1. Definizione
Cos’è un deposito IVA? E’ un luogo fisico, situato all’interno del territorio italiano, nel quale la merce è introdotta, sosta ed esce e può beneficiare di determinate “agevolazioni” dal punto di vista IVA. L’articolo di riferimento è l’art. 50-bis del D.L. 331/93 che disciplina le modalità di utilizzo ed i requisiti necessari per poterlo mettere in atto.
Il deposito IVA ha come obiettivo differire il pagamento dell’IVA in quanto l’assolvimento della stessa si ha non nel momento in cui i beni sono introdotti nel deposito ma nel momento in cui vengono estratti (e non sempre).
Nel deposito IVA possono essere introdotti beni nazionali e comunitari. Di conseguenza, i beni extracomunitari potranno essere inseriti all’interno di un deposito IVA soltanto dopo essere stati immessi in libera pratica e pagato i dazi doganali.
Il maggior vantaggio e più percepibile per un’azienda che utilizza tale strumento, è il fatto che finanziariamente parlando si ottiene un differimento nel momento in cui l’imposta deve essere assolta; di conseguenza, ciò consente alle imprese di ridurre il ricorso al mercato del credito (qualora necessario), riducendo a sua volta gli oneri finanziari che possono pesare sulla stessa.
2. Operazioni effettuate senza il pagamento dell’IVA
La caratteristica principale di un deposito IVA è consentire di effettuare tutte le operazioni relative ai beni che in esso vengono introdotti o movimentati senza assoggettarle ad IVA. L’applicazione dell’imposta sorgerà soltanto quando si estrarranno i beni dallo stesso.
Vediamo ora le operazioni che possono essere realizzate senza “scontare” l’imposta al momento di introduzione, giacenza o trasferimento della merce nel deposito (art. 50-bis, quarto comma, del D.L. 331/93). Tali operazioni risultano essere quelle eseguite:
1. mediante l’introduzione o l’estrazione delle merci nei o dai depositi fiscali;
2. durante la giacenza delle merci nei depositi IVA;
3. mediante trasferimento delle merci tra depositi IVA.
2.1. Introduzione o estrazione delle merci nei o dai depositi
Le tipologie di operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta, mediante l’introduzione dei beni in un deposito IVA, sono le seguenti:
1. gli acquisti intracomunitari: la differenza con le operazioni “classiche” di acquisto intracomunitario si ha in quanto l’operazione finisce non con la consegna all’acquirente nazionale, ma con l’introduzione in un deposito IVA. Queste operazioni quindi andranno “integrate” senza applicare l’imposta ma facendo riferimento all’articolo 50-bis D.L. 331/93;
2. le immissioni in libera pratica di beni di origine extracomunitaria: come abbiamo anticipato, i beni di provenienza extracomunitaria, possono essere introdotti nel deposito soltanto dopo essere stati immessi in libera pratica. Quindi, ciò comporta che l’importazione di tali merci sarà soggetta a dazi ma non ad IVA in quanto sarà richiamata nella bolletta di importazione l’articolo 50-bis D.L. 331/93, indicando appunto che tale merce è introdotta in un deposito;
3. le cessioni intracomunitarie: queste operazioni sono c.d. cessioni intracomunitarie “atipiche” in quanto i beni non escono dal territorio italiano ma vengono ceduti ad un soggetto comunitario mediante l’introduzione degli stessi nel deposito. Tale operazione dovrà essere fatturata dal cedente italiano facendo riferimento sempre all’articolo 50-bis D.L. 331/93;
4. le cessioni di beni di cui alla Tabella A-bis del D.L. n. 331/1993: queste operazioni, che hanno i beni appunto indicati nella Tabella anzidetta, hanno la caratteristica che devono essere effettuate nei confronti di cessionari extracomunitari, non identificati ai fini IVA all’interno della UE oppure di cessionari nazionali .
Nel momento in cui le merci escono dal deposito, si ritiene terminato il regime sospensivo e quindi l’operazione dovrebbe essere assoggettata ad IVA. Tale assoggettamento ad imposta dipenderà dalla destinazione della merce.
Se i beni sono destinati ad essere utilizzati o commercializzati in Italia, l’estrazione effettuata dal soggetto che li acquista, comporta il versamento da parte di esso dell’IVA relativa all’operazione.
Come viene assoggettata ad IVA tale operazione? tramite l’emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 633/72, che dovrà essere annotata sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti.
Se invece i beni sono destinati ad essere inviati ad un altro Stato UE, il cedente, in linea generale, emetterà fattura senza applicazione dell’IVA per effetto del combinato disposto degli articoli 41 e 50-bis del D.L. n. 331/97.
Infine, se i beni sono destinati ad un Paese extra UE, il cedente emetterà una fattura non imponibile, per effetto del combinato disposto degli articoli 50-bis, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331 e 8 del D.P.R. n. 633/1972.
2.2. Giacenza delle merci nei depositi
Come è stato anticipato, le operazioni di cessione e prestazione di servizi su beni custoditi all’interno di un deposito IVA, possono essere effettuate senza l’assoggettamento ad IVA.
Quando un bene custodito all’interno di un deposito IVA viene ceduto, tale operazione, dal punto di vista IVA, non dà luogo ad applicazione dell’imposta. Questo ci porta a dire che tale trattamento è valido senza che abbia rilevanza che il cedente o cessionario sia un soggetto italiano, comunitario o extracomunitario.
Le prestazioni di servizi sui beni custoditi sono anche queste eseguite senza il pagamento dell’IVA ai sensi dell’art. 50-bis, comma 4, lett. h), del D.L. n. 331/1993. Questo perché le stesse formeranno la base imponibile dell’operazione nel momento dell’estrazione della merce dal deposito.
