II danno da vacanza rovinata nel nuovo Codice del turismo


Con il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 è entrato in vigore, a far data dal 21 giugno 2011, il nuovo Codice del Turismo.

Tante le novità: ma per la tutela dei turisti è veramente cambiato qualcosa? Non proprio!

La novità meritevole di nota è senza dubbio rappresentata dalla rubrica dell’art. 47, “danno da vacanza rovinata”, tipologia di danno già conosciuta dai professionisti del settore e dai consumatori più attenti che finalmente trova riconoscimento anche in sede legislativa. Nello specifico, l’art. 47 prevede che “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del dannocorrelato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

La riflessione, lungi dal voler suscitare polemiche, non è per nulla banale: perchè “il turista può chiedere..”? è stato preferito a “il turista ha diritto..”? Con la scelta di una simile formula, il nostro legislatore sembra mostrare qualche lacuna in materia di legal drafting, facendo così degradare un diritto, peraltro già da tempo riconosciuto, in una mera facoltà.

Infatti, sebbene la strada verso il risarcimento del danno morale da vacanza rovinata sia stata aperta dalla nota sentenza della Corte di Giustizia CE 12 marzo 2002 n. C-168/00, la creazione legislativa di tale figura di danno era già avvenuta ad opera della legge 27 dicembre 1977 n. 1084, di esecuzione della Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 alla quale fa espresso rinvio l’art.15 del D.lgs. 111/1995, attuativo della Direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, le cui disposizioni sono poi confluite nel Codice del Consumo, D.lgs. 206/2005.

Grazie alla sentenza della Corte Europea, che rappresenta un vero e proprio leading case, l’art. 5 della Direttiva del Consiglio n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso”, viene “interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrante nel campo di applicazione della direttiva”.

Ben presto, la giurisprudenza di merito delle Corti italiane, accogliendo tale orientamento, ha qualificato tale tipologia di danno quale emotional distress ossia “un pregiudizio morale collegato alla delusione e allo stress causato dalla circostanza di non aver potuto godere appieno dei benefici della vacanza”. Più precisamente, Il danno consistente nel pregiudizio rappresentato dal disagio e dalla afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non aver potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative, vedendo così definitivamente compromesse la possibilità di realizzare un progetto teso al miglioramento delle potenzialità psico-fisiche, attraverso l’allentamento delle tensioni nervose connaturate all’intensità della vita moderna, e al miglioramento delle complessive condizioni di vita per la conseguita capacità di reinserirsi nell’abituale contesto sociale, familiare e lavorativo ed affrontare così gli aspetti negativi in maniera meno drammatica e più distesa”.

Sempre più spesso – purtroppo – le aspettative del turista vengono frustrate a causa di carenze o imprecisioni informative dovute al livello della qualità dell’alloggio, dei trasporti e dei servizi che non corrispondono agli standards garantiti. Indubbiamente, tali circostanze degradano il viaggio, da occasione di svago e di piacere, a momento di disagio psico-fisicoderivante dalla mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma previsto. In tal senso, il mancato godimento della vacanza, configurandosi come un danno strettamente legato all’inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico, legittima il consumatore-turista a chiedere tale risarcimento solo nei confronti dei soggetti contrattualmente obbligati, ossia il venditore e l’organizzatore del viaggio. Ovviamente, qualora ai fini dell’esecuzione delle varie prestazioni, l’organizzatore o il venditore si avvalgano del servizio reso da terzi rispondono anche del fatto di costoro, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

In virtù del contratto “all inclusive” stipulato dal turista-consumatore, la finalità di vacanza e di svago entra a far parte del contenuto negoziale, costituendo elemento caratterizzante della causa del contratto stesso e obbligando, così, il venditore/organizzatore a garantire la fruizione della vacanza secondo gli accordi conclusi. L’eventuale inadempimento di questa obbligazione determina tout court il risarcimento del danno da vacanza rovinata, configurabile esclusivamente in relazione al contratto di viaggio, il cui oggetto è il godimento delle utilità promesse dal tour operator e/o dall’agenzia di viaggi venditrice del pacchetto.

In definitiva, la frustrazione della finalità di svago si traduce in un vizio funzionale che determina l’estinzione del rapporto obbligatorio, come confermato da un recente arresto giurisprudenziale (Cass. 24 luglio 2007, n.16315), laddove si riconosce chela finalità turistica o lo scopo di piacere della vacanza non costituisce un motivo irrilevante, ma connota la causa concreta del contratto di viaggio in quanto è funzionale e strumentale alla realizzazione dell’interesse a usufruire di una vacanza di riposo e di svago”.

La giurisprudenza di merito più recente ha ricostruito il danno da vacanza rovinata come danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale; in particolare, la risarcibilità del danno da vacanza rovinata, configurato come danno non patrimoniale, è stata fondata sul combinato disposto dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 92 comma 2 del Codice del Consumo il quale riconosce alconsumatore il diritto al risarcimento di “ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto”.

Posto, dunque, che da tempo il danno da vacanza rovinata è riconosciuto pacificamente da dottrina e giurisprudenza, il problema più insidioso rimane oggi la quantificazione monetaria del danno risarcibile. Sono due le voci di danno da prendere in considerazione: il pregiudizio economico degli esborsi sostenuti e il danno morale dovuto a delusione e stress subiti a causa del disservizio. Il pregiudizio economico è la voce di danno più facilmente quantificabile e corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in casodi mancato godimento della vacanza o in una riduzione del prezzo medesimo nel caso in cui il consumatore non abbia potuto godere pienamente della vacanza, in quanto rovinata da disservizi, contrattempi o altri disguidi. Più difficile è, invece, quantificare il danno morale subito dal turista, risultando pressoché impossibile fornire una prova certa dello stress o della delusione subiti a causa del mancato godimento di una vacanza. In questi casi, la liquidazione del danno morale subito dal turista deluso dovrà avvenire in maniera equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.. e dovrà tener conto di tanti fattori, tra i quali l’irripetibilità del viaggio (classico è l’esempio del viaggio di nozze), il valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore (tipico è il viaggio per ricongiungersi ai famigliari nel giorno di Natale), lo stress subito a causa dei disservizi o la delusione per la cancellazione improvvisa del viaggio.

Qualunque sia la vostra meta, miei cari lettori in viaggio, ricordate che “L’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi. Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale. Nel nostro sistema il cosiddetto danno da vacanza rovinata viene ormai ricompreso nell’ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale”. (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza del 13 novembre 2009, n. 24044).

Buone Vacanze a tutti … anche a quelli che restano a casa!!

Giuliana Gianna

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