In questa tipologia potrebbe certamente rientrare l’enfatizzazione con cui è stata commentata la sentenza del Gup fiorentino che ha mandato assolto un imprenditore accusato di omesso versamento Iva.
L’unica differenza è che questa notizia non è un sasso caduto nella morta palude del vuoto informativo, ma una punta acuminata che, come un dardo infuocato, si è andata ad inserire nella viva carne ferita degli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali che, inesorabilmente, caratterizzano la settimana preferiale.
Naturalmente le difformi e più disparate caratterizzazioni giornalistiche e le modalità di esposizione risentono dell’orientamento delle testate e, certamente, inducono in errore non solo gli osservatori di cose giuridiche, ma soprattutto quelle persone che, oltre alla crisi, patiscono la inammissibile pressione fiscale.
In questo senso, e proprio con riferimento ai cittadini/contribuenti, si pone il richiamo alla perfidia del canto delle sirene che ho ritenuto di porre nel titolo di questo contributo.
Nella mitologia ellenica le sirene erano creature incantatrici che attiravano con i loro irresistibili canti i malcapitati marinai verso le sponde, facendoli naufragare, come ci insegna la omerica leggenda dell’Ulisse.
Nelle storie degli Argonauti, erano invece identificate come mostri con un corpo di uccello e una testa di donna e grandi seni.
In ogni caso il loro canto era seducente ed ingannatore.
Cosi come gli imprenditori, alle prese con una crisi epocale, potrebbero risultare ingannati dalla speranza di una giustizia “sensibile”.
Dico questo perché, in punto di valutazione giuridica, questa è una notizia apparente, o meglio una non-notizia, posto che la pubblicizzazione di un dispositivo (non abbiamo ancora neppure la sentenza integrale) non ha certo lo spessore di un precedente che possa in qualche modo confortare il contribuente vessato da una intollerabile pressione fiscale.
E’ bene chiarire i termini da uno strettissimo punto di vista giuridico:
Un imprenditore aretino si vede notificare un decreto penale di condanna per 7.500 euro a causa dell’omesso versamento dell’Iva relativa all’anno fiscale 2007.
Opportunamente consigliato dal proprio penalista, e senza cadere nelle sirene (ancora loro) che spesso in subiecta materia vengono agitate da improvvidi e dannosi civilisti in pascolo abusivo, il malcapitato propone rituale e tempestiva opposizione con l’esercizio della opzione del giudizio abbreviato.
Di conseguenza si perviene pertanto, innanzi al competente Giudice per l’Udienza preliminare.
Diamo allora una occhiata al reato contestato che, con ogni probabilità, è quello previsto e punito dall’articolo 10 bis DLgs 74/2000 cosi come modificato dall’art. 35 comma 7 del DL 223/2006, il cd. Decreto Bersani, con il quale si intese ampliare il sistema sanzionatorio penale in materia tributaria.
Detto reato è sanzionato con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e, in base al combinato disposto degli artt. 10 bis e 10 ter, sanziona tanto l’omesso versamento IVA, quanto il mancato versamento delle ritenute d’acconto risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti.
Naturalmente, nel caso di specie, la quantificazione della sanzione in il decreto penale di condanna 7.500 euro è determinata ai sensi del primo comma dell’art 459 c.p.p. ed è inflitta in sostituzione della pena detentiva, originariamente prevista in via esclusiva.
Stando alle propalazioni giornalistiche l’imputato avrebbe documentalmente provato l’esistenza di esorbitanti crediti insoluti, di lavori in via di completamento e quindi suscettibili di generare ulteriore credito ed avrebbe ulteriormente dimostrato di essere in crisi di liquidità per avere usato tutti i risparmi per pagare fornitori e dipendenti, per estinguere un mutuo e poi indebitarsi nuovamente con le banche per finire i lavori.
In questa prospettazione, il Gup fiorentino, su conforme richiesta del Pubblico Ministero d’udienza, ha inteso assolvere l’imputato, con sentenza non ancora depositata.