2.3.Trasferimento di merci tra depositi IVA.
Questo tipo di operazioni, disciplinate al quarto comma lett. i) dell’art. 50-bis del D.L. 331/93, non sono soggette ad IVA perché il passaggio non comporta un’uscita dal deposito, i beni rimangono sempre e comunque custoditi all’interno di un deposito IVA.
3. Soggetti abilitati ed aspetti procedurali
3.1 soggetti abilitati
I soggetti abilitati a gestire un Deposito IVA sono i seguenti:
Soggetti già abilitati a gestire depositi con rilevanza fiscale:
o imprese esercenti i magazzini generali con autorizzazione doganale
o imprese esercenti depositi franchi
o imprese operanti nei punti franchi
o depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa
o depositi doganali
Soggetti non in possesso dell’abilitazione ma che la devono richiedere. In questo caso, tale tipologia di soggetti si divide in:
o Soggetti gestori di un deposito conto terzi:
• Società per azioni,
• Società in accomandita per azioni,
• Società a responsabilità limitata,
• Società cooperative
con capitale o fondo di dotazione non inferiore a euro 516.500,00;
o Soggetti gestori di un deposito in conto proprio:
• Tutte le società ed enti di cui sopra, senza limitazione di capitale.
3.2 Richiesta e rilascio dell’autorizzazione
Il DM 419/2007, denominato Regolamento recante norme in materia di depositi IVA, disciplina i momenti della richiesta e del rilascio dell’autorizzazione a gestire un deposito IVA.
La richiesta di autorizzazione alla gestione di un deposito IVA va presentata
• alla Direzione regionale delle Entrate (competenti per territorio in relazione alla localizzazione del deposito) oppure
• alla Direzione provinciale di Trento e Bolzano o a quella della Valle d’Aosta (competenti per territorio in relazione alla localizzazione del deposito)
• e per conoscenza anche all’Ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinata ai seguenti requisiti
• Assenza di procedimenti penali per reati finanziari;
• assenza di condanne per reati finanziari
• non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni IVA;
• assenza di procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trovano in stato di liquidazione.
_Se è una società a richiedere l’autorizzazione alla gestione del Deposito IVA i requisiti devono sussistere nei confronti dei legali rappresentanti degli stessi.
_Nel caso di richiesta di autorizzazione per la gestione di un deposito IVA in conto proprio occorre comprovare la disponibilità di idonei locali per la custodia dei beni loro affidati.
La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti documenti (ferma rimanendo la possibilità per il richiedente di procedere ad autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000):
certificato di iscrizione nel registro delle camere di commercio;
certificato dei carichi pendenti rilasciato dai competenti organi dell’autorità giudiziaria;
certificato generale del casellario giudiziale;
certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente;
certificato dal quale risulta che non sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;
certificazione antimafia di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
L’Amministrazione Finanziaria entro il termine di centottanta giorni dalla data in cui la richiesta è stata presentata comunica la decisione del rilascio e del diniego all’autorizzazione:
al soggetto interessato;
all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del richiedente.
3.3 Revoca dell’autorizzazione
L’autorizzazione alla gestione del deposito IVA viene revocata dall’Amministrazione Finanziaria per uno dei seguenti motivi:
Condanna per reati finanziari (del gestore o di uno dei legali rappresentanti o soci, se l’autorizzazione è concessa ad una persona giuridica);
Aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni IVA;
Incorrere in procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trovano in stato di liquidazione.
4. Depositi IVA e immissione in libera pratica
Con il regime di immissione in libera pratica la merce non comunitaria acquisisce la posizione doganale di merce comunitaria.
L’operazione doganale implica le seguenti attività in dogana:
• l’applicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d’importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.);
• l’espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.);
• l’applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria.
L’immissione della merce nei depositi IVA è una valida alternativa in tutti quei casi in cui si è in dubbio relativamente alla destinazione finale della merce e sul conseguente assoggettamento o meno ad IVA dell’operazione. Infatti, come detto, introducendo la merce nei depositi secondo la prassi della “libera pratica”, l’applicazione e la riscossione dell’IVA vengono sospese fino al momento dell’estrazione della merce da essi.
5. Depositi IVA e plafond
L’utilizzo dei depositi Iva nelle importazioni è una soluzione ottima per gli operatori che non raggiungono lo status di esportatore abituale (colui che nell’anno precedente ha posto in essere più del 10% di esportazioni o assimilate sul totale di volume d’affari) o che, comunque, hanno esaurito il plafond, quindi non possono utilizzare la dichiarazione d’intento in dogana.
La dichiarazione d’intento permette infatti a colui che ricopre lo status di esportatore abituale, di effettuare acquisti senza essere gravato da IVA (art. 8, co. 1 lett. c) DPR 633/72)
Qualora tale soggetto non potesse richiedere la sospensione dell’IVA in dogana, in fase di importazione per i seguenti motivi:
• Non raggiunge lo status di esportatore abituale,
• Se gode di tale status, ha esaurito il plafond necessario per godere dei vantaggi della dichiarazione d’intento,
potrà introdurre i beni nei depositi IVA, dopo averli resi comunitari (rendendo apposita dichiarazione in dogana, al quale riscuoterà i dazi e sospenderà l’IVA)
In questo modo il soggetto interessato evita il pagamento dell’IVA afferente l’importazione evitando conseguentemente di dover anticipare l’IVA in dogana con il rischio di restare a credito ed immobilizzare risorse finanziarie.
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