-volevano, così “l’attività di amministratore di condominio si riduce, alla fine, all’esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche, in nome e per conto delle quali egli agisce e l’esecuzione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui è esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense sicché la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione”.

Ma una voce fuori campo frena gli entusiasmi: “la compatibilità produrrà riflessi anche sul piano della disciplina fiscale e previdenziale dovendo il relativo reddito considerarsi a tutti gli effetti di natura professionale e quindi soggetto anche a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense”.

Gli spettatori si augurano che non ci sia un terzo atto: hanno già riso così tanto da voler piangere e forse anche loro, a breve, saranno soddisfatti.

Di sicuro la regia non è all’altezza di Shakespeare … ma perdoniamola, si tratta pur sempre di una rivisitazione.

Giuliana Gianna

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