In estrema sintesi, diciamo subito che cambia il giudizio di ottemperanza, mentre sul rito elettorale, che la Commissione voleva modificare profondamente, il Governo ha preferito lasciare tutto così com’è.
Il giudizio di ottemperanza: procedimento e contestuale azione risarcitoria.
Le modifiche relative all’ottemperanza del giudicato sono importanti, a mio avviso tutte opportune.
Quanto al procedimento (art. 114 Cpa), innanzi tutto si chiarisce che la copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, non va notificata insieme al ricorso, ma più semplicemente depositata insieme al ricorso notificato ed agli altri documenti.
E ancora, quanto agli atti del commissario ad acta, la nuova formulazione distingue due vie di tutela giurisdizionale. Da un lato, per le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, è lo stesso giudice dell’ottemperanza che decide su di essi, previo reclamo delle parti, da depositare previa notifica nel termine di sessanta giorni; dall’altro lato, per i soggetti terzi estranei al giudicato, è invece esperibile il rito ordinario di annullamento.
Quanto all’azione risarcitoria connessa, il decreto correttivo abroga il comma 4 dell’art. 112, quello che consentiva di proporre nel giudizio di ottemperanza la domanda risarcitoria di cui all’articolo 30, comma 5 (“nel caso in cui sia stata proposta azione di annullamento la domanda risarcitoria può essere formulata nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza”), e che determinava lo svolgimento del giudizio di ottemperanza “nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario”.
Si tratta di una norma che, in pochi mesi di vita, aveva già suscitato numerose perplessità, relative all’ipotesi che il giudice dell’ottemperanza fosse il giudice amministrativo di secondo grado, e che dunque il giudizio risarcitorio si svolgesse in un unico grado di giurisdizione. È poi intervenuto, sul punto, il Consiglio di Stato, che in via interpretativa ha escluso una siffatta ipotesi: “il codice ha recepito l’indirizzo minoritario che ammetteva la proposizione, in sede di ottemperanza, della domanda risarcitoria dei danni discendenti dall’originario illegittimo esercizio della funzione pubblica, tuttavia l’ha ammesso a condizione che venisse introdotta davanti al T.a.r. per evitare la violazione del principio del doppio grado di giudizio” (Consiglio Stato, Sez. V, n. 2031 del 1 aprile 2011).
Ecco la ragione della soppressione del comma 4, ribadita anche dalla relazione illustrativa: “resta così chiarito che il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 30, comma 5, deve essere chiesto sempre dinanzi al giudice di primo grado”.
D’altro canto, nulla cambia per chi vorrà esercitare l’azione risarcitoria suddetta.
Non cambia il termine di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; ma soprattutto non mutano i costi fiscali: già da qualche mese, il contributo unificato richiesto dalle cancellerie per il ricorso di ottemperanza contenente una domanda risarcitoria da provvedimento illegittimo, era pari ai 300 € previsti per l’ottemperanza, più l’importo dovuto per il ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 13, comma 6bis, TU spese giustizia, essendo la domanda risarcitoria a tutti gli effetti una domanda “nuova”.
Nulla esclude, peraltro, che anche dopo l’8 dicembre 2011, se il giudice dell’ottemperanza è un un TAR, le due azioni si possano proporre con un unico atto processuale, non dimenticando tuttavia, che il giudizio risarcitorio seguirà il rito ordinario, mentre il giudizio di ottemperanza ha i termini dimezzati e si decide in camera di consiglio.
Nulla cambia, invece, per la domanda di risarcimento dei danni da mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato, parte integrante, seppur eventuale, del ricorso per l’ottemperanza, tanto da poter essere proposta – chiarisce oggi il correttivo – anche in unico grado.
La cd. “opzione zero” per il rito elettorale.
Infine, per completezza, bisogna dar conto dei temi per cui il Governo ha scelto di avvalersi della cosiddetta “opzione zero”: i limiti temporali della rilevabilità d’ufficio della incompetenza territoriale, ed il rito elettorale con riferimento all’impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni amministrative.
Si tratta di due temi individuati originariamente dalla Commissione come critici e passibili di modifica, ma che il Governo, a chiusura dell’iter di approvazione, ha deciso di lasciare inalterati per mancanza di valide alternative normative, motivando la sua scelta nell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatta insieme al testo definitivo.
Al riguardo, non senza preoccupazione, si segnala la grossolana svista dell’ufficio stampa del Consiglio dei Ministri, che lo scorso 11 novembre – data dell’approvazione definitiva del decreto correttivo – ha diramato un comunicato ufficiale, di cui si riporta il seguente breve breve stralcio: “Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo che integra il Codice del processo amministrativo … Particolarmente innovativo l’intervento che riguarda il rito elettorale, di cui s’intende modificare l’impostazione per coordinarla con quella rilevabile dagli spunti forniti dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 2010”.
Evidentemente, chi ha scritto questo comunicato si deve essere perso per strada i lavori delle commissioni parlamentari e, ancor peggio, i contenuti di quella stessa approvazione definitiva che lui stesso ha “comunicato” via internet a tutti i cittadini italiani.
Speriamo che non accada più, a meno di non doverci abituare a considerare inaffidabili persino i comunicati ufficiali delle nostre più alte istituzioni.
Di seguito, i temi affrontati negli articoli precedenti:
1) Comunicazioni sempre più telematiche tra TAR ed avvocati;
2) Novità su spese cautelari, udienza pubblica e ricorso incidentale negli appalti;
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