Il caos delle ferie, la legge di Stabilità (228/2012) e l’anomalia del MondoScuola

Tutto ha inizio con la spending review di quest’estate (DL 92 del 06 luglio 2012) dove all’art.5 co.8 si legge:

Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.”

Tradotto per il mondo della Scuola significava ‘invitare’ calorosamente i dipendenti (soprattutto i precari) della Scuola (docenti ed ATA) a fruire delle ferie durante i giorni di chiusura e/o sospensione delle attività didattiche. Di qui, fino al 31/12/12 la possibilità di mettere in ferie d’ufficio nei giorni 2 e 3 novembre, per esempio: indebitamente, perché se è vero che le ferie si concedono, è pur vero che le ferie si devono richiedere (art. 15 del CCNL Scuola). Dunque non esiste la possibilità di essere obbligati alle ferie.

Verificata questa incompatibilità dichiarata da subito illegittima (peraltro la si voleva estendere con valore retroattivo anche al personale che non aveva potuto o voluto godere delle ferie con i contratti al 30/06), il governo ha fatto retromarcia per modificare il DL 92/2012 almeno per quanto riguarda il comparto Scuola.

Nella legge di stabilità (228/2012) si chiarisce che i docenti potranno usufruire delle ferie anche durante i periodi di sospensione delle lezioni (co. 54) e potranno vedere monetizzate le ferie non godute (co. 55).

Dunque in sostanza con una mano si è dato (le ferie non godute si possono monetizzare) mentre con l’altra si è tolto (le ferie si possono godere nei giorni di sospensione delle lezioni, es. chiusura per Natale, Carnevale, Pasqua etc.). A perderci sono soprattutto i docenti precari dal momento che i dirigenti, per non incorrere in un aggravio allo Stato, non dovranno fare altro alla fine dell’anno che sottrarre ai giorni di ferie maturati i giorni di sospensione dell’attività didattica non coperti da servizio (in particolare le attività programmate secondo l’art.29 del CCNL, funzione docente). La Scuola diventa l’unico comparto in cui il datore di lavoro definisce il calendario delle ferie univocamente.

La ciliegina è posta dal co.56, là dove si definisce l’inderogabilità dei contratti nazionali alle disposizioni della legge. Quindi il pasticcio: il tutto a partire dal 1 settembre 2013!

Se l’interpretazione unanime dei sindacati di settore è che nulla cambia fino al nuovo anno scolastico, dall’altra parte il MIUR non perde tempo e con una nota del 5 febbraio 2013 (prot. 939), a firma del Direttore Luciano Chiappetta, invia alle Scuole nuovi modelli contrattuali, validi dal 01/01/2013 per i supplenti in cui si legge: “La liquidazione relativa alle ferie non godute spetta esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche compresi nel contratto.” Ma non si è scritto che sarà valido dal 1/9/2013?

La FLC CGIL ha subito diffidato il MIUR dall’applicare questi modelli.

Il caos continua a regnare sovrano, e nell’incuria i furbetti ci provano sempre! 

Massimiliano De Conca

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