Il certificato di analisi nel trasporto dei rifiuti

I trasportatori di rifiuti sono spesso assillati dal dubbio se tenere a bordo, oltre alla documentazione sulla tracciabilità (formulario e scheda Sistri), anche il certificato analitico del rifiuto.

Il dubbio è spesso alimentato da opinioni autorevoli secondo le quali nel sistema normativo vigente vi sarebbe comunque un obbligo implicito di accompagnare il trasporto dei rifiuti anche da un certificato analitico che ne identifica le caratteristiche.

Il peggio è che a volte pare che siano anche gli stessi controllori a “consigliare” ai trasportatori di allegare sempre il certificato di analisi.

In verità, in coloro i quali ritengono sia opportuno, se non necessario, avere a bordo sempre anche il certificato analitico, la convinzione nasce dalla presenza di diverse norme sanzionatorie che ne fanno effettivamente menzione, e più precisamente:

– l’art. 258, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs. 152/2006, in base al quale: “si applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di uncertificato falso durante il trasporto”.

– l’art. 260-bis, comma 6, D.Lgs. 152/2006, in base al quale: “si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilita’ dei rifiuti.”

Ma da ciò non ne deriva un obbligo generalizzato di accompagnamento del trasporto dei rifiuti con il certificato analitico.

Infatti, per superare i dubbi in argomento, è fondamentale la lettura dell’art. 260-bis, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 152/2006, in cui è previsto che: “Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro.

Quest’ultima prescrizione sanzionatoria dice chiaramente che la copia del certificato analitico deve accompagnare il viaggio del rifiuto solo qualora sia necessario in base alla normativa vigente, cioè solo se ed ove le norme lo prevedano espressamente.

Infatti, in materia di gestione dei rifiuti, attualmente vi sono alcune norme che richiedono espressamente la caratterizzazione analitica del rifiuto prima che venga trasportato e smaltito/recuperato, ed in particolare si tratta:

– dell’art. 8, comma 1, del DM Ambiente 5 febbraio 1998 (che prevede l’obbligo di campionamento ed analisi per i rifiuti non pericolosi da ammettere alle procedure semplificate di recupero);

– dell’art. 7, comma 1, del DM Ambiente 12 giugno 2002 n. 161 (che prevede l’obbligo di campionamento ed analisi per i rifiuti pericolosi da ammettere alle procedure semplificate di recupero);

– dell’art. 2 e dell’allegato 3 al DM Ambiente 27 settembre 2010 (che prevede l’obbligo di campionamento ed analisi per i rifiuti ammissibili in discarica).

Pertanto, al di là delle suddette eccezioni, i rifiuti per essere trasportati non necessitano del certificato analitico, purchè accompagnati con il formulario di identificazione dei rifiuti o con la copia cartacea della scheda Sistri (cfr. art. 193 del D.Lgs. 152/2006).

I trasportatori di rifiuti prodotti da terzi, peraltro, son espressamente manlevati da ogni responsabilità, ai sensi dell’art. 193, comma 3, D.Lgs. 152/2006, laddove vi siano difformità tra la descrizione dei rifiuti fatta dal produttore risultante dal formulario di identificazione o nella Scheda SISTRI – Area movimentazione e la loro effettiva natura e consistenza, “fatta eccezione per le difformita’ riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”.

Quest’ultima norma conferma che il principio generale è che il trasportatore possa (e debba) fare affidamento a quanto riportato nel FIR o nella scheda SISTRI – Area movimentazione e che quindi non abbia alcun obbligo – tranne i casi eccezionali sopra esaminati – di pretendere alcun certificato di analisi e men che meno di portarlo a bordo durante il trasporto.

Vincenzo Vinciprova

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