Ragioniamo quindi solo in base alla notizia, senza neppur aver preso contezza del contenuto motivazionale della sentenza, il cui deposito in terminis è previsto attorno a ferragosto.
Con ogni probabilità il giudice avrà favorevolmente valutato l’elemento psicologico del reato, nella oggettività del mancato versamento.
Ne consegue l’azzeramento della sanzione penale, ma non l’acquiescenza della voracità delle banche e delle cartelle esattoriali di Equitalia.
Questo in quanto l’assoluzione, anche quando sarà definitivamente consacrata con il passaggio della sentenza in cosa giudicata, non libererà il debitore, né impedirà l’aggravio di ulteriori more,interessi e balzelli vari.
Pertanto, deve essere stigmatizzato come moralmente indegno l’atteggiamento di chi ritiene che questo provvedimento possa caratterizzare una sorta di ribellione giudiziaria alla pressione fiscale.
Un atteggiamento di questo genere equivale a girare un coltello intriso di sale nella piaga dolente del rapporto impari di sofferenza che, in tempo di vacche magrissime, il popolo delle partite Iva ed i piccoli e medi imprenditori sono costretti a patire, stretti tra la pressione fiscale e tributaria,la voracità delle banche e la perfida esosità di Equitalia.
Ove il giudice fiorentino avesse realmente ritenuto di enfatizzare motivazionalmente in senso favorevolmente l’elemento psicologico del reato, avremmo senza dubbio un’ encomiabile adeguamento della norma al caso concreto, con il premio ad una condotta processualmente adeguata ed ispirata al “diritto di difendersi provando”, ma null’altro.
A ben guardare, le stesse norme introdotte con il cd. “decreto Bersani”, avevano una funzione certo sanzionatoria, ma più che altro emblematica e dichiarativa, in quanto tesa a stigmatizzare con la cristallizzazione nella norma punitiva, la gravità del mancato adempimento verso lo Stato in un’area penale caratterizzata dalla sanzione della reclusione.
Peraltro, in epoca antecedente e successiva, non sono mancate in sede politica e gestionale indicazioni di segno diametralmente opposto.
Si tratta quindi di una sanzione che oggi appare anacronistica e certamente contrastante con facilitazioni, condoni e scudi che hanno caratterizzato la legislazione successiva.
Non è quindi corretto agitare questo provvedimento come un vessillo di rivolta, e meno che mai utilizzare la caratterizzazione valutativa giudiziale dell’elemento psicologico del reato come una sorta di “chiave di volta” per la giustificazione dell’inadempimento.
Si tratta di un parametro valutativo neutro, suscettibile di valutazione applicativa nel singolo caso concreto, in una cornice complessiva che tiene conto di numerose altre variabili, legate anche al dato soggettivo, alla personalità dell’imputato, ad eventuali precedenti e quant’altro.
Non casualmente, giusto per utilizzare un paragone con fattispecie contigua per gli imprenditori, è proprio la valutazione dell’elemento psicologico del reato che materializza l’elemento discriminante fra la usura che si caratterizza civilisticamente con il semplice superamento del tasso soglia, mentre in penale, secondo il mai troppo vituperato orientamento di numerose Procure, necessità della specifica volizione pienamente cosciente.
Il che determina, dietro la foglia di fico della cd. “Istruzioni della Banca d’Italia”, la sostanziale penale impunità degli istituti di credito.
In conclusione, in attesa di leggere questo provvedimento di merito, plaudiamo alla accorta linea difensiva, al potere della allegazione documentale, alla sensibilità di Giudice e Pubblico Ministero, ma stigmatizziamo con forza l’indecoroso tentativo di strumentalizzare politicamente per propri interessi di bottega, quella che altro non è che un sereno esercizio della autonomia valutativa del magistrato giudicante.
Ma evitiamo di illudere e creare false aspettative in chi, senza alcun conforto o tutela, cerca eroicamente di sopravvivere, malgrado tutto, ad una crisi economica che pare non avere mai fine.
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