I titolari dei diritti devono comunicare gli URL ai motori di ricerca

Ius On line 21/12/11
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Tribunale de Grande Instance di Parigi (Francia), 5 luglio 2011 – André R. c. Google Inc./Google France/ EURL WebLuna

FATTO

Nel caso di specie il Sig. André R., fotografo di fama internazionale, inviava una lettera a Google, chiedendole di rimuovere, dai risultati di Google images, alcune fotografie che ritraevano la modella Adriana K.

La medesima comunicazione era indirizzata anche al sito internet WebLuna, su cui tali fotografie erano pubblicate.

Google France eccepiva, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che il motore di ricerca, anche relativamente alle immagini indicizzate, era gestito in via esclusiva dalla Google Inc.

In ogni caso, Google France e Google Inc. deducevano di non essere responsabili, atteso che i servizi da loro offerti erano di natura meramente intermediaria.

Entrambe le società eccepivano altresì la mancata prova, da parte dell’attore, della titolarità delle immagini, nonché la mancata segnalazione, sempre da parte dell’attore, degli URL delle pagine internet sulle quali le immagini erano pubblicate.

La società WebLuna, che gestiva il sito internet all’interno del quale erano pubblicate le fotografie per cui era causa, non si costituiva in giudizio.

DECISIONE

Innanzi tutto, il tribunale parigino – diversamente da quanto statuito dalla Corte d’appello in una analoga decisione del gennaio 2011 – ritiene che Google France sia carente di legittimazione passiva, dal momento che la causa ha ad oggetto una condotta che sarebbe stata commessa per mezzo del motore di ricerca che, sebbene sia individuato da un nome di dominio francese (google.fr), è interamente gestito negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda il funzionamento del motore di ricerca, la decisione testualmente afferma che “l’indicizzazione effettuata da un motore di ricerca è automatica e risponde ai comandi dell’algoritmo contenute nel software; la società che gestisce il motore di ricerca è un intermediario tra gli utenti e le informazioni disponibili sulla rete; e, infine, lo stoccaggio delle informazioni avviene per mezzo di una memorizzazione caching ossia per mezzo di server che conservano per alcuni giorni gli indirizzi più ricercati”. Si tratta, peraltro, di uno stoccaggio delle informazioni che “avviene direttamente a livello dei server, senza alcun intervento diretto della società Google”.

Nell’ordinanza in commento si evidenzia, inoltre, che, sul sito Google, è disponibile una procedura che gli utenti possono utilizzare nel caso in cui determinati contenuti violino i loro diritti. L’attore non ha fatto ricorso a tale procedura e non ha mai segnalato alle società convenute gli URL delle fotografie di cui si chiedeva la rimozione dall’indicizzazione nei risultati della ricerca.

Per tali ragioni, in conclusione, non può essere affermata la responsabilità delle società convenute.

Il testo integrale della decisione è disponibile qui.

